Cassazione Civile, Sentenza n. 2392/2020 del 03/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convivente)
La controversia
Durante oltre vent’anni di convivenza, le parti avevano intrattenuto articolati rapporti patrimoniali e realizzato operazioni di acquisto, ristrutturazione e rivendita di immobili. Il convivente che aveva versato somme di denaro agì chiedendone la restituzione. Il Tribunale di Torino respinse la domanda fondata sull’associazione in partecipazione, escluse l’applicabilità delle norme sul mandato e sulle obbligazioni naturali e qualificò la pretesa, limitatamente a due operazioni immobiliari comprese nella domanda originaria, come azione di arricchimento senza causa, condannando la convenuta al pagamento di oltre 460.000 euro, oltre rivalutazione e interessi. L’appello della convenuta fu dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale di Torino; la sentenza impugnata in cassazione è quella del Tribunale, depositata il 29 aprile 2016. La ricorrente principale ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2549 e 2042 c.c., sostenendo che l’esistenza del titolo contrattuale di associazione in partecipazione, prospettato dall’attore, escludesse la sussidiarietà dell’azione di arricchimento; 2) violazione degli artt. 2034 e 2041 c.c., deducendo che le dazioni dovessero essere considerate adempimento di obbligazioni naturali sorte dalla convivenza; 3) nullità per omessa motivazione, perché il Tribunale non avrebbe esaminato le vicende relative a tutti gli immobili acquistati e alienati nel ventennio. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi riguardanti l’art. 2549 c.c., il rendiconto e la domanda di restituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo non ha adeguatamente censurato l’accertamento del Tribunale, fondato sulla ricostruzione dei rapporti patrimoniali, secondo cui non era configurabile un’associazione in partecipazione; escluso tale titolo, ricorreva il presupposto di sussidiarietà dell’azione di arricchimento. Il secondo motivo è stato respinto perché l’accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, aveva escluso che versamenti di importo molto elevato fossero prestazioni proporzionate e adeguate alle esigenze familiari e riconducibili a un dovere morale e sociale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la domanda originaria riguardava soltanto due immobili, mentre la ricorrente non aveva indicato specificamente se, dove e quando avesse dedotto in giudizio le altre operazioni immobiliari. Il ricorso incidentale condizionato del resistente è rimasto assorbito per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in 5.400 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2549 c.c.
Il primo motivo di ricorso non incide adeguatamente detta motivazione, che, come tratteggiato, ha escluso, sulla base di adeguata ricostruzione in fatto delle articolate vicende patrimoniali intercorse nell’arco di un ventennio tra la B. e lo S., che fosse sussistente tra i due predetti conviventi un accordo qualificabile in termini di associazione in partecipazione e non si è, pertanto, limitata a ritenere che l’associazione in partecipazione non fosse provata.
La qualificazione del rapporto come associazione in partecipazione dipende dall’accertamento concreto degli accordi e delle vicende patrimoniali; nella fattispecie, il giudice di merito aveva escluso che un simile accordo fosse configurabile.
art. 2042 c.c.
La sentenza impugnata ha affermato, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2350 del 31/01/2017 Rv. 642718-01: “La proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” e Cass. n. 17317 del 11/10/2012 Rv. 623829-01: “L’azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un’azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale ed ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito”) alla quale si intende in questa sede dare seguito, che sussiste il requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., non risultando configurabile, nel complesso rapporto economico intercorso tra la B. e lo S., un’associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 c.c. e segg.
L’azione generale di arricchimento è proponibile, in via sussidiaria, quando non sia prevista un’altra azione tipica a tutela del depauperato o quando l’azione fondata sul titolo dedotto sia stata respinta per carenza originaria di quel titolo. L’azione è autonoma per causa petendi rispetto a quelle negoziali e presuppone che manchi un titolo specifico di credito.
art. 2034 c.c.
La sentenza in scrutinio ha affermato, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, che l’importo delle operazioni effettuate, del valore superiore alle centinaia di milioni delle vecchie lire (nel vigore del precedente corso legale) e comunque superiore a centinaia di migliaia di Euro (anche per importi di Euro cinquecentomila) non potevano essere ricondotte all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., in quanto esorbitanti “dalle esigenze familiari e che non rispettano i minimi di proporzionalità ed adeguatezza” di cui all’art. 2034 c.c..
Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi sono irripetibili come adempimento di obbligazioni naturali solo se riconducibili a un dovere morale e sociale e rispettano esigenze familiari, proporzionalità e adeguatezza; versamenti di entità esorbitante da tali parametri non rientrano nella previsione.
art. 2041 c.c.
L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. E’, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
L’azione richiede un arricchimento a danno altrui privo di giusta causa e non è utilizzabile se l’arricchimento deriva da un contratto, da una prestazione remunerata, da liberalità o da un’obbligazione naturale. Nei rapporti tra conviventi, l’arricchimento può essere ingiustificato per prestazioni che eccedano gli obblighi propri della convivenza, da valutare in relazione alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi, e che superino proporzionalità e adeguatezza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il mezzo è inammissibile: i beni immobili e le operazioni immobiliari dedotte in causa con la domanda originaria da parte dello S. erano soltanto alcuni (precisamente: quello di (OMISSIS) e di (OMISSIS)) di quelli costituenti oggetto dei complessi rapporti affettivi e patrimoniali intercorsi, come si è detto, nell’arco di oltre un ventennio, tra la B. e lo S.. La B. non ha mai, e comunque qualora lo abbia fatto non ha specificato in ricorso come dove e quando processualmente ciò sia avvenuto, ossia in quali atti difensivi in primo o secondo grado, abbia dedotto in causa altre operazioni di acquisto e vendita di altri beni immobili, con la conseguenza che la sentenza in esame si è correttamente limitata alla disamina di alcune soltanto delle operazioni concluse e segnatamente di quelle originariamente comprese nella domanda dello S.
Non sussiste omessa pronuncia per il mancato esame di operazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nella domanda originaria, quando la parte che invoca tali ulteriori questioni non ne indica specificamente, nel ricorso per cassazione, la deduzione e la collocazione negli atti dei precedenti gradi.
art. 132 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per mancata statuizione su alcuni capi della domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione ad art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per nullità della sentenza per omessa motivazione), non avendo la sentenza del Tribunale esaminato le vicende patrimoniali riguardanti tutti gli immobili acquistati ed alienati nell’arco di un ventennio. Il mezzo è inammissibile: i beni immobili e le operazioni immobiliari dedotte in causa con la domanda originaria da parte dello S. erano soltanto alcuni (precisamente: quello di (OMISSIS) e di (OMISSIS)) di quelli costituenti oggetto dei complessi rapporti affettivi e patrimoniali intercorsi, come si è detto, nell’arco di oltre un ventennio, tra la B. e lo S..
La censura di nullità per omessa motivazione o mancata statuizione non può fondarsi su questioni e operazioni non comprese nella domanda originaria; nel caso esaminato, il Tribunale ha correttamente deciso entro i limiti delle operazioni dedotte.
art. 111 Cost.
Il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per mancata statuizione su alcuni capi della domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione ad art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per nullità della sentenza per omessa motivazione), non avendo la sentenza del Tribunale esaminato le vicende patrimoniali riguardanti tutti gli immobili acquistati ed alienati nell’arco di un ventennio. Il mezzo è inammissibile: i beni immobili e le operazioni immobiliari dedotte in causa con la domanda originaria da parte dello S. erano soltanto alcuni (precisamente: quello di (OMISSIS) e di (OMISSIS)) di quelli costituenti oggetto dei complessi rapporti affettivi e patrimoniali intercorsi, come si è detto, nell’arco di oltre un ventennio, tra la B. e lo S..
La dedotta violazione delle garanzie costituzionali di motivazione non fonda la nullità della sentenza se il giudice ha esaminato le questioni effettivamente comprese nella domanda e la parte non ha specificamente indicato di aver sottoposto al giudice le ulteriori questioni asseritamente trascurate.
D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- L’azione generale di arricchimento senza causa è sussidiaria e autonoma rispetto alle azioni negoziali: è esperibile quando non esista un’altra azione tipica a tutela del depauperato oppure quando la domanda fondata sul titolo negoziale sia stata respinta per carenza originaria del titolo.
- Nei rapporti tra conviventi, le attribuzioni patrimoniali costituiscono adempimento di obbligazioni naturali e sono irripetibili solo se corrispondono a un dovere morale e sociale e risultano adeguate e proporzionate alle esigenze familiari e alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi. Prestazioni che eccedono tali limiti possono fondare l’azione di arricchimento senza causa, se ricorrono gli altri presupposti.
- La qualificazione di un rapporto come associazione in partecipazione richiede l’accertamento concreto dell’accordo e delle vicende patrimoniali; non basta che una parte abbia prospettato l’esistenza di un titolo contrattuale per escludere l’azione di arricchimento, se il giudice accerta che quel rapporto non è configurabile.
- La parte che denuncia in cassazione l’omesso esame di questioni o fatti ulteriori deve indicare specificamente se, dove e quando li abbia dedotti nei gradi di merito; in difetto, non può imputare al giudice di avere omesso di pronunciarsi su elementi estranei alla domanda originaria.
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