Cassazione Civile, Ordinanza n. 37395/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato un avviso di accertamento catastale relativo a otto unità immobiliari. I proprietari avevano presentato Docfa chiedendo il passaggio dalla categoria ordinaria alla categoria F/2, cioè quella delle unità collabenti; l'Ufficio aveva invece ricollocato gli immobili nella categoria originaria con attribuzione di rendita. La CTR aveva dato ragione ai contribuenti ritenendo corretto l'accatastamento in F/2 perché gli immobili, per tornare in ordinaria agibilità, avrebbero richiesto imponenti interventi edilizi. L'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme catastali, sostenendo che per la categoria F/2 rileva la concreta incapacità dell'immobile di produrre reddito, non il solo stato di non ordinaria agibilità; 2) omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui la situazione di inidoneità a produrre reddito non era ordinaria e permanente; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per non avere la CTR trascritto tutte le argomentazioni difensive dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la CTR ha applicato un criterio errato: ai fini dell'iscrizione in categoria F/2 occorre verificare se il fabbricato sia in stato di degrado tale da renderlo oggettivamente incapace di produrre ordinariamente reddito, non se manchi la normale agibilità o siano necessari lavori importanti per riottenere tale agibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la sentenza di merito conteneva un'esposizione sufficiente e non era necessario trascrivere tutte le difese delle parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 61 e ss. d.P.R. 1142/1949
richiamati dalla ricorrente per sostenere che il classamento catastale va valutato secondo i criteri normativi sulla capacità dell'immobile di produrre reddito
artt. 3 e 6 d.m. 28 gennaio 1998, n. 28
la Corte li richiama per affermare che la categoria F/2 presuppone uno stato di degrado tale da determinare l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito, con iscrizione senza attribuzione di rendita solo per fini descrittivi
invocato per omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte ribadisce che in contenzioso tributario la sentenza deve contenere una concisa esposizione del processo e dei motivi, ma non la trascrizione di tutte le difese delle parti
richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per delimitare il contenuto motivazionale minimo della sentenza
Massime di principio
- Ai fini del classamento in categoria catastale F/2, il criterio decisivo non è la mera assenza di ordinaria agibilità, ma la verificata incapacità oggettiva del fabbricato di produrre ordinariamente reddito.
- La qualificazione di un immobile come collabente richiede un apprezzamento giuridicamente corretto dello stato di degrado e della sua incidenza funzionale, non un generico riferimento alla necessità di interventi edilizi più o meno rilevanti.
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza è nulla solo se è talmente carente da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione; non è richiesto che siano riportate integralmente tutte le difese delle parti.
- La denuncia di violazione di legge è ammissibile quando contesta il criterio giuridico applicato dal giudice di merito, mentre si risolve in censura di merito solo se mira a rimettere in discussione il fatto accertato.
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