Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21315/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto pluriaggravato è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli Nord, confermando la sua responsabilità per furto pluriaggravato e la condanna alla pena ritenuta di giustizia. In cassazione ha dedotto due censure: con il primo motivo ha contestato il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, sostanzialmente il trattamento sanzionatorio; con il secondo ha lamentato l'omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione tra reati. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale del merito sorretta da motivazione sufficiente. Ha poi ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che l'obbligo motivazionale sull'aumento per continuazione può essere assolto anche per relationem mediante richiamo alla motivazione di primo grado e che, nel caso, le censure non investivano profili decisivi come il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Il richiamo riguarda la disciplina della continuazione: la motivazione sull'aumento di pena deve consentire di verificare il rispetto dei limiti legali e del rapporto di proporzione tra le pene, evitando un surrettizio cumulo materiale.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza assoluta di motivazione.
  • La motivazione sull'aumento di pena per la continuazione può essere resa anche per relationem, mediante richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, purché sia comunque verificabile il rispetto dei limiti di legge e della proporzione tra i singoli aumenti.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contestare in modo generico la quantificazione dell'aumento per continuazione: occorre censurare specificamente eventuali violazioni dei limiti dell'art. 81 c.p. o l'adozione di un cumulo materiale surrettizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se disposta dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.