Sentenza del 14/03/2019 n. 7251 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli atti di accertamento TIA relativi agli anni 2001-2006 e a due stabilimenti della contribuente. La società gestrice contestava la decisione della CTR, che aveva confermato l'annullamento degli accertamenti ritenendo non rispettate le modalità regolamentari per i sopralluoghi, gli accessi e la determinazione delle superfici, incluso l'utilizzo di rilievi aerofotogrammetrici. In Cassazione A. S.p.A. ha denunciato, tra l'altro, l'assenza o apparenza della motivazione della sentenza d'appello, l'omesso esame dei motivi di gravame, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'erronea applicazione dell'art. 33 del Regolamento TIA del Comune di Capannori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione inesistente o meramente apparente. La CTR si era limitata a richiamare sostanzialmente la decisione di primo grado e ad affermare, in modo apodittico e contraddittorio, che nuovi calcoli delle superfici dimostrassero l'erroneità degli accertamenti, senza esaminare realmente i motivi dell'appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la legittimità degli accertamenti TIA.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 132 c.p.c.
Consente di impugnare in Cassazione la sentenza affetta da nullità processuale, incluso il difetto assoluto o apparente di motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; nella decisione il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura sulla motivazione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Una motivazione solo apparente, contraddittoria o incomprensibile comporta la nullità della sentenza.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
Impone il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
Art. 33 del Regolamento TIA del Comune di Capannori
Disciplina le modalità degli accertamenti, dei sopralluoghi, degli accessi e della determinazione delle superfici rilevanti ai fini TIA. La portata sostanziale della norma non è stata definita dalla Cassazione, poiché la sentenza d'appello è stata annullata per difetto di motivazione.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992
Richiede che la sentenza tributaria esponga i motivi di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione ricorre quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante
Secondo le Sezioni Unite, il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie estreme: mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado senza esaminare e respingere in modo riconoscibile i motivi specifici dell'impugnazione.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice d'appello dimostra di avere esaminato le censure, le difese e le prove, spiegando perché condivide la decisione impugnata.
- Un'affermazione apodittica o contraddittoria, come attribuire valore probatorio a documenti che la stessa sentenza dichiara privi di valore processuale, può integrare motivazione apparente e comportare la cassazione della sentenza.
- La Cassazione, quando rileva un vizio radicale della motivazione, può cassare con rinvio senza decidere nel merito la legittimità dell'accertamento tributario.
- Nel giudizio di rinvio il giudice dovrà esaminare effettivamente le contestazioni sulla procedura di accertamento, sul rispetto del regolamento comunale e sulla determinazione delle superfici soggette a tariffa.
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