Cassazione Civile, Sentenza n. 2466/2020 del 04/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donanti)
La controversia
Nel 1997, in vista del matrimonio tra la figlia dei resistenti e uno dei ricorrenti, i genitori della futura sposa versarono al futuro suocero Lire 30.000.000 (Euro 15.493,71), socio unico di una cooperativa edilizia, in relazione all'immobile destinato a casa coniugale. La futura sposa subentrò poi nella cooperativa e versò complessivamente Lire 23.776.945; dopo il matrimonio del 2000, cessato nel 2001, la cooperativa le chiese ulteriori Lire 35.173.055 e, a seguito del suo rifiuto, dichiarò nullo il recesso del marito per mancato subentro della moglie. Nel 2002 i genitori e la figlia agirono per ottenere, tra l'altro, la restituzione dei Lire 30.000.000. Con un secondo atto del 2004 formularono anche domande relative alla pretesa donazione della quota cooperativa e, in subordine, alla restituzione delle somme. Riuniti i procedimenti, il Tribunale di Trani rigettò le domande, qualificando i versamenti dei genitori come donazione obnuziale valida pur in assenza di atto formale. La Corte d'appello di Bari riformò la decisione: qualificò i versamenti come donazione obnuziale, ma la ritenne nulla per difetto della forma prescritta, accogliendo la domanda restitutoria dei genitori e ritenendo provata l'appartenenza a questi delle somme. I beneficiari ricorsero per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda restitutoria proposta anche dalla figlia; 2) novità in appello della domanda diretta a escludere l'applicabilità dell'art. 785 c.c. ai pagamenti; 3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione delle norme sulle presunzioni, contestando anche la prova della provenienza delle somme; 4) omesso esame della persistente esistenza del matrimonio e della dedotta comunione legale, circostanze che, secondo i ricorrenti, avrebbero ricondotto i pagamenti agli aiuti familiari non restituibili.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è inammissibile per difetto d'interesse: l'eventuale omessa pronuncia riguardava la figlia e i ricorrenti non hanno indicato quale concreto pregiudizio o quale decisione più favorevole avrebbero potuto ottenere. Il secondo motivo è infondato: la domanda di nullità prospettata per la prima volta in appello si converte in eccezione di nullità, che il giudice può esaminare; correttamente la Corte d'appello ha quindi verificato la validità della donazione e ne ha rilevato il difetto di forma. Il terzo motivo è infondato quanto alla dedotta anomalia motivazionale, poiché la motivazione supera la soglia del minimo costituzionale, e inammissibile quanto alla censura sulle presunzioni, formulata come richiesta di rivalutazione delle risultanze e di diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha inoltre precisato che, una volta accertata la nullità della donazione, i pagamenti erano privi di causa e ricorrevano i presupposti della ripetizione; i genitori avevano provato pagamenti e mancanza di titolo, mentre spettava ai convenuti dimostrare l'eventuale riferibilità delle somme a soggetti diversi. Il quarto motivo è inammissibile: i ricorrenti non hanno indicato dove avessero dedotto e provato il regime di comunione legale, risultando invece documentata la separazione dei beni; inoltre non hanno spiegato la decisività della persistenza del matrimonio, considerato che la restituzione era stata disposta in favore dei genitori. Spese compensate; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa, concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata.
La denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se la parte che la propone dimostra un pregiudizio concreto e la possibilità di conseguire, in sede di rinvio, una decisione più favorevole; non è sufficiente invocare la regolarità astratta del procedimento.
art. 785 c.c.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello, confermato che, come ritenuto dal Tribunale, i pagamenti effettuati dai coniugi P.- A. in favore del M. fossero da qualificarsi, in astratto, come donazione obnuziale, ha esaminato la validità di tale atto, rilevandone la nullità per difetto di forma.
I pagamenti effettuati in vista del matrimonio, ove qualificabili come donazione obnuziale, sono soggetti alla forma prescritta per tale negozio; il difetto di forma ne determina la nullità.
art. 2033 c.c.
Nel caso di specie, peraltro, in disparte la rilevata inammissibilità, correttamente la Corte d’appello, una volta accertata la nullità della donazione obnuziale effettuata dai coniugi P.- A. nei confronti di M.G., ha ritenuto che i pagamenti eseguiti dai primi fossero privi di causa e quindi che sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito dagli stessi formulata.
La nullità della donazione obnuziale comporta, nel caso deciso, la mancanza di una causa giustificativa dei pagamenti e fonda la ripetizione dell'indebito.
art. 2697 c.c.
In ogni caso, si evidenzia che i signori P.- A. avevano correttamente adempiuto all’onere della prova, avendo gli stessi dimostrato sia gli avvenuti pagamenti sia la mancanza di una causa che li giustificassero, per l’invalidità del titolo.
Chi domanda la ripetizione deve provare i pagamenti e l'assenza di un titolo valido che li giustifichi; una volta fornita tale prova, spetta a chi contesta la domanda dimostrare che le somme provenivano da soggetti diversi da quelli che ne chiedono la restituzione.
art. 2727 c.c.
Il motivo, infatti, non risulta articolato in modo idoneo ad evidenziare il vizio di violazione dell’art. 2727 c.c.
La Corte rileva che la censura non individua un'effettiva violazione delle regole legali sulle presunzioni; il passaggio non formula una distinta regola sostanziale ulteriore rispetto ai criteri di deduzione della falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.
art. 2729 c.c.
In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.
La falsa applicazione della norma sulle presunzioni va denunciata identificando il ragionamento presuntivo effettivamente svolto e spiegando puntualmente quale requisito di gravità, precisione o concordanza sia stato violato; la mera proposta di un'inferenza alternativa o di una diversa ricostruzione fattuale non basta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità ricorre solo in presenza di un'anomalia che investe l'esistenza stessa della motivazione, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata; la mera insufficienza o contestazione della valutazione probatoria non è sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il motivo è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo; il ricorrente deve indicarne l'esistenza, la sede processuale e la decisività, e non può limitarsi a lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 345 c.p.c.
Peraltro, si osserva che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la domanda di nullità del contratto, sollevata per la prima volta in appello, si converte in eccezione di nullità legittimamente proposta.
La domanda di nullità del contratto proposta per la prima volta in appello, pur inammissibile come domanda nuova, si converte in eccezione di nullità, che il giudice deve esaminare.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La complessità della vicenda e la sua origine da un rapporto interpersonale familiare induce a giustificare la compensazione delle spese, stante l’applicabilità del regime dell’art. 92 c.p.c., comma 2 imperniato sui c.d. giusti motivi.
La complessità della controversia e la sua origine in un rapporto familiare sono state ritenute giusti motivi per compensare le spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
Massime di principio
- La donazione obnuziale, quando sia questa la qualificazione giuridica dei pagamenti compiuti in vista del matrimonio, è nulla se manca la forma prescritta; accertata la nullità, le somme versate senza valido titolo sono ripetibili come indebito.
- Nell'azione di ripetizione, chi agisce deve provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa giustificativa valida; una volta assolto tale onere, chi contesta la riferibilità delle somme deve provare che esse appartenevano a soggetti diversi.
- La censura di omessa pronuncia non tutela la mera regolarità astratta del procedimento: è necessario che il ricorrente dimostri un pregiudizio concreto e la possibilità di ottenere una pronuncia più favorevole in caso di cassazione con rinvio.
- La domanda di nullità contrattuale proposta per la prima volta in appello, benché inammissibile come domanda nuova, si converte in eccezione di nullità esaminabile dal giudice.
- Per denunciare la falsa applicazione delle regole sulle presunzioni occorre indicare lo specifico ragionamento presuntivo del giudice di merito e chiarire perché non rispetti gravità, precisione o concordanza; la richiesta di una diversa inferenza o ricostruzione dei fatti non integra tale vizio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico discusso e decisivo, non la mancata menzione o valutazione di singole prove; il ricorrente deve indicare il fatto, la fonte, la sede della discussione e la sua decisività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2504/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2506/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2502/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2505/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2503/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2479/2020 del 04/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →