Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11807/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva concesso la detenzione domiciliare ma rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazioni di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare la mancanza di un lavoro e la pericolosità sociale (anche in relazione a una precedente condanna per associazione di tipo mafioso), senza valutare compiutamente gli elementi favorevoli e gli indici di personalità richiesti per l'affidamento in prova ex art. 47 ord. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione dell'ordinanza per carenza di approfondimento sulla personalità del condannato e per mancata esaustiva valutazione degli indici previsti dall'art. 47 ord. pen. La sola considerazione della mancanza di attività lavorativa e della pericolosità sociale non è stata ritenuta sufficiente a giustificare il rigetto. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo giudizio privo dei vizi riscontrati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Sono richiamati come fondamento del motivo di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che le censure relative a violazione di legge e carenza di motivazione fossero ammissibili e fondate per invalidare l'ordinanza impugnata

  • art. 47 ord. pen. (affidamento in prova al servizio sociale)

    La Corte ha richiamato la necessità che il giudice di merito valuti in modo completo e motivato gli indici di personalità e i requisiti di compatibilità con l'affidamento in prova previsti dall'art. 47, non potendo limitarsi a considerazioni sommarie quali la mancanza di lavoro o la pericolosità sociale

Massime di principio

  • Il giudice che decide sull'affidamento in prova al servizio sociale deve fornire una motivazione completa e personalizzata, valutando gli indici di personalità e gli elementi favorevoli e sfavorevoli del caso concreto previsti dall'art. 47 ord. pen.
  • La sola assenza di una attività lavorativa o la rilevanza di precedenti (anche gravi) non è, di per sé, sufficiente a giustificare il rigetto dell'affidamento in prova se non accompagnata da un'adeguata analisi critica e documentata della personalità e del rischio concreto di recidiva
  • La carenza di motivazione sul punto rilevante determina, in cassazione, l'annullamento dell'atto e il rinvio per un nuovo giudizio che colmi le lacune istruttorie o valutative
  • Se in primo grado si concede una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) ma si nega l'affidamento in prova, il giudice deve spiegare chiaramente le ragioni della diversità di trattamento tra le misure alternative, con riferimento ai criteri legali e alla compatibilità individuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.