Cassazione Civile, Ordinanza n. 06296/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi alla Gestione separata per l'attività professionale forense svolta nell'anno 2011. In primo grado l'opposizione della professionista era stata accolta perché i contributi erano ritenuti prescritti. La Corte d'appello, invece, accoglieva l'appello dell'INPS ritenendo che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. La ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218/1997, dell'art. 116 L. n. 388/2000 e degli artt. 2934 e 2941 c.c., oltre a motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza per il pagamento dei contributi e non dalla dichiarazione dei redditi, e che comunque la comunicazione dell'INPS era pervenuta oltre il quinquennio di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché questa è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. Ha inoltre rilevato che la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo non può essere desunta automaticamente dalla sola omessa compilazione del quadro RR, essendo necessario un apprezzamento in concreto sulla sussistenza di una condotta tale da rendere impossibile l'azione del creditore. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9
termine quinquennale di prescrizione
la prescrizione dei contributi previdenziali si applica nel termine quinquennale, decorrente dalla scadenza del pagamento, salvo cause di sospensione o atti interruttivi
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
indica l'iscrizione alla Gestione separata per l'attività professionale svolta
la sospensione opera solo se il debitore pone in essere una condotta che renda per il creditore una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito
richiamato in relazione all'eccezione di prescrizione del credito contributivo
richiamato dalla sentenza impugnata in relazione alla sospensione del decorso della prescrizione, ma la Corte di cassazione non ne conferma l'applicazione automatica
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per la proposta definitoria in camera di consiglio
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
indicato come esempio di differimento del termine di pagamento rilevante per la decorrenza della prescrizione
D.P.C.M. 6 giugno 2012, art. 1, comma 1
nel caso di specie differiva il termine di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2011
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale o eventualmente differito per il pagamento, non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La dichiarazione dei redditi del professionista è una mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo, sicché non sposta il dies a quo della prescrizione.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo richiede una valutazione concreta della condotta del debitore e dell'effettiva impossibilità per il creditore di agire; non basta la sola omissione del quadro reddituale o dichiarativo.
- L'omessa indicazione dei redditi nella dichiarazione fiscale non integra automaticamente occultamento doloso del debito previdenziale: occorre accertare in fatto se la condotta abbia realmente impedito l'esercizio dell'azione da parte dell'ente creditore.
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