Cassazione Civile, Sentenza n. 15794/2021 del 07/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'inesistenza della propria incompatibilità tra l'incarico di convenzionamento interno ambulatoriale e la qualità di socio di una struttura sanitaria accreditata esterna; denunciava inoltre che le dimissioni erano state estorte per violenza morale da parte dell'ASP/Regione e proponeva argomentazioni basate sulla normativa sui cumuli di attività (DPR 291/1987 e successive disposizioni, nonché ACN 2005). Contestava l'applicazione della disciplina più restrittiva ritenendo di godere di una situazione consolidata tutelata dalle norme precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dell'interesse ad agire e per insufficiente allegazione della domanda originaria di annullamento delle dimissioni per vizio del consenso. Secondo la Corte, il solo accertamento della compatibilità, dopo che il ricorrente si era già dimesso, era privo di utilità concreta e poteva costituire un frammento di una pretesa più ampia; il ricorrente non ha dimostrato che fin dall'origine avesse impugnato le dimissioni o fornito le necessarie allegazioni sui presupposti del vizio del consenso. Perciò il giudizio è stato estromesso per inammissibilità e il ricorrente condannato alle spese di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 291/1987
artt. 1, 3, 4 (in particolare art. 4, comma 3)
La norma del 1987 consentiva talune compatibilità; il ricorrente sosteneva di aver maturato un diritto soggettivo alla cumulabilità. La Corte di merito ha comunque ritenuto che situazioni consolidate andassero valutate alla luce delle successive discipline più restrittive ove già vigenti.
D.P.R. 119/1988
Introdusse disciplina più rigida sul cumulo delle attività. La Corte d'appello ritenne che, al tempo dell'inizio dell'incarico del ricorrente, fosse già vigente il DPR 119/1988, con effetti sulla possibilità di richiedere la tutela di situazioni "acquisite".
D.P.R. 120/1988
Regolamenta rapporti convenzionali per la diagnostica strumentale e di laboratorio; citato dal ricorrente come parte del quadro normativo dei rapporti convenzionali.
D.P.R. 316/1990
Richiamato tra le disposizioni regolamentari rilevanti per i rapporti convenzionali tra strutture e professionisti; utilizzato dal ricorrente per sostenere la compatibilità.
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 23.03.2005
art. 15 e norma finale n. 2 (richiamata in sentenza)
Il ricorrente invocava la tutela delle situazioni consolidate prevista dall'ACN 2005; la Corte d'appello ha ritenuto che tale salvaguardia non fosse applicabile ove fosse già vigente disciplina più restrittiva precedente.
Codice Civile
art. 1434 e ss.; artt. 1427 ss.; art. 1438
Richiamati in relazione al vizio del consenso e alla possibile annullabilità delle dimissioni per violenza morale: la Corte ha sottolineato che l'annullamento per vizio del consenso richiede precise allegazioni sulla volontà e sugli effetti dell'atto dimissorio.
Codice di Procedura Civile
art. 100; art. 360 c.1 n.3; art. 366 c.1
La Corte ha applicato il principio dell'interesse ad agire e dell'inammissibilità delle azioni meramente accertatorie prive di utilità pratica (art.100 c.p.c.). Ha inoltre valutato la correttezza dei motivi di cassazione ai sensi dell'art.360 c.1 n.3 e richiamato l'esigenza di specificità e riproduzione degli atti rilevanti ai fini del ricorso per cassazione ai sensi dell'art.366 c.1.
D.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Norme richiamate in relazione al contributo unificato dovuto in cassazione; la Corte ha attestato l'eventuale versamento supplementare previsto.
Massime di principio
- Non è proponibile in via autonoma un accertamento parziale che abbia carattere meramente frammentario e non susciti un vantaggio pratico concreto: l'interesse ad agire deve essere attuale e concreto.
- Se si pretende l'annullamento di dimissioni per vizio del consenso (es. violenza morale), la domanda originaria deve contenere allegazioni dettagliate sui fatti posti a fondamento del vizio e sul nesso causale con l'atto dimissorio; non basta sollevare la questione in un grado successivo.
- L'onere della prova dei presupposti processuali, ivi compreso l'interesse ad agire e l'effettiva impugnazione delle dimissioni, grava sul ricorrente; in mancanza il giudizio può essere dichiarato inammissibile.
- Nel valutare questioni di compatibilità normative tra incarichi e rapporti con strutture accreditate è essenziale ricostruire la successione temporale delle norme vigenti al momento dell'instaurazione del rapporto per verificare l'esistenza di situazioni consolidate.
- In cassazione è necessario riportare con precisione i passaggi e le deduzioni degli atti di merito rilevanti (ai sensi dell'art. 366 c.p.c.), perché la Corte non è tenuta a cercare autonomamente nei fascicoli i profili fattuali o processuali non adeguatamente esposti.
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