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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28435/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale sufficiente e non apparente, ma ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento ICI. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un ente locale aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 su un immobile censito in categoria D/07, di proprietà di una regione ma concesso alla società ricorrente nell'ambito di un contratto di servizio per il trasporto ferroviario e automobilistico. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che il rapporto non fosse una concessione di area demaniale o di bene demaniale, bensì un rapporto obbligatorio con attribuzione di un diritto personale d'uso strumentale all'esecuzione del servizio, e quindi che mancasse il presupposto soggettivo dell'ICI. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza o omesso esame per motivazione apparente circa la qualificazione del rapporto; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, per avere il giudice di merito erroneamente qualificato il rapporto come concessorio e ritenuto imponibile il bene in capo alla società.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia o nullità per vizio processuale va ricondotta al n. 4 e non cumulata impropriamente con il vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione riguarda l'omesso esame o l'insufficiente/inesatta giustificazione di una questione effettivamente esaminata dal giudice di merito.

  • art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992

    Soggetti passivi ICI sono il proprietario e i titolari di diritti reali di godimento; non è sufficiente un mero diritto personale di godimento.

  • art. 1 del D.Lgs. n. 504/1992

    Il presupposto dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; il possesso rilevante è quello correlato a situazioni di natura reale.

  • art. 18 della L. n. 388/2000

    L'estensione ai concessionari di aree demaniali non consente di ricondurre alla soggezione ICI rapporti che restano di natura obbligatoria e non concessoria in senso proprio.

  • art. 1021 c.c.

    Il diritto d'uso è un diritto reale tipico che attribuisce il potere di servirsi della cosa e di trarne i frutti nei limiti legali.

  • art. 1024 c.c.

    Il diritto d'uso è personale e incedibile, salvo diversa pattuizione ove consentita, ma ciò non impedisce che sia riconosciuto anche a soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 981 c.c.

    Il limite quantitativo dei bisogni va riferito al percepimento dei frutti e, per analogia, non al mero utilizzo della cosa.

  • art. 977 c.c.

    Il richiamo alla disciplina dell'usufrutto consente di applicare al diritto d'uso il principio secondo cui il potere di godimento può essere limitato solo dalla natura e destinazione economica del bene.

  • art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997

    Il contratto di servizio per i trasporti pubblici costituisce il contesto negoziale entro cui viene attribuito il diritto d'uso dei beni strumentali al servizio.

Massime di principio

  • In materia di ICI, la soggezione passiva non deriva da qualsiasi disponibilità materiale del bene, ma richiede la titolarità di un diritto reale di proprietà o di godimento; un diritto personale d'uso non integra di per sé il presupposto impositivo.
  • La qualificazione del rapporto come concessione di bene demaniale o come contratto di servizio deve essere compiuta in base al contenuto sostanziale dell'accordo: se il bene è assegnato soltanto per l'esercizio di un servizio e con vincoli incompatibili con un godimento pieno e autonomo, il rapporto resta obbligatorio e non genera soggezione ICI in capo all'utilizzatore.
  • Nel giudizio di cassazione è contraddittorio cumulare in un unico motivo la denuncia di omessa pronuncia e quella di omesso/insufficiente esame del fatto, poiché i due vizi hanno differenti presupposti e diversi canali di deduzione.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di individuare gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche della decisione; quando invece la ratio decidendi è comprensibile, il vizio non sussiste anche se la parte contesta la correttezza della qualificazione giuridica adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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