Cassazione Civile, Sentenza n. 2395/2020 del 03/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (INAIL)
La controversia
Un lavoratore ha chiesto alla società produttrice di un macchinario il risarcimento dei danni subiti in un infortunio sul lavoro avvenuto mentre utilizzava quel macchinario. La società ha indicato quale responsabile il datore di lavoro del lavoratore e ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; l’istanza non è stata accolta. Nel giudizio è intervenuto l’INAIL, chiedendo la restituzione delle indennità erogate. Il Tribunale di Milano ha accolto le domande del lavoratore e dell’INAIL; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2924/2017 pubblicata il 26 giugno 2017, ha parzialmente riformato la decisione riducendo del 30% il risarcimento. La società ha proposto sette motivi di ricorso: 1) e 2) violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e conseguente nullità del giudizio, per mancata partecipazione del datore di lavoro indicato come responsabile esclusivo; 3) omessa pronuncia sull’ammissibilità della querela di falso proposta in primo grado contro il verbale di intervento della ASL relativo al macchinario; 4) violazione dell’art. 120 del d.lgs. n. 206/2005 quanto all’onere della prova del difetto del prodotto e del nesso causale; 5) violazione dell’art. 122 del medesimo decreto quanto all’esclusiva responsabilità del danneggiato; 6) omesso esame della circostanza che il lavoratore si sarebbe volontariamente esposto al pericolo; 7) omesso esame del fatto che i macchinari della società non erano prodotti in serie, circostanza invocata in relazione all’accertamento del difetto e del nesso causale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono infondati: l’indicazione di un terzo come responsabile esclusivo del danno non determina litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.; la chiamata del terzo può essere richiesta ai sensi dell’art. 106 c.p.c. o disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la società non aveva specificato adeguatamente di aver chiesto tempestivamente la chiamata del datore di lavoro e il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; anche intesa come censura contro il mancato accoglimento della chiamata, la doglianza era quindi priva di specificità. Il terzo motivo è inammissibile: le conclusioni d’appello trascritte nella sentenza impugnata non menzionavano né la richiesta relativa alla querela né il corrispondente motivo di gravame; inoltre la censura non indicava con precisione il contenuto del verbale, i termini della querela e la rilevanza concreta delle contestazioni. L’accertamento dell’ammissibilità e della concludenza della querela, avendo carattere strumentale, è riservato al giudice di merito e non è autonomamente impugnabile in Cassazione. Il quarto e il settimo motivo sono infondati: la Corte d’appello aveva ritenuto provati il difetto del macchinario e il nesso causale, spiegando che il macchinario coinvolto era stato esaminato e fotografato e che le verifiche su un macchinario identico o analogo, messo a disposizione dalla convenuta, riguardavano caratteristiche ordinarie di funzionamento. La censura sulla produzione non in serie era stata considerata e non era decisiva; le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Anche il quinto e il sesto motivo sono infondati: i giudici di merito avevano escluso che fosse provata la consapevolezza del lavoratore circa il difetto e il pericolo, nonché la sua volontaria esposizione al rischio, ma avevano riconosciuto una condotta gravemente imprudente e ridotto per questo il risarcimento del 30%. Anche queste censure sollecitavano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata a pagare all’INAIL le spese di cassazione, liquidate in euro 6.000, oltre euro 200 per esborsi, spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Nel caso in cui il convenuto in un giudizio risarcitorio prospetti l’esclusiva responsabilità di un terzo per il danno allegato dall’attore, non si determina affatto una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., con il terzo indicato quale responsabile.
La mera deduzione che un terzo sia l’unico responsabile del danno non impone la sua partecipazione necessaria al giudizio risarcitorio.
art. 106 c.p.c.
Il convenuto stesso può eventualmente chiederne la chiamata in causa ai sensi dell’art. 106 c.p.c., ovvero detta chiamata può essere eventualmente disposta dal giudice, nell’esercizio di una sua facoltà discrezionale non sindacabile in sede di impugnazione, ai sensi dell’art. 107 c.p.c.
Il convenuto che attribuisce a un terzo la responsabilità può domandarne la chiamata in causa ai sensi dell’art. 106 c.p.c.; la mancata chiamata non configura, per ciò solo, violazione del litisconsorzio necessario.
art. 107 c.p.c.
Il convenuto stesso può eventualmente chiederne la chiamata in causa ai sensi dell’art. 106 c.p.c., ovvero detta chiamata può essere eventualmente disposta dal giudice, nell’esercizio di una sua facoltà discrezionale non sindacabile in sede di impugnazione, ai sensi dell’art. 107 c.p.c.
La chiamata del terzo può essere disposta d’ufficio dal giudice nell’esercizio di una facoltà discrezionale, il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di impugnazione.
art. 269 c.p.c.
richiesta di differimento la cui omissione determina la decadenza del convenuto dalla facoltà di chiamare in causa il terzo
La richiesta di differimento dell’udienza prevista per consentire la chiamata del terzo deve essere tempestivamente formulata; la sua omissione determina la decadenza dalla relativa facoltà.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Orbene, le censure concernenti la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè delle regole processuali di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, devono avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia; in mancanza esse sono inammissibili.
La denuncia di un errore processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. deve indicare un vizio decisivo e un pregiudizio effettivo; in mancanza, la censura è inammissibile.
art. 360-bis, n. 2, c.p.c.
Il motivo di ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2.
La Corte dichiara inammissibile, ai sensi della disposizione richiamata, la censura sulla querela di falso per le carenze di specificità e per la natura della questione dedotta.
art. 120 d.lgs. n. 206/2005
In realtà va esclusa qualunque violazione – in diritto – della disciplina normativa sull’onere della prova, correttamente applicata dalla corte territoriale, la quale ha ritenuto – in fatto che l’attore avesse provato sia il difetto del macchinario sia il nesso di causa tra tale difetto ed il danno subito.
La Corte conferma che la disciplina dell’onere della prova è stata correttamente applicata quando il giudice di merito ritiene provati il difetto del prodotto e il nesso causale; la contestazione della valutazione probatoria non integra, di per sé, violazione di legge.
art. 122 d.lgs. n. 206/2005
La corte territoriale, all’esito della valutazione delle prove, ha ritenuto – in fatto – che non era stata fornita la dimostrazione che il B. fosse consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e che si fosse volontariamente esposto a detto pericolo.
L’esclusiva responsabilità del danneggiato non può essere affermata senza prova della sua consapevolezza del difetto e del pericolo e della volontaria esposizione a quest’ultimo; resta possibile valutare una condotta imprudente ai fini del concorso di colpa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui questo sia dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio, la deduzione del convenuto che attribuisca a un terzo l’esclusiva responsabilità del danno non determina litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.; il convenuto può chiedere la chiamata del terzo e il giudice può disporla d’ufficio nell’ambito della propria facoltà discrezionale.
- La mancata chiamata in causa del terzo, quando non ricorre litisconsorzio necessario, non comporta nullità del giudizio; chi intenda contestare il mancato accoglimento della propria richiesta deve allegare specificamente di aver formulato tempestivamente la chiamata e gli adempimenti processuali necessari.
- Le censure di legittimità relative alla valutazione delle prove non possono essere utilizzate per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti quando la motivazione del giudice di merito è adeguata e non apparente né insanabilmente contraddittoria.
- La censura processuale per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo se il vizio denunciato è decisivo e ha arrecato un pregiudizio effettivo alla parte.
- La querela di falso ha, quanto alla sua ammissibilità e concludenza, carattere strumentale: il relativo accertamento compete al giudice di merito e non è autonomamente impugnabile in cassazione; la censura deve comunque indicare in modo specifico il contenuto dell’atto, le contestazioni e la loro concreta rilevanza.
- La prova del difetto del prodotto e del nesso causale può fondarsi sugli accertamenti di merito relativi al macchinario coinvolto e su verifiche di caratteristiche ordinarie di funzionamento effettuate su un macchinario identico o analogo, quando la motivazione dia conto della pertinenza di tali verifiche.
- L’esclusiva responsabilità del danneggiato per il danno da prodotto non può essere desunta dalla sola condotta imprudente: occorre la prova della consapevolezza del difetto e del pericolo e della volontaria esposizione a quest’ultimo; una condotta gravemente imprudente può invece giustificare una riduzione del risarcimento per concorso di colpa.
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