Cassazione Penale, Sentenza n. 25958/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., impugnava l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto sette suoi reclami relativi a: divieto di acquisto di farina e lievito (ritenuti inammissibili perché mai richiesti), divieto di corrispondenza tra detenuti, divieto di disporre di ulteriori cestelli di plastica, obbligo di inserire CD nei plichi diretti al difensore solo in presenza della polizia penitenziaria, divieto di ottenere copia cartacea dei file prodotti, divieto di usare il personal computer h24, e l'obbligo di un intervallo temporale per i colloqui con i familiari. Contestava inoltre il mantenimento del divieto di acquisto/ ricezione di crostacei e di pasta di mandorle per ragioni di disparità rispetto ai detenuti comuni e per presunta mancanza di prova delle giustificazioni addotte dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il primo grado di giudizio avesse esaminato e motivato tutte le doglianze riproposte, che molte censure erano ripetitive e non specificamente confrontate con l'ordinanza impugnata, e che le valutazioni di merito (sulla necessità delle limitazioni per ragioni di sicurezza, sulla non esistenza del divieto di corrispondenza, sulla legittimità del divieto di crostacei e pasta di mandorle) non risultano manifestamente illogiche e quindi non sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regime penitenziario differenziato che legittima misure restrittive e limiti alla disponibilità di alcuni beni e privilegi, giustificati da esigenze di sicurezza e controllo e dalla necessità di evitare privilegi che possano accrescere il "carisma" del detenuto.
artt. 27 e 32 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione ai diritti fondamentali del detenuto (dignità, salute), ma la Corte ha ritenuto che le misure impugnate non costituiscano una violazione concreta di tali diritti alla luce delle motivazioni di sicurezza e controllo fornite.
Norma processuale richiamata dal ricorrente; la Corte ha valutato che i vizi denunciati sono generici e non confrontati con l'ordinanza impugnata.
Richiamata nel motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato una violazione procedurale che giustificasse l'annullamento, ritenendo le doglianze generiche.
Richiamato per affermare la non proponibilità di reclamo giurisdizionale avverso provvedimenti che non incidono su diritti soggettivi del detenuto; alcuni provvedimenti impugnati sono stati ritenuti non impugnabili per questa ragione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (giurisprudenza citata)
Principio secondo cui il ricorso è inammissibile se generico e non mette in correlazione le ragioni del provvedimento con le censure, richiamato dalla Corte per motivare l'inammissibilità.
Sentenza Corte di Cassazione Sez. 1, n. 22447 del 22/02/2022
Giapponimento richiamato per sostenere la ragionevolezza della limitazione all'ingresso di crostacei, tenuto conto del loro prezzo elevato come possibile fonte di privilegi.
Sentenza Corte di Cassazione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020
Principio che autorizza, in ambito 41-bis, divieti su determinati generi alimentari che possano accrescere il prestigio del detenuto, purché la scelta sia concretamente giustificata e ragionevole.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019; Sez.1 n.39598 del 30/09/2004
Costanti principi di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce motivi già illustrati e motivatamente respinti senza confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se generico o se non mette in correlazione le censure con la motivazione del provvedimento impugnato; occorre indicare chiaramente quali punti non sono stati affrontati.
- Nel regime 41-bis sono ammesse restrizioni sui beni acquistabili e su alcune libertà, purché siano giustificate da esigenze di sicurezza, controllo e dalla necessità di evitare privilegi che possano incrementare il "carisma" del detenuto.
- Le valutazioni di merito del giudice di sorveglianza (es. ragionevolezza di divieti per motivi di sicurezza o ispezionabilità dei prodotti) non sono sindacabili in Cassazione se non sono manifestamente illogiche o privi di motivazione.
- Non tutti i provvedimenti amministrativi interni alla gestione carceraria sono impugnabili mediante reclamo giurisdizionale; se non incidono su diritti soggettivi concreti possono essere non proponibili (art. 35-bis Ord. pen.).
- Per contestare divieti e disparità di trattamento rispetto ai detenuti ordinari è necessario fornire elementi probatori concreti che dimostrino la disparità e l'assenza di giustificazioni legate alla particolare situazione di sicurezza del detenuto.
- Chi propone ricorso deve evitare la mera ripetizione del testo del grado precedente e deve invece dedicare una parte motivata a dimostrare perché la decisione impugnata sarebbe errata, indicando i punti specifici di omissione o illogicità.
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende se il ricorso risulta inammissibile e non emergono elementi esimenti della colpa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →