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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39025/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che, in sede di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), aveva ritenuto di dover riqualificare il reato contestato (originariamente ascritto ex art. 590 bis c.p.) in lesioni semplici ex art. 590 c.p. e, per difetto di querela, aveva dichiarato non doversi procedere. Il PG sosteneva che le dichiarazioni della persona offesa (ricovero per 51 giorni) erano utilizzabili nel rito e compatibili con la certificazione medica iniziale (prognosi 30 giorni "salvo complicazioni") e che, in caso di incertezza, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di patteggiamento e disporre il dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto corretta la scelta del Tribunale di Siracusa: dato l'insanabile contrasto tra la certificazione medica (prognosi 30 giorni) e la dichiarazione della vittima (degenza 51 giorni), e non potendo effettuare accertamenti ulteriori, il Tribunale ha legittimamente privilegiato la soluzione più favorevole all'imputato, riqualificando il reato in lesioni semplici e dichiarando non doversi procedere per difetto di querela. La Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui, anche nel rito ex art. 444 c.p.p., il Giudice può esaminare tutto il materiale probatorio agli atti e applicare il criterio dell'"evidenza" di cui all'art. 129 c.p.p. e le regole di giudizio di cui agli artt. 529 e segg.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente al Giudice, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, di pronunciare sentenza di non doversi procedere applicando il criterio dell'evidenza quando dagli atti risulti l'innocenza secondo le regole di giudizio; pertanto il Giudice può valutare tutto il materiale probatorio agli atti e adottare il non luogo a procedere.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il rito speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti; il Giudice, pur essendo vincolato alla natura del rito, ha la facoltà di esaminare l'intero fascicolo processuale e di valutare la fondatezza della notitia criminis ai fini dell'eventuale non luogo.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'equiparazione normativa della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, con la conseguenza che al giudice del patteggiamento devono essere riconosciuti poteri di verifica analoghi a quelli del giudice di merito, salvo espressa deroga.

  • art. 590 bis cod. pen.

    Norma relativa a lesioni personali di maggiore gravità (procedibilità d'ufficio); nel caso in esame l'imputazione originaria è stata riqualificata dal Tribunale nella fattispecie meno grave ex art. 590 c.p., con effetto sulla procedibilità (necessità della querela).

  • art. 590 cod. pen.

    Fattispecie di lesioni personali meno gravi che richiede querela per la procedibilità; la riqualificazione in questo reato ha determinato il mancato esercizio dell'azione per difetto di querela.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle regole di giudizio applicabili anche in sede di verifica preliminare nel rito di cui all'art. 444 c.p.p., quando il Giudice utilizza il criterio dell'evidenza.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norme sull'assoluzione quando l'innocenza risulta secondo le regole; applicabili, nel loro contenuto logico, anche al controllo del Giudice del patteggiamento che verifichi l'insussistenza della responsabilità.

  • Costituzione

    art. 27, comma secondo; art. 101, comma secondo

    Principi costituzionali che giustificano un controllo giudiziale attento e rigoroso anche nel rito di patteggiamento, in ordine alla tutela della libertà personale e al diritto ad un processo imparziale.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) il Giudice non è rigidamente vincolato alla sola descrizione fornita dalle parti: può valutare tutto il materiale probatorio agli atti.
  • Se dagli atti emerge un contrasto insanabile tra elementi probatori (es. certificazione medica vs dichiarazioni della vittima) e non è possibile acquisire ulteriori prove, il Giudice può privilegiare la soluzione più favorevole all'imputato e dichiarare il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Le dichiarazioni della persona offesa sono utilizzabili nel rito ex art. 444 c.p.p., ma non hanno valore assoluto se contrastano con altri documenti e non possono, da sole, impedire al Giudice di applicare il criterio dell'evidenza.
  • L'equiparazione normativa della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna (art. 445, comma 1-bis) ha ampliato i poteri di controllo del Giudice del patteggiamento, che può applicare le regole di giudizio sostanzialmente analoghe a quelle previste per il dibattimento (artt. 529 e 530 c.p.p.).
  • In presenza di gravi incertezze il Giudice ha due possibili strade: rigettare l'accordo e disporre il dibattimento oppure, se le regole di evidenza/assoluzione risultano rispettate, dichiarare il non luogo a procedere; la scelta deve essere motivata sulla base degli atti disponibili.

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