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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2465/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicuratore)

La controversia

Le parti avevano stipulato una polizza a libro matricola per la flotta di semirimorchi della società assicurata, con premio soggetto a regolazione in funzione dell’effettiva entità dei veicoli assicurati. Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda riconvenzionale dell’assicuratore, aveva condannato la società al pagamento della somma dovuta in base all’appendice di regolazione del premio; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2017, aveva confermato la condanna. La società ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando che l’appendice fosse stata comunicata e ricevuta il 28 maggio 2013 e sostenendo che l’assicuratore non avesse provato tale comunicazione. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2952, comma 1, c.c., contestando la durata e la decorrenza della prescrizione e sostenendo, in base alla clausola contrattuale, che il termine dovesse decorrere dalla scadenza del contratto e non dalla ricezione dell’appendice.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, pur correggendo in diritto la motivazione della Corte d’appello. Ha affermato che, in mancanza di accordo sulla regolazione del premio entro trenta giorni dalla scadenza della polizza e non essendo previsto un termine per la regolazione unilaterale dell’assicuratore, il diritto al premio aggiuntivo sorge alla scadenza di quei trenta giorni e da allora decorre la prescrizione annuale prevista dall’art. 2952 c.c. La scheda di regolazione, contenendo l’esplicitazione della pretesa creditoria, è idonea a interrompere la prescrizione. La ricorrente non aveva dimostrato di avere contestato nei giudizi di merito la ricezione dell’appendice; la ricezione il 28 maggio 2013 doveva quindi considerarsi non contestata. Poiché l’appendice e le successive costituzioni in mora del febbraio e marzo 2014 avevano interrotto la prescrizione, il termine annuale, iniziato il 31 gennaio 2013, non era decorso alla costituzione in giudizio dell’assicuratore nell’ottobre 2014. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in euro 1.500, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2952, comma 1, c.c.

    In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, peraltro, non prevedendosi a carico dell’assicuratore alcun termine per l’eventuale regolazione unilaterale del premio, il diritto di questo al conseguimento del premio sarebbe in ogni caso sorto a partire dalla scadenza dei trenta giorni previsti per l’attività di regolazione convenzionale; con la conseguenza che da detta scadenza (nel caso di specie, dal 30 gennaio 2013) doveva ritenersi senz’altro avviata la decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2952 c.c., a nulla rilevando la mancata liquidazione unilaterale della debenza.

    In assenza di accordo sulla regolazione del premio entro il termine convenzionale di trenta giorni dalla scadenza della polizza, e in mancanza di un termine per la regolazione unilaterale, la prescrizione annuale del credito per il premio aggiuntivo decorre dalla scadenza dei trenta giorni.

  • art. 2935 c.c.

    In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, peraltro, non prevedendosi a carico dell’assicuratore alcun termine per l’eventuale regolazione unilaterale del premio, il diritto di questo al conseguimento del premio sarebbe in ogni caso sorto a partire dalla scadenza dei trenta giorni previsti per l’attività di regolazione convenzionale; con la conseguenza che da detta scadenza (nel caso di specie, dal 30 gennaio 2013) doveva ritenersi senz’altro avviata la decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2952 c.c., a nulla rilevando la mancata liquidazione unilaterale della debenza.

    Il termine prescrizionale decorre da quando il diritto al premio aggiuntivo può essere fatto valere, individuato nella scadenza dei trenta giorni previsti per la regolazione convenzionale quando l’accordo non sia raggiunto.

  • art. 2697 c.c.

    Poste tali premesse, la doglianza sollevata dalla società odierna ricorrente con il primo motivo di ricorso deve ritenersi del tutto destituita di fondamento, atteso che, dinanzi alla produzione dell’appendice di regolazione del premio da parte della compagnia assicuratrice, incombeva alla società assicurata (odierna ricorrente) l’onere di contestarne l’efficacia di atto interruttivo della prescrizione dell’altrui credito, deducendone l’omessa ricezione.

    Una volta prodotta dall’assicuratore l’appendice di regolazione, grava sull’assicurato l’onere di contestarne l’efficacia interruttiva deducendo che non l’ha ricevuta.

  • art. 115 c.p.c.

    Di tale contestazione di ricezione, tuttavia (pur a fronte della contraria attestazione del giudice d’appello), l’odierna società ricorrente non risulta aver fornito alcuna dimostrazione, tanto emergendo dallo stesso testo del ricorso (cfr. pag. 11), là dove, riprodotti i brani meramente reiterativi dell’eccezione di prescrizione sollevata, trova conferma l’avvenuto affidamento, ai giudici di merito, del compito di giudicare (iuxta alligata e probata) se l’appendice (in quanto incontestatamente ricevuta) aveva effettivamente interrotto il termine di prescrizione del diritto al pagamento del premio decorso dal 31 gennaio 2013 (data di scadenza dei trenta giorni dal 1 gennaio 2013).

    La decisione sul fatto della ricezione va assunta sulla base delle allegazioni e delle prove ritualmente introdotte; la mera riproposizione dell’eccezione di prescrizione non equivale a contestare la ricezione dell’atto interruttivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Di tale contestazione di ricezione, tuttavia (pur a fronte della contraria attestazione del giudice d’appello), l’odierna società ricorrente non risulta aver fornito alcuna dimostrazione, tanto emergendo dallo stesso testo del ricorso (cfr. pag. 11), là dove, riprodotti i brani meramente reiterativi dell’eccezione di prescrizione sollevata, trova conferma l’avvenuto affidamento, ai giudici di merito, del compito di giudicare (iuxta alligata e probata) se l’appendice (in quanto incontestatamente ricevuta) aveva effettivamente interrotto il termine di prescrizione del diritto al pagamento del premio decorso dal 31 gennaio 2013 (data di scadenza dei trenta giorni dal 1 gennaio 2013).

    La valutazione della ricezione dell’appendice si fonda sul materiale allegato e provato nel giudizio di merito; la ricorrente non ha dimostrato di avere tempestivamente contestato tale ricezione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle polizze con premio soggetto a regolazione convenzionale, se le parti non raggiungono un accordo entro il termine previsto e il contratto non stabilisce un termine per la regolazione unilaterale dell’assicuratore, il diritto al premio aggiuntivo sorge alla scadenza del termine convenzionale e da quel momento decorre la prescrizione annuale prevista dall’art. 2952 c.c.
  • La scheda di regolazione del premio che esplicita la specifica pretesa creditoria dell’assicuratore costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione, manifestando in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto e producendo l’effetto di costituzione in mora del debitore.
  • Quando l’assicuratore produce l’appendice di regolazione del premio, spetta all’assicurato contestarne l’efficacia interruttiva deducendo l’omessa ricezione; la mera eccezione di prescrizione non dimostra, di per sé, che la ricezione sia stata contestata.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoProveImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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