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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11521/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva concordato con l'accusa l'applicazione della pena per la detenzione di rilevanti quantitativi di hashish, relativi a due capi di imputazione. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse formulato gli avvisi previsti dall'art. 545-bis c.p.p. e che, per tale ragione, non gli fosse stata data la possibilità di accedere a una pena sostitutiva della detenzione. In sostanza sosteneva che l'omesso avviso sulla sostituibilità della pena detentiva rendesse illegittima la decisione resa su richiesta delle parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse ammissibile. Ha affermato che non è proponibile ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, deducendo la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. per omesso avviso in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni. Secondo la Corte, la disciplina di cui all'art. 545-bis c.p.p. si applica solo al giudizio ordinario, dove l'imputato, dopo la lettura del dispositivo, conosce l'entità della pena e può decidere se consentire alla sua sostituzione; nel patteggiamento, invece, il giudice può applicare una pena sostitutiva solo se essa sia stata oggetto dell'accordo tra le parti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato per affermare che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è sindacabile in cassazione nei termini dedotti dal ricorrente, specie quanto alla mancata attivazione del meccanismo di cui all'art. 545-bis c.p.p.

  • art. 545-bis c.p.p.

    la norma è ritenuta applicabile solo al giudizio ordinario e non al patteggiamento; l'avviso sulla possibilità di sostituire la pena detentiva non opera in tale sede se la sostituzione non è stata oggetto di accordo tra le parti.

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato come fonte delle pene sostitutive che il giudice può applicare nel patteggiamento soltanto se la sostituzione è inclusa nell'accordo tra le parti.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato, insieme all'art. 20-bis c.p., quale disciplina delle pene sostitutive applicabili solo in presenza di accordo nel patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato per la trattazione de plano del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, la censura fondata sull'omesso avviso relativo alla possibilità di sostituzione della pena detentiva non è ammissibile quando la sostituzione non sia stata espressamente prevista nell'accordo tra le parti.
  • L'art. 545-bis c.p.p. opera nel giudizio ordinario e presuppone che l'imputato conosca già la pena irrogata al momento in cui deve decidere se consentire alla sostituzione; tale meccanismo non è trasponibile automaticamente alla sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • Le pene sostitutive possono essere applicate nel patteggiamento solo se la relativa sostituzione costituisce oggetto dell'accordo tra accusa e difesa; in difetto, non sussiste un obbligo del giudice di formulare avvisi analoghi a quelli previsti per il rito ordinario.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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