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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2398/2020 del 03/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Una curatela fallimentare aveva pignorato i crediti che una cooperativa debitrice vantava nei confronti di un istituto bancario, notificando l’atto anche ad altri istituti di credito. La società di gestione di un fondo immobiliare aveva proposto opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c.; erano state presentate anche opposizioni dalla cooperativa pignorata e da un’altra cooperativa. Il Tribunale di Prato aveva rigettato le opposizioni. La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza pronunciata all’udienza del 16 giugno 2017, aveva dichiarato inammissibile l’appello della società ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. La ricorrente ha impugnato per cassazione sia la sentenza di primo grado sia l’ordinanza d’appello, formulando sei motivi; il loro contenuto non è esaminato dalla Cassazione. La questione preliminare decisiva è stata la tempestività del ricorso: l’ordinanza d’inammissibilità era stata letta in udienza il 16 giugno 2017 e, comunque, comunicata il 21 giugno 2017. Il termine per il ricorso scadeva il 15 agosto 2017, non essendo applicabile la sospensione feriale ai giudizi in materia esecutiva. Anche considerando tale sospensione, il termine sarebbe scaduto il 15 settembre 2017. Il ricorso, datato 18 settembre 2017 e consegnato per la notificazione il 19 settembre 2017, è stato quindi tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare i sei motivi. Ha precisato che, in caso di declaratoria d’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado — e, nei casi in cui sia direttamente impugnabile, contro la stessa ordinanza — deve essere proposto nel termine decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, dell’ordinanza. Nel caso concreto il termine decorreva dalla lettura in udienza del 16 giugno 2017, essendo comunque intervenuta comunicazione il 21 giugno; la scadenza era il 15 agosto 2017, poiché le opposizioni ex artt. 615 e 619 c.p.c. appartengono alla materia esecutiva e non beneficiano della sospensione feriale. Le ulteriori questioni prospettate dalla ricorrente non costituivano domande autonome estranee alla materia esecutiva; in ogni caso, anche applicando la sospensione feriale, il ricorso sarebbe stato tardivo. La ricorrente è stata condannata a pagare a ciascuna delle società controricorrenti Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado e il relativo termine decorre dalla data di comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità

    La norma individua il provvedimento impugnabile e fa decorrere il termine per il ricorso per cassazione dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello, o dalla sua notificazione se anteriore.

  • art. 348-bis, comma 1, c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado e il relativo termine decorre dalla data di comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità

    La declaratoria d’inammissibilità dell’appello prevista dall’art. 348-bis, comma 1, determina il regime d’impugnazione per cassazione e il relativo dies a quo stabilito dall’art. 348-ter, comma 3.

  • artt. 615 e 619 c.p.c.

    Il termine per proporre il ricorso scadeva dunque in data 15 agosto 2017, trattandosi di giudizio avente ad oggetto opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., quindi in materia esecutiva, per il quale non è applicabile la sospensione feriale dei termini.

    Le opposizioni all’esecuzione e di terzo all’esecuzione rientrano nella materia esecutiva, per la quale la Corte esclude l’applicabilità della sospensione feriale dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    L’ulteriore contributo previsto in caso d’inammissibilità è commisurato al contributo unificato dovuto per il ricorso, nei limiti in cui quest’ultimo sia dovuto.

Massime di principio

  • Quando l’appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado deve essere proposto nel termine decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza d’inammissibilità o dalla sua notificazione, se anteriore.
  • Anche l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello eccezionalmente ricorribile per cassazione deve essere impugnata con il ricorso proposto contro la sentenza di primo grado e nel medesimo termine previsto dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c.; non è ammissibile un ricorso proposto oltre tale termine.
  • I giudizi aventi ad oggetto opposizioni all’esecuzione o di terzo all’esecuzione appartengono alla materia esecutiva e, secondo la decisione, non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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