L.R. Molise 6/2013
Istituzione del Collegio dei revisori dei conti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise, ne disciplina nomina, requisiti, incompatibilità, funzioni consultive e di controllo, durata, compensi e rimborsi. Prevede pareri obbligatori su bilancio, assestamento, variazioni e rendiconto, con termini brevi per l’espressione, e si applica dalla sua entrata in vigore nel territorio molisano.
Istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise
Istituzione e finalità del Collegio dei revisori dei conti
La legge disciplina il Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise, quale organo di controllo previsto in attuazione della normativa statale sul rafforzamento dei controlli negli enti regionali. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Molise e organizza composizione, nomina, funzioni, responsabilità e trattamento economico dell’organo.
Composizione, nomina e sede
Il Collegio è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione tra gli iscritti nell’elenco dei revisori istituito presso il Consiglio regionale. L’estrazione avviene in seduta consiliare a cura del Presidente del Consiglio regionale e dei consiglieri segretari. I componenti eleggono al loro interno il Presidente nella seduta di insediamento; in caso di parità prevale il più anziano di età. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale, che ne assicura spazi, arredi e attrezzature adeguati.
Elenco dei revisori e requisiti per l’iscrizione
Ai fini della nomina è istituito un elenco di candidati alla carica di revisore dei conti della Regione Molise. L’iscrizione avviene su domanda, a seguito di avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Possono essere iscritti coloro che:
- siano revisori legali;
- possiedano specifica qualificazione in contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria, anche negli enti territoriali;
- risultino iscritti da non meno di dieci anni nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- siano conformi ai criteri individuati dalla Corte dei conti. L’elenco è aggiornato annualmente e comunque non oltre tre mesi prima della scadenza del Collegio in carica. Le modalità operative di avviso, tenuta dell’elenco ed estrazione sono definite con atto dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Durata dell’incarico, cessazione e sostituzioni
Il Collegio dura in carica cinque anni dalla data di esecutività dell’atto di nomina emesso dal Presidente del Consiglio regionale, e comunque fino alla nomina del nuovo Collegio. I componenti sono rieleggibili una sola volta. Non si applica la proroga degli organi amministrativi scaduti prevista dalla normativa regionale sulle nomine.
Il componente nominato in sostituzione di chi cessa anticipatamente resta in carica per il tempo residuo del Collegio. La cessazione anticipata avviene per dimissioni, decadenza, revoca o decesso. La decadenza è automatica in caso di radiazione, sospensione o cancellazione dal Registro dei revisori legali, oppure per sopravvenuta incompatibilità o causa di esclusione; il Consiglio regionale la dichiara con provvedimento formale. La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza e previo contraddittorio, per grave o reiterata inadempienza ai doveri d’ufficio.
Incompatibilità, cause di esclusione e divieti successivi alla nomina
Si applicano le incompatibilità previste dall’articolo 2399, primo comma, del codice civile, considerando come amministratori i componenti degli organi regionali. È inoltre incompatibile la pendenza di una lite, civile o amministrativa, tra il componente e la Regione.
Non possono essere nominati, tra gli altri:
- consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale, amministratori di enti dipendenti o vigilati e di società partecipate dalla Regione, nonché soggetti che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- parlamentari, ministri e sottosegretari, membri delle istituzioni comunitarie, amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, dirigenti di partiti politici e sindacati a livello nazionale o regionale, dipendenti della Regione e dei suoi enti, nonché soggetti che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- soggetti condannati con sentenza definitiva o sottoposti a misura di prevenzione definitiva nelle ipotesi richiamate dal decreto legislativo n. 235 del 2012.
I componenti del Collegio non possono inoltre detenere o assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti, controllati o vigilati dalla stessa. La nomina a terzo certificatore della gestione sanitaria accentrata non costituisce causa di incompatibilità, sospensione o esclusione.
Funzionamento interno e modalità di deliberazione
Il Collegio opera collegialmente, su convocazione del Presidente. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Le sedute sono valide con la presenza di due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I singoli componenti possono svolgere anche individualmente atti di ispezione e controllo, ma devono informare immediatamente il Presidente e poi riferire agli altri componenti entro la prima seduta utile. Il Collegio redige verbali delle sedute, delle ispezioni, delle verifiche e delle deliberazioni. I verbali sono trasmessi entro il quindicesimo giorno successivo alla seduta o all’attività svolta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Nella prima seduta utile il Collegio adotta un proprio regolamento di funzionamento, da trasmettere ai medesimi Presidenti.
Funzione consultiva su bilancio e rendiconto
Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio di previsione, assestamento, variazione e rendiconto generale, nonché sui relativi allegati. Il parere è allegato alle proposte al momento del deposito presso il Consiglio regionale.
Sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni, il Collegio deve formulare un giudizio motivato di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, tenendo conto anche dell’anno precedente, della legge finanziaria, dei vincoli di coordinamento della finanza pubblica e di ogni altro elemento utile, indicando le misure necessarie a garantire l’attendibilità delle impostazioni. Sul rendiconto, il parere attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi e proposte per migliorare efficienza, produttività ed economicità.
I termini per il parere sono:
- quindici giorni lavorativi per bilancio di previsione, assestamento e rendiconto;
- otto giorni lavorativi per le variazioni di bilancio, riducibili a cinque in caso di urgenza. Decorsi tali termini, la Regione può prescindere dal parere. La Regione assicura inoltre il supporto tecnico necessario tramite i propri uffici.
Ulteriori funzioni di controllo e vigilanza
Oltre ai pareri, il Collegio svolge una serie di funzioni di vigilanza e controllo, tra cui:
- verifiche di cassa almeno trimestrali;
- vigilanza, anche a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, compreso il Consiglio regionale, con riferimento a entrate, spese, contratti, beni, documentazione, adempimenti fiscali e tenuta della contabilità;
- controllo sulla certificazione degli obiettivi di rispetto del patto di stabilità interno;
- controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e del personale con i vincoli di bilancio e di legge;
- funzione di organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione;
- vigilanza sul ricorso all’indebitamento, sull’uso delle relative risorse e sulla sostenibilità dei costi;
- formulazione di pareri, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale, su atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario;
- segnalazione di gravi irregolarità di gestione alla Giunta e al Consiglio regionale, con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali competenti se emergono ipotesi di responsabilità.
Il Collegio svolge anche le certificazioni previste dalla normativa contabile armonizzata per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, secondo i decreti attuativi. Resta fermo lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo n. 123 del 2011. È inoltre previsto il raccordo con la Sezione regionale della Corte dei conti per il coordinamento della finanza pubblica.
Esercizio delle funzioni, accesso agli atti e rapporti con gli organi regionali
I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti regionali con le stesse prerogative dei consiglieri regionali. Consiglio e Giunta devono fornire tutte le notizie e informazioni necessarie, anche con riferimento agli enti regionali dipendenti.
Il Collegio interviene, su richiesta della Giunta regionale o delle Commissioni consiliari competenti, alle sedute dedicate all’esame dei disegni di legge di cui alla funzione consultiva, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale per le commissioni consiliari. È tenuto a partecipare anche ad altre sedute della Giunta o del Consiglio su richiesta dei rispettivi Presidenti. Le commissioni permanenti devono formalizzare la richiesta al Presidente del Consiglio regionale.
Il dirigente della Ragioneria regionale trasmette al Collegio le attestazioni di mancata copertura finanziaria relative ai provvedimenti che comportano impegni di spesa. Giunta e Consiglio devono assicurare supporto tecnico, risorse strumentali e informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni.
Responsabilità dei componenti
I componenti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e devono adempiere con la diligenza del mandatario. Sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti conosciuti per ragione dell’ufficio.
Compenso, rimborsi e trattamento economico
Ai componenti del Collegio spetta un compenso pari al 22% dell’indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, al netto di IVA e oneri. Il compenso del Presidente del Collegio è maggiorato del 10%.
È inoltre previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari all’esercizio delle funzioni, nella misura prevista per i dirigenti regionali. Per i componenti residenti fuori regione Molise, per gli spostamenti verso la sede degli uffici regionali, in caso di uso del mezzo proprio, sono rimborsabili anche pedaggi autostradali, parcheggio, custodia del mezzo, indennità chilometrica secondo tariffe ACI e spese di pernottamento e pasti secondo il trattamento di missione dei dirigenti regionali, previa autorizzazione del Presidente del Collegio e con idonea documentazione.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Gli oneri per l’esercizio 2013 sono coperti con parte dello stanziamento iscritto alla specifica unità previsionale di base e al relativo capitolo di bilancio regionale; per gli esercizi successivi la copertura è demandata alle leggi di bilancio annuali.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
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