Cassazione Civile, Sentenza n. 15795/2021 del 07/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, medico specializzando nel periodo 1995/1996 - 4/11/1999, ha chiesto il riconoscimento degli incrementi annuali e delle rideterminazioni triennali della borsa di studio previste dal d.lgs. 257/1991 e la perequazione prevista dalla L. 370/1999 (attuata con d.p.c.m. 7.3.2007) rispetto al miglior trattamento previsto per gli specializzandi. Sosteneva che il termine di prescrizione non fosse mai decorso perché mancava la normativa di attuazione fino al 2007 e richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause C-1616/16 e C-617/16) che avrebbe riconosciuto l'obbligo di remunerazione fin dal 1983 a prescindere dal recepimento nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la domanda del ricorrente fosse contraria all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le nuove regole retributive di cui alla L. 370/1999 sono applicate, per effetto di differimenti, solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007; che il d.lgs. 257/1991 aveva già attuato le direttive comunitarie rilevanti e che la sentenza CJEU richiamata non riguarda casi di specializzandi iniziati dopo il periodo coperto dalla prima attuazione. Perciò non poteva riconoscersi al ricorrente il diritto invocato né ritenere utile una discussione sulla prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre agli oneri accessori; è altresì annotata la possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 257/1991
Considerato come atto di attuazione delle direttive comunitarie che ha riconosciuto la borsa di studio annuale per i medici specializzandi; la sua entrata in vigore rende inapplicabile la tesi della decorrenza del diritto solo a partire dal 2007 per chi ha svolto la specializzazione nel periodo 1995-1999.
Prevedeva la perequazione del trattamento economico per gli specializzandi, ma la sua applicazione è stata differita ed effettivamente attuata dall'esecutivo solo più tardi; la giurisprudenza ha ritenuto applicabili gli effetti solo dall'a.a. 2006-2007.
D.P.C.M. 7.3.2007
Atto di attuazione pratico della L. 370/1999 che ha stabilito l'applicazione concreta delle nuove regole retributive a partire dall'anno accademico 2006-2007.
Norma richiamata dalla giurisprudenza per delimitare l'ambito di applicazione del trattamento economico degli specializzandi e per affermare che, per effetto di differimenti, la disciplina è operativa per gli iscritti solo da taluni anni accademici in poi.
Direttive comunitarie 75/362, 75/363, 82/76, 93/16/CEE
Le prime direttive prescrivevano un'adeguata remunerazione per gli specializzandi; la Corte e la giurisprudenza interna hanno ritenuto che tali prescrizioni siano state attuate dall'Italia con il d.lgs. 257/1991 e che la 93/16 fosse essenzialmente testo compilativo di norme già vigenti, non innovativo rispetto alla misura dei compensi.
Sentenza Corte di Giustizia C‑1616/16 e C‑617/16 (24/01/2018)
Ha riconosciuto la tutela per specializzandi che abbiano operato fino al 1990 antecedentemente alla prima normativa nazionale di attuazione; la Cassazione ha ritenuto tale pronuncia non applicabile al caso concreto del ricorrente, iniziato nel 1995/1996.
Norma invocata come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma la Suprema Corte ha ritenuto il motivo inidoneo a superare l'orientamento consolidato.
Richiamato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto il motivo insiste nel rivendicare un diritto incompatibile con l'assetto normativo e giurisprudenziale consolidato.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo eventuale del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Le disposizioni retributive introdotte da normativa successiva non si applicano automaticamente in modo retroattivo ai periodi già conclusi; il diritto al trattamento più favorevole decorre secondo le regole e i differimenti previsti dalla normativa di attuazione.
- Se una direttiva comunitaria è stata attuata dallo Stato mediante una norma nazionale anteriore (es. d.lgs. 257/1991), le pretese basate su una successiva legge o atto di attuazione trovano limiti temporali: non è ammessa estensione per chi ha svolto la formazione in periodi coperti dalla prima attuazione.
- Le sentenze della Corte di Giustizia possono produrre effetti retroattivi solo nei casi specifici in cui individuiuna lacuna di recepimento nazionale; tuttavia la loro efficacia nel diritto interno dipende dalle circostanze temporali e dall'esistenza di atti nazionali che già abbiano dato attuazione alla direttiva.
- La giurisprudenza consolidata della Cassazione è ostacolo forte per ricorsi che mirino a ottenere applicazioni retroattive o estensioni incongrue del diritto: quando vi sia orientamento stabile, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per contrasto con l'assetto giurisprudenziale.
- In casi di insuccesso è prevedibile la condanna alle spese e il rischio di dover integrare contributi processuali; valutare sempre il rapporto fra prospettata utilità della domanda e il consolidato orientamento giurisprudenziale prima di intraprendere il giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 7 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15790/2021 del 07/06/2021
- Sentenza lavoro · 7 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15791/2021 del 07/06/2021
- Sentenza lavoro · 7 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15792/2021 del 07/06/2021
- Sentenza lavoro · 7 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15793/2021 del 07/06/2021
- Sentenza lavoro · 7 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15794/2021 del 07/06/2021
- Sentenza lavoro · 7 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15801/2021 del 07/06/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →