Cassazione Civile, Sentenza n. 15790/2021 del 07/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla copertura di posti vacanti mediante "scorrimento" di graduatorie di concorso: la ASL aveva attinguto (o intendeva attingere) da graduatorie più recenti invece di scorrere prioritariamente la graduatoria meno recente in cui era collocata la Toraldo; questioni collegate sulla validità temporale delle graduatorie (proroghe legislative) e sulla legittimità dell'utilizzo di più graduatorie contemporaneamente. In sede di cassazione sono state contestate anche vizi di giurisdizione, omessa motivazione e l'ammissibilità di ricorsi incidentali/ulteriori (Latorre, Costantini).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'ASL e il ricorso incidentale di Valentino Latorre, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Giovanni Costantini e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva riconosciuto il diritto di Mariella Toraldo all'assunzione "previo scorrimento della graduatoria" (disapplicate le deliberazioni aziendali impugnate). Motivazioni principali: la giurisdizione sulle pretese di scorrimento appartiene al giudice ordinario; è legittimo il rinvio motivazionale per relationem; la regola di preferenza tende a favorire la graduatoria meno recente salvo ragioni di pubblico interesse contrarie; le proroghe legislative interpretate in sequenza estendono l'efficacia delle graduatorie coinvolte fino al 31.12.2010 nella fattispecie; la sentenza impugnata opera inter partes e non pregiudica direttamente terzi non parte. Sono state poste le spese di cassazione a carico dei ricorrenti con solidarietà.
Norme richiamate
D.P.R. n. 761/1979
Storicamente disciplinava lo scorrimento prevedendo un riferimento alla "ultima graduatoria", ma è stato superato/interpetato alla luce di successive disposizioni e giurisprudenza; non impedisce la regola giurisprudenziale che favorisce la graduatoria meno recente salvo eccezioni di pubblico interesse
Legge n. 207/1985
Introduce validità biennale delle graduatorie e la loro utilizzazione per coprire vacanze successive; non individua la "ultima graduatoria" come preferibile, contribuendo a fondare l'orientamento per la prevalenza della graduatoria meno recente
d.l. n. 207/2008 (conv. legge n. 14/2009)
Proroga termini di efficacia delle graduatorie; interpretato insieme ai successivi decreti per stabilire la validità delle graduatorie in contestazione
d.l. n. 78/2009 (conv. legge n. 102/2009)
Ha prorogato l'efficacia delle graduatorie approvate dopo il 30/9/2003 fino al 31/12/2010; va letto in combinato disposto con gli altri decreti di proroga
d.l. n. 194/2009 (conv. legge n. 25/2010)
Intervento successivo che ha esteso/ridefinito la platea delle graduatorie oggetto della proroga, facendo sì che le graduatorie rilevanti risultassero valide fino al 31/12/2010
Distinzione di giurisdizione: la tutela del "diritto all'assunzione" per effetto di scorrimento appartiene al giudice ordinario; solo se la pretesa impugna l'indizione di un nuovo concorso rileva la giurisdizione amministrativa
Criteri di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge) e poteri della Corte di legittimità di integrare/correggere la motivazione
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati in relazione ai principi di accesso alla giustizia, imparzialità e buon andamento della P.A., e garanzie del giusto processo; utilizzati come riferimenti costituzionali nella valutazione delle questioni
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Consente la motivazione per relationem anche verso precedenti di merito; legittima il rinvio motivazionale adottato dalla Corte d'appello
Massime di principio
- In presenza di più graduatorie ancora valide la regola giurisprudenziale tende a favorire lo scorrimento della graduatoria meno recente (prior in tempore) per tutelare l'aspettativa acquisita dai candidati più anziani, salvo ragioni di pubblico interesse che giustifichino una deroga
- La controversia sul diritto concreto allo scorrimento della graduatoria appartiene generalmente alla giurisdizione del giudice ordinario (diritto all'assunzione); solo le impugnazioni che investono l'indizione di un nuovo concorso attengono alla giurisdizione amministrativa
- La motivazione per relationem è ammessa e non invalida la decisione, salvo che il rinvio abbia determinato un errore di diritto rilevante non pertinente al caso concreto
- Le proroghe legislative sulla validità delle graduatorie vanno interpretate nella loro successione: l'intervento normativo successivo può ampliare la platea delle graduatorie destinatarie della proroga
- La mera contemporanea vigenza di più graduatorie non costituisce di per sé motivo sufficiente per preferire la graduatoria più recente; l'amministrazione deve documentare ragioni di pubblico interesse o circostanze particolari per giustificare una deroga
- Solo le parti formalmente costituite nella causa possono proporre validamente ricorso per cassazione; i litisconsorti "sostanziali" pretermessi che non figurano come parti nella decisione impugnata rischiano l'inammissibilità
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