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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15791/2021 del 07/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il risarcimento del danno per l'illegittimità del termine apposto al suo contratto a termine (ultimo contratto sottoscritto il 24/10/2013, con scadenza 23/4/2014). In cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 e della Direttiva 1999/70/CE (clausola 5), contestando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto assente il diritto al risarcimento per non aver la lavoratrice allegato e provato l'abuso ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 368/2001 (proroghe/abusività dei contratti a termine e profili di cd. danno comunitario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per difetto del deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione (obbligo previsto dall'art. 369 c.p.c.), non essendo stata apportata la prova della notificazione telematica (PEC/relata) e risultando, inoltre, la notificazione del ricorso oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Per tali ragioni la Corte non ha pronunciato sul merito delle questioni sostanziali (art. 36 D.Lgs. 165/2001, Direttiva 1999/70/CE, artt. 4 e 5 D.Lgs. 368/2001). La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. n. 165/2001

    Norma richiamata dalla ricorrente per il risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo; la Corte d'appello aveva valutato la domanda risarcitoria in base a tale disposizione, ma la Cassazione non è intervenuta sul merito per improcedibilità del ricorso.

  • Direttiva 1999/70/CE, clausola n. 5

    Principio eurounitario richiamato in tema di tutela dei lavoratori a termine e dei rimedi in caso di abuso; citata nel ricorso ma non valutata nel merito dalla Corte per la dichiarazione di improcedibilità.

  • D.Lgs. n. 368/2001, artt. 4 e 5

    Disposizioni disciplinanti l'uso dei contratti a termine e i limiti alla reiterazione/proroga. La Corte d'appello ha ritenuto che la lavoratrice non avesse allegato specificamente profili di abuso utili al riconoscimento del cd. danno comunitario; sulla corretta interpretazione di tali norme la Cassazione non si è pronunciata.

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Prevede l'obbligo di deposito in cassazione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso, principio applicato dalla Corte nel caso di specie.

  • art. 325 cod. proc. civ.

    Richiamato nella giurisprudenza citata circa il termine breve decorso dalla pubblicazione della sentenza; la Corte ha rilevato l'assenza della prova che la notificazione del ricorso fosse avvenuta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

  • Cass., Sez. Un., n. 5072/2016 (giurisprudenza)

    Sentenza delle Sezioni Unite sul concetto di abuso del contratto a termine (fattispecie aggravata rispetto alla mera illegittimità del termine). La Corte d'appello l'aveva richiamata per escludere l'abuso nella fattispecie, ma la Cassazione non ha valutato ulteriormente il punto per improcedibilità.

Massime di principio

  • Per la cassazione è obbligatorio depositare la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la mancata produzione rende il ricorso improcedibile.
  • In caso di notificazione telematica occorre produrre la relata telematica e i messaggi/ ricevute PEC che attestino la data di notifica.
  • Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata quando applicabile; la prova della tempestività grava sul ricorrente.
  • Quando si chiede il risarcimento per contratti a termine illegittimi, se si pretende il cd. "danno comunitario" o il risarcimento aggravato per abuso, è necessario allegare e provare profili di abuso, proroghe reiterate o una condotta sistematica dell'utilizzo dei contratti a termine (artt. 4 e 5 D.Lgs. 368/2001).
  • La mera illegittimità di un singolo termine contrattuale non garantisce automaticamente il risarcimento pieno: spesso la giurisprudenza distingue tra nullità/formalità del termine e situazioni di abuso reiterato, che richiedono prova specifica.
  • Non contestare in modo chiaro e specifico, anche in via incidentale, l'interpretazione del petitum può precludere l'assorbimento di questioni procedurali o sostanziali in sede di appello e oltre.
  • Anche quando la normativa o la giurisprudenza comunitaria sembrano offrire tutela, la mancata osservanza degli adempimenti processuali formali può impedire che tali profili vengano esaminati sul merito.

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