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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19299/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo del 21 gennaio 2019 con cui una società si era impegnata ad assumere un lavoratore; successivamente la società ha receduto dall'impegno, e i giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il recesso, condannando la società al risarcimento di euro 119.126,00. In cassazione la società non ha contestato l'illegittimità del recesso, ma solo la quantificazione del danno. Ha dedotto: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente bypassato la domanda principale di liquidazione secondo le retribuzioni non percepite presso il precedente datore di lavoro e avrebbe liquidato equitativamente un importo superiore a quello richiesto; (2) violazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2729 c.c., contestando la mancata detrazione dell'aliunde perceptum costituito da una somma ricevuta dal lavoratore in sede di conciliazione con il precedente datore di lavoro e la capitalizzazione del danno su una durata presumibile del rapporto non concluso; (3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per asserita motivazione generica sulla quantificazione; (4) violazione dell'art. 1727 c.c. e dell'art. 26 d.lgs. n. 151/2015, assumendo che il lavoratore avesse formalizzato la risoluzione del rapporto precedente quando già conosceva il recesso della società e che ciò dovesse incidere sul risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva trascritto o riassunto gli atti rilevanti necessari al controllo ex actis; il secondo è stato ritenuto infondato, perché la somma percepita dal lavoratore dal precedente datore non aveva natura sostitutiva delle retribuzioni perdute, ma costituiva corrispettivo di una conciliazione tombale e della mancata opposizione al recesso; il terzo è stato respinto perché la motivazione della corte territoriale era chiara e intellegibile; il quarto è stato dichiarato inammissibile per novum, non risultando la questione specificamente dedotta nei gradi di merito. È stata confermata la condanna della società al risarcimento già liquidato in appello, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l'utilizzo delle prove; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al prudente apprezzamento del giudice; non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • art. 1226 c.c.

    la Corte ne ha confermato l'applicazione in tema di liquidazione equitativa del danno, ritenendo adeguatamente motivato il ricorso a tale criterio.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla prova presuntiva del danno; la censura è stata respinta.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per asserita nullità della motivazione; esclusa la motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per vizio motivazionale; la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione; non violato.

  • art. 1727 c.c.

    invocato per sostenere una rilevanza causale della condotta del lavoratore nella quantificazione del danno; motivo dichiarato inammissibile come novum.

  • art. 26 d.lgs. n. 151/2015

    richiamato dalla ricorrente sul tema della conferma telematica della risoluzione; questione nuova e non esaminabile in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la sua violazione ha comportato l'inammissibilità del primo motivo per mancata trascrizione/riassunto degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario il rispetto del principio di specificità: quando si censura l'erronea interpretazione di domande, atti o motivi di appello, occorre trascrivere o almeno riassumere il contenuto degli atti rilevanti, così da consentire il controllo diretto della Corte.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è sindacabile in cassazione solo se il giudice omette di spiegare il percorso logico-giuridico seguito, usa criteri incongrui o manifesta una valutazione radicalmente contraddittoria o sproporzionata.
  • Ai fini della detrazione dell'aliunde perceptum o della compensatio lucri cum damno, occorre che l'attribuzione percepita dal danneggiato abbia titolo causale sostitutivo delle utilità perdute; se la somma remunera una diversa causa, come una conciliazione con rinunce ulteriori, non è detraibile dal risarcimento.
  • Non può essere introdotta in cassazione una questione di fatto o di diritto non trattata nei gradi di merito, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averla già dedotta nel giudizio precedente e indichi l'atto in cui ciò è avvenuto.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi realmente il percorso argomentativo; non basta che il giudice non confuti in modo analitico ogni singola tesi di parte, se l'iter logico della decisione è comunque percepibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoRisoluzione del contrattoRetribuzione e TFRLavoro a termine
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damnoNullitàRisoluzione del contratto

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