Cassazione Penale, Sentenza n. 26690/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere solo per il capo relativo alla partecipazione, in concorso, a un'estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorso, proposto con un unico motivo, denunciava vizio di motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura più grave. La difesa sosteneva che il riesame, pur avendo dichiarato inutilizzabili alcune conversazioni intercettate, avrebbe poi fatto comunque riferimento a una di esse per valorizzare la minaccia rivolta a un dipendente. Inoltre contestava l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e rilevava che i precedenti procedimenti sul gruppo criminale non avevano mai coinvolto il ricorrente; sosteneva infine che, essendo i fatti risalenti al 2021, il tempo decorso avrebbe dovuto incidere negativamente sulla persistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che non era in discussione la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo non manifestamente illogico sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere. La decisione impugnata si fondava sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., in una vicenda ritenuta aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., e valorizzava la perdurante operatività di una pratica criminale radicata nel tempo, il ruolo del ricorrente nell'attività illecita legata al monopolio del trasporto in ambulanza e la sua elevata pericolosità sociale. La Corte ha aggiunto che le censure difensive miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato per la presunzione di adeguatezza e persistenza delle esigenze cautelari nei procedimenti per reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p.
utilizzato come aggravante che attiva la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
richiamato nei capi di imputazione come concorso di persone nel reato
indicato tra i titoli di reato contestati nel capo a)
indicato tra i titoli di reato contestati nel capo b)
indicato tra i titoli di reato contestati nel capo c)
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare personale sono deducibili soltanto violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non sono invece ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del compendio indiziario o delle circostanze di fatto.
- Quando opera la presunzione di adeguatezza e persistenza della custodia in carcere prevista per i reati aggravati dal metodo mafioso, il giudice può valorizzare il contesto criminale, la stabilità del sodalizio e il ruolo dell'indagato per ritenere recessivo il solo decorso del tempo rispetto alla perdurante pericolosità.
- La motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari è insindacabile in cassazione se sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche e ancorata a elementi convergenti di prova, anche indiziaria.
- La dedotta inutilizzabilità di singoli elementi probatori non impone l'accoglimento del ricorso se la decisione cautelare risulta comunque sorretta da ulteriori elementi utilizzabili e da un autonomo giudizio di pericolosità.
- La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso per cassazione ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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