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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2393/2020 del 03/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

La controversia trae origine dai danni attribuiti alle vaccinazioni antivaiolose cui il congiunto dei ricorrenti era stato sottoposto nel 1952 e nel 1959, dalle quali sarebbe derivata un’encefalite con ritardo nello sviluppo. Nel 1968 un istituto di igiene mentale formulò per il danneggiato la diagnosi di «encefalite post-vaccinica»; nel 2009 i familiari proposero domanda risarcitoria contro il Ministero della Salute. Il Tribunale rigettò la domanda per prescrizione e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 6 febbraio 2018, confermò il rigetto. I ricorrenti proposero quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la decisione contrastasse con una sentenza della Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, del 2015, passata in giudicato, che in un giudizio per l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 aveva respinto l’eccezione di prescrizione; 2) omesso esame della statuizione di quella sentenza secondo cui la madre e i fratelli avrebbero conosciuto il nesso causale tra infermità e vaccinazioni soltanto nel 2004; 3) violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. e della norma indicata nel ricorso come art. 2967 c.c., nonché omesso esame del fatto relativo alla data di conoscenza del nesso causale, che i ricorrenti collocavano al 22 maggio 2004 anziché al 1968; 4) censura della condanna alle spese dei giudizi di merito. I ricorrenti riferirono inoltre di avere proposto revocazione della sentenza d’appello, ma la Cassazione rilevò che non risultava una decisione sulla revocazione né una sospensione del termine o del procedimento di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per inosservanza degli oneri di specifica indicazione e produzione documentale previsti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. In particolare, i ricorrenti non avevano precisato se e in quale fase del giudizio di merito fosse stata prodotta la sentenza del 2015 invocata a fondamento del giudicato, né ne avevano trascritto o indicato uno stralcio decisivo. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura sulla genericità dell’eccezione di prescrizione, perché non era stato spiegato in modo compiuto in che cosa consistesse tale genericità. La Corte ha quindi osservato che la prescrizione decorreva dal 1968, quando fu formulata la diagnosi di encefalite post-vaccinica, e che la domanda risarcitoria proposta nel 2009 era ampiamente prescritta; ha reputato coerente tale conclusione con i precedenti richiamati in materia di danni da emotrasfusioni, secondo i quali il giudice di merito può individuare, con adeguato accertamento in fatto, una conoscenza del nesso causale anteriore alla domanda di indennizzo. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile in quanto dipendente dall’esito dei motivi relativi a giudicato e prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.250,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Riguardo alla più volte evocata sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 00847 del 2015 non si precisa se sia stata prodotta in quanto giudizio e neppure nelle fasi di merito.

    La preclusione da giudicato non poteva essere scrutinata sulla base del richiamo generico alla precedente sentenza: occorreva indicare se e dove il documento fosse stato prodotto nel giudizio di merito.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 00265 del 06/02/2018 della Corte di Appello di Catania è inammissibile, non risultando soddisfatti i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

    Il ricorso è inammissibile quando non assolve gli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, inclusa l’indicazione della loro collocazione processuale.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 00265 del 06/02/2018 della Corte di Appello di Catania è inammissibile, non risultando soddisfatti i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

    L’onere di depositare i documenti sui quali il ricorso si fonda è funzionale alla verifica delle censure; la sua inosservanza determina l’inammissibilità.

  • art. 2935 c.c.

    L’esordio della prescrizione è stato, pertanto, correttamente fissato all’anno 1968, anno in cui l’Istituto di Igiene mentale di (OMISSIS) formulò per M.V.F. diagnosi di “encefalite post-vaccinica”, con la conseguenza che l’azione risarcitoria domanda dei L. – M., proposta in sede civile nel 2009 era ampiamente prescritta.

    Nel caso deciso, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento è stato fatto decorrere dal momento in cui la diagnosi indicava già l’origine post-vaccinale dell’encefalite, ritenuto sufficiente a rendere conoscibile il collegamento causale.

  • art. 2947 c.c., comma 1

    In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla L. n. 210 del 1992, attesta l’esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l’avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato.

    La domanda di indennizzo può attestare la consapevolezza del nesso causale e costituire il limite ultimo di decorrenza della prescrizione, ma non impedisce al giudice di accertare, con motivazione adeguata, che tale consapevolezza sia maturata anteriormente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c..

    La norma è richiamata quale parametro processuale della censura di violazione di legge; nel caso concreto il motivo è rimasto inammissibile per il mancato rispetto degli oneri di specificità e documentazione del ricorso.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il secondo mezzo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la sentenza impugnata non ha tenuto conto della sentenza n. 00847/2015 della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, laddove essa ha statuito che la madre ed i fratelli del M.V.F. erano a conoscenza del nesso causale tra infermità contratte dal congiunto e vaccinazioni antivaiolose soltanto nel 2004.

    La censura di omesso esame relativa alla conoscenza del nesso causale non è stata esaminata nel merito, perché il ricorso era inammissibile per carenze di specifica indicazione e produzione della sentenza invocata.

  • art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5

    I ricorrenti espongono che avverso la sentenza qui impugnata è stata proposta domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5.

    La revocazione pendente non ha determinato, nel caso concreto, la sospensione del termine o del procedimento di cassazione, non risultando che la Corte d’appello abbia disposto tale sospensione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione è richiamata per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi invoca una precedente decisione come giudicato esterno deve indicare specificamente il contenuto rilevante della pronuncia e precisare se e in quale fase del giudizio di merito essa sia stata prodotta; il mero richiamo non consente l’esame della censura.
  • La prescrizione dell’azione risarcitoria per danni da vaccinazione decorre dal momento in cui il danneggiato o i familiari hanno conoscenza, anche in relazione all’eziologia, del danno e del suo collegamento causale con la vaccinazione; il giudice di merito può collocare tale conoscenza anteriormente alla domanda amministrativa di indennizzo sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato.
  • La censura con cui si contesta la genericità dell’eccezione di prescrizione deve spiegare in modo compiuto in che cosa consista il difetto di specificità; una contestazione non adeguatamente articolata è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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