Cassazione Civile, Ordinanza n. 22176/2026 del 28/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affittuaria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di fondo rustico stipulato in forma di nuovo accordo a durata triennale, che la parte ricorrente aveva ritenuto viziato da dolo. Secondo la sua ricostruzione, dopo un lungo pregresso rapporto di affitto con la società agricola, quest'ultima aveva chiesto la stipula di un nuovo contratto di breve durata per poter beneficiare di contributi PAC; la proprietaria avrebbe acconsentito facendo affidamento sul rapporto fiduciario maturato nel tempo, mentre gli affittuari si erano impegnati ad acquisire la sottoscrizione delle associazioni sindacali necessaria per la validità del patto in deroga sulla durata, sottoscrizione che però non sarebbe stata né acquisita né richiesta. La conseguenza, secondo la ricorrente, era il diritto degli affittuari a permanere nel fondo per la durata legale. Respinta in primo grado la domanda di annullamento per dolo, la Corte d'appello aveva confermato e la Cassazione aveva rigettato il successivo ricorso. Con l'odierna impugnazione per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395, n. 4, c.p.c., la ricorrente lamentava un errore di fatto della Corte di cassazione: l'ordinanza revocanda avrebbe ritenuto inammissibile il settimo motivo di ricorso per mancata indicazione, nell'atto, dello specifico motivo di appello con cui era stata censurata la reiezione delle istanze istruttorie, mentre tale indicazione sarebbe stata in realtà presente nel ricorso, ove si richiamavano espressamente i motivi di appello sub II e III e la loro mancata considerazione da parte del giudice di secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, poiché nella precedente ordinanza il settimo motivo era stato effettivamente dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; la censura della ricorrente mirava in realtà a contestare l'interpretazione data dalla Corte al contenuto del ricorso originario, cioè un errore di giudizio e non una svista percettiva. La decisione ha inoltre richiamato il principio per cui la revocazione per errore di fatto è esperibile solo quando la Corte non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre non è ammessa se il motivo è stato esaminato e deciso, anche sinteticamente o senza affrontare tutte le argomentazioni. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dalla norma, non per contestare valutazioni o interpretazioni del contenuto del ricorso
l'errore revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto incontrovertibile, non un errore di giudizio o di interpretazione
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e la loro sede processuale; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile
il controllo di legittimità sulla interpretazione del contratto riguarda il rispetto dei canoni ermeneutici e la coerenza logica della motivazione, non una rivalutazione del merito
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo per errori di fatto decisivi, intesi come sviste percettive su dati interni al giudizio di legittimità che abbiano inciso causalmente sulla decisione.
- Non integra errore revocatorio l'asserita errata interpretazione, da parte della Corte, dei motivi del ricorso originario: si tratta di errore di giudizio non emendabile con revocazione.
- Se la Corte di cassazione ha comunque pronunciato sul motivo di ricorso, anche dichiarandolo inammissibile o esaminandolo solo in parte, non può parlarsi di omessa decisione tale da fondare la revocazione per errore di fatto.
- Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto è limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici e della logicità della motivazione, non potendo risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio o della volontà negoziale.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, è essenziale la specifica indicazione della sede processuale in cui il fatto o documento rilevante è stato dedotto; la mancanza di tale specificazione comporta inammissibilità.
- La denegata ammissione di mezzi istruttori rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivata e se la decisione può essere assunta sulla base degli elementi già acquisiti, ed è in linea di principio insindacabile in sede di legittimità.
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