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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22280/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 164 e ss. cod. pen. e lamentava la mancata motivazione in ordine alla richiesta, proposta in sede d'appello, di concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto l'appello originario in parte generico e aspecifico, poiché l'atto d'appello si limitava a chiedere la sospensione condizionale senza censurare il rilievo del giudice di primo grado che aveva negato il beneficio per mancanza dei presupposti. Inoltre, dal casellario giudiziale del ricorrente risultavano due condanne per delitto (entrambe con applicazione della sospensione in passato), circostanza che, secondo la giurisprudenza richiamata, preclude comunque la concessione della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Consente la requisitoria scritta e disciplina la mancata richiesta di discussione orale; la Corte ha proceduto sulla base della requisitoria scritta del Procuratore Generale.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i termini e l'estensione delle censure proponibili in cassazione rispetto a quanto dedotto in appello; il ricorso è stato esaminato nei limiti di quanto dedotto.

  • artt. 164 e ss. cod. pen.

    artt. 164 e ss. cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente come motivo di nullità o vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che le doglianze sono aspecifiche e non affrontano i rilievi del giudice di merito, quindi manifestamente infondate.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045

    Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045

    Principio secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena è preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio era stato applicato in relazione a tali condanne, e indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione.

Massime di principio

  • Un atto di appello che si limita a chiedere un beneficio senza contestare specificamente i rilievi motivazionali del giudice di merito è suscettibile di essere ritenuto generico e quindi inammissibile in sede di cassazione.
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena il ricorrente deve dimostrare che sussistono i presupposti previsti dalla legge; il semplice reiterato invocare il beneficio senza affrontare i motivi ostativi non è sufficiente.
  • La presenza di due condanne precedenti a pena detentiva per delitto preclude, secondo costante giurisprudenza della Cassazione, la concessione della sospensione condizionale della pena, anche se in passato la sospensione era stata applicata.
  • La declaratoria di inammissibilità di un ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende se non emergono profili che escludano la colpa nella determinazione della inammissibilità.

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