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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2394/2020 del 03/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Tra il 1998 e il 2000 la ricorrente ottenne nei confronti del resistente tre decreti ingiuntivi, fondati su diversi titoli di credito da lui avallati, per complessive Lire 48.000.000. Il resistente propose opposizione ai decreti; i tre giudizi furono riuniti e il Tribunale accolse le opposizioni, dopo avere respinto l’eccezione della creditrice volta a far dichiarare estinto il primo giudizio, relativo a Lire 13.000.000. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione dopo una precedente cassazione per ragioni processuali, confermò nel merito la decisione di primo grado. Con il primo motivo la creditrice dedusse, ai sensi degli artt. 299, 300, 301 e 305 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., l’estinzione del primo giudizio di opposizione: sostenne che la cancellazione dall’albo, il 24 giugno 1999, del difensore che l’aveva assistita nella fase monitoria avesse interrotto il processo e che l’opponente non lo avesse riassunto entro il termine, decorrente dalla comunicazione del 4 ottobre 1999. Con il secondo motivo denunciò violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., dell’art. 1937 c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., contestando la valutazione della scrittura privata del 3 novembre 1995 e la qualificazione della domanda di pagamento del preteso debito proprio del resistente come domanda nuova, proposta tardivamente. La Corte d’appello aveva anche rilevato la prescrizione dell’azione cambiaria di avallo; tale statuizione non era stata censurata in cassazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la comunicazione del 4 ottobre 1999 non provava la conoscenza legale della cancellazione dall’albo del difensore, perché non era stata effettuata da quest’ultimo e non menzionava la sua cancellazione; pertanto non faceva decorrere il termine per la riassunzione. La successiva costituzione della creditrice, il 4 luglio 2000, intervenne prima che si fosse verificata l’estinzione e consentì la prosecuzione del giudizio, sanando eventuali vizi del contraddittorio. La Corte ha inoltre chiarito che, anche ipotizzando l’applicabilità del principio relativo all’interruzione per evento riguardante il difensore prima della costituzione della parte, nel caso concreto l’evento era intervenuto dopo la scadenza del termine per la tempestiva costituzione della creditrice e quindi non determinava l’interruzione. Ha enunciato il principio per cui il differimento della prima udienza disposto ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto non lo rimette in termini e lascia ferme le decadenze già maturate ai sensi dell’art. 167 c.p.c. Il secondo motivo è inammissibile: le censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non erano specificate; il richiamo agli artt. 1362 ss. c.c. non individuava i canoni interpretativi asseritamente violati e mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale e delle prove; inoltre la censura sulla domanda relativa al debito proprio non indicava puntualmente gli atti processuali necessari a verificarne la tempestiva modificazione e violava l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. La statuizione di prescrizione dell’azione cambiaria è rimasta non contestata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità delle questioni esaminate sul primo motivo. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    Non potendosi dunque ritenere neanche avere avuto inizio la decorrenza del termine per la riassunzione del processo, la costituzione dell’opposta D.G. a mezzo dell’avvocato Tralicci, all’udienza del 4 luglio 2000, è intervenuta quando ancora non si era verificata l’estinzione dello stesso, determinandone di fatto la prosecuzione, ai sensi degli artt. 299,301,302 e 305 c.p.c. e così sanando ogni eventuale vizio di contraddittorio.

    Il termine per la riassunzione decorre solo quando risulti la conoscenza legale dell’evento interruttivo; se tale decorrenza non è iniziata, la costituzione della parte prima dell’estinzione consente la prosecuzione del giudizio.

  • art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.

    nel caso in cui H differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c., per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

    Il differimento della prima udienza disposto dopo la scadenza del termine di costituzione non riapre tale termine né rimuove le decadenze già maturate.

  • art. 166 c.p.c.

    nel caso in cui H differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c., per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

    La scadenza del termine di costituzione del convenuto resta efficace anche se il giudice differisce successivamente la prima udienza.

  • art. 167 c.p.c.

    nel caso in cui H differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c., per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

    Le decadenze previste a carico del convenuto dall’art. 167 c.p.c. restano ferme quando il termine di costituzione sia già scaduto prima del differimento dell’udienza.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Anche in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa al preteso debito “proprio” del G. le censure difettano di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti e il loro contenuto, così da consentire alla Corte di verificare la censura; la mancata indicazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nei limiti in cui esso sia dovuto.

Massime di principio

  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo; una comunicazione che non identifica né menziona l’evento non è idonea a far decorrere il termine.
  • Se, prima della scadenza del termine per la riassunzione e in assenza di una valida decorrenza dello stesso, la parte si costituisce, il giudizio può proseguire e l’eventuale vizio del contraddittorio è sanato.
  • Il differimento della prima udienza disposto ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. dopo la scadenza del termine di cui all’art. 166 c.p.c. non rimette in termini il convenuto e non elimina le decadenze già maturate ai sensi dell’art. 167 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione che censura l’interpretazione di una scrittura deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del documento o chiedere una nuova valutazione delle prove.
  • La censura in cassazione relativa alla tempestiva modificazione di una domanda deve richiamare puntualmente gli atti processuali pertinenti e indicare dove e quando la modificazione sarebbe stata compiuta, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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