Cassazione Civile, Sentenza n. 15802/2021 del 07/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
SOGEI ha proposto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione (n. 27105/2018) deducendo un errore di fatto: avrebbe ritenuto che la Corte di legittimità avesse erroneamente percepito il contenuto della sentenza d'appello, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del sesto motivo di ricorso. Il sesto motivo sosteneva che l'esercizio del potere direttivo non può essere escluso solo perché l'appaltatrice non aveva emanato direttive specifiche, mentre, secondo SOGEI, il giudice d'appello aveva valorizzato proprio l'omessa emanazione di direttive. Montesi ha prospettato, in sede incidentale, l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva (sosteneva di non essere parte del giudizio di primo grado).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato da SOGEI. Ha ritenuto che l'asserito "errore" fosse in realtà un'attività valutativa/interpretativa (errore di diritto/giudizio), non un errore di fatto percettivo rimediabile in revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori immediatamente percepibili dal raffronto tra sentenza e atti, non per valutazioni o interpretazioni compiute dal giudice. Inoltre, anche ammessa l'idea che la sentenza d'appello fosse motivata per relationem, SOGEI non aveva assolto l'onere di specificare la motivazione di primo grado e le critiche, come richiesto dall'art. 366 n. 6 c.p.c.; quindi il motivo sarebbe comunque stato inammissibile. Il ricorso incidentale di Montesi è stato assorbito. Spese di giudizio a carico della ricorrente (importi liquidati per ciascun resistente indicati in dispositivo) e richiamo alla possibilità del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni.
Norme richiamate
Richiamato nella contestazione originaria sulla natura del rapporto di lavoro subordinato; la norma definisce il prestatore di lavoro subordinato ai fini della qualificazione del rapporto.
artt. 1 e 3 Legge n. 1369/1960
Richiamati nella censura originaria da SOGEI in tema di direzione e coordinamento della prestazione lavorativa nell'appalto; la sentenza prendeva atto delle argomentazioni ma la revocazione non si è fondata su diversa interpretazione di tali norme.
Norma processuale richiamata in relazione ai presupposti per la revocazione per errore di fatto; disciplina le ipotesi e i limiti della revocazione.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Individua l'errore di fatto rilevante per la revocazione: errore percettivo sui fatti della causa; la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per valutare l'ammissibilità della revocazione sulla base di questa previsione.
Impone al ricorrente in Cassazione di indicare in modo specifico le parti della motivazione di primo grado che si assumono condivise dall'appello quando quest'ultimo motiva per relationem; la Corte ha ritenuto che SOGEI non avesse adempiuto a questo onere, con conseguente inammissibilità del motivo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme fiscali/procedure processuali relative al contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
L. 24.12.12 n. 228
Modifica normativa richiamata con riferimento al regime del contributo unificato; citata in relazione al richiamo del DPR 115/2002.
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa solo per errori percettivi chiari ed immediatamente rilevabili dal confronto tra la sentenza impugnata e gli atti; non copre valutazioni o interpretazioni giuridiche compiute dal giudice (errore di giudizio).
- Se si contesta che una sentenza di appello è motivata per relationem alla sentenza di primo grado, il ricorrente deve specificare il tenore della motivazione di primo grado che si assume essere stata adottata e indicare le critiche mosse in appello (onere previsto dall'art. 366 n.6 c.p.c.); senza tale specificazione la censura è inammissibile.
- Per essere ammessa la revocazione occorre dimostrare il nesso causale tra l'errore di fatto e la decisione (senza quell'errore la sentenza sarebbe sicuramente stata diversa). Errori non essenziali o non determinanti non giustificano la revocazione.
- Le censure che consistono in una diversa interpretazione o rivalutazione delle risultanze processuali devono essere impugnate con i mezzi ordinari di gravame e non mediante revocazione; la revocazione non è uno strumento per riproporre argomentazioni giuridiche già esaminate.
- Il ricorso per revocazione comporta rischi di soccombenza: spese e contributi possono essere posti a carico del ricorrente e sussistono ipotesi di raddoppio del contributo unificato; valutare attentamente la fondatezza della doglianza prima di proporre la revocazione.
- Nel caso di più procedimenti connessi, la riunione in revocazione richiede identità della pronuncia impugnata o profili di unitarietà sostanziale/di economia processuale; l'assenza di tali requisiti esclude la riunione.
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