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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15792/2021 del 07/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il licenziamento disciplinare intimato il 14/02/2017 per avere attestato falsamente la propria presenza in servizio mediante variazioni postume degli orari (manomissione dei sistemi di rilevamento). Le censure riguardavano: nullità per omessa pronuncia e motivazione; illegittimità dell'irrogazione della sanzione da parte del Direttore Generale anziché dell'U.P.D. (presunta violazione dell'art.55-bis D.Lgs.165/2001); presunto conflitto di interessi del Direttore Amministrativo che aveva dato parere e firmato l'atto; decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare per ritardo nella comunicazione della sanzione secondo il regolamento interno ASREM; ed altre doglianze processuali e interpretative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (specificando C 200 per esborsi e C 5.000 per compensi professionali, oltre oneri). Motivazione principale: la sentenza impugnata aveva correttamente ricostruito il fatto ritenendo sussistente la fattispecie di cui all'art.55-quater, comma 1, lett. a) D.Lgs.165/2001 (falsa attestazione di presenza) e aveva accertato che la sanzione era stata deliberata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) il 7/02/2017; il provvedimento del Direttore Generale si era limitato a presa d'atto/ratifica. Le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a rimettere in discussione fatti valutati dai giudici del merito. Sul punto della decadenza, la Corte ha ritenuto che il termine del regolamento disciplinare interno non integra automatico motivo di cassazione e che il ritardo nella comunicazione rileva solo se pregiudica il diritto di difesa (non provato). Ha inoltre rilevato i presupposti per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 165/2001 art.55-quater, comma 1, lett. a)

    La Corte ha ritenuto che la falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento costituisce fattispecie prevista da questa norma e giustifica il licenziamento disciplinare.

  • D.Lgs. 165/2001 art.55-bis

    La norma sulla competenza procedimentale è stata interpretata alla luce dei fatti: se l'U.P.D. ha deliberato la sanzione, l'intervento successivo del Direttore Generale può costituire presa d'atto/ratifica senza travolgere la competenza dell'U.P.D.; dunque non si è ravvisata violazione formale ostativa al licenziamento.

  • Codice di procedura civile art.360, comma 1, nn. 3 e 4

    La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione: le doglianze di diritto dedotte ai sensi dell'art.360 n.3 richiedono una base fattuale incontrovertibile; le doglianze di nullità per omessa pronuncia (n.4) sono inammissibili se non specificamente dirette alla ratio decidendi. Molte censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a rimettere in discussione fatti valutati dal giudice del merito.

  • Legge 241/1990 art.6-bis (introdotto dalla legge 190/2012)

    Il ricorso per conflitto di interessi è stato valutato come sindacato sulla ricostruzione di fatto; la Corte ha ritenuto che non sussistesse prova che il Direttore Amministrativo avesse influenzato la decisione dell'U.P.D., per cui la contestazione è caduta.

  • DPR 62/2013 artt.3 e 7

    Norme sul conflitto di interessi citate dalla parte; la Corte ha ritenuto che la loro invocazione implicasse una diversa ricostruzione dei fatti non accolta dal giudice del merito, quindi non idonea a fondare il ricorso per cassazione.

  • Codice di disciplina ASREM art.15, commi 10 e 12

    La Corte ha osservato che il regolamento disciplinare interno non ha natura di norma di diritto o di contratto collettivo nazionale tale da costituire autonoma base di doglianza in cassazione ai sensi dell'art.360 n.3; inoltre, la querela di decadenza è stata comunque esaminata e respinta in fatto dai giudici del merito.

  • Codice di procedura civile art.112

    Richiamato dalla parte, ma la Corte ha ritenuto la denuncia non pertinente alla ratio della sentenza impugnata e non idonea a sorreggere il motivo di cassazione.

  • DPR 115/2002 art.13, comma 1-quater

    La Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato nel caso di integrale rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, e ne ha dato atto nel dispositivo.

  • Codice civile art.1362

    Evocato dal ricorrente in tema di interpretazione degli atti, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse una diversa interpretazione dei fatti/atti amministrativi già valutati dai giudici di merito, quindi inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • La falsificazione delle timbrature o la alterazione dei sistemi di rilevamento dell'orario è tipicamente valutata come illecito grave e può giustificare il licenziamento (art.55-quater D.Lgs.165/2001).
  • Se un organo disciplinare autonomo (es. U.P.D.) ha deliberato la sanzione, l'intervento successivo della direzione generale inteso come presa d'atto o ratifica non invalida necessariamente la procedura; occorre dimostrare che il dirigente abbia effettivamente assunto la decisione in luogo dell'organo competente.
  • Le contestazioni di merito (es. se vi sia stato effettivo conflitto di interessi o se vi sia stato pregiudizio alla difesa a causa di ritardi) devono essere supportate da fatti chiari: in cassazione non è possibile ottenere la riforma semplicemente proponendo una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La violazione di norme o disposizioni interne (regolamenti aziendali/codec di disciplina) non costituisce automaticamente un vizio rilevante in cassazione ai sensi dell'art.360 c.p.c., n.3, salvo che non si tratti di norme integrate nella fonte di diritto primario o di disposizioni di rango superiore.
  • Il ritardo nella comunicazione della sanzione disciplinare previsto da un regolamento aziendale rileva solo se è di entità tale da impedire l'esercizio del diritto di difesa; la mera tardiva notifica non basta se non è dimostrato il pregiudizio.
  • Le doglianze processuali in cassazione richiedono specificità: eccezioni generiche o la mera riproposizione di argomentazioni già valutate dal giudice del merito sono spesso dichiarate inammissibili.

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