Cassazione Civile, Ordinanza n. 24267/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di una ASL, con mansioni di infermiere e inserito nel personale turnista, aveva chiesto di accertare il proprio diritto a fruire del servizio mensa, in alternativa mediante buono pasto, per il periodo 1 febbraio 2002 - 31 dicembre 2008, anche quando prestava il turno notturno dalle ore 20.00 alle ore 8.00. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, interpretando l'art. 29 del CCNL comparto Sanità nel senso che il diritto alla mensa non dipendesse dalla collocazione del turno in fasce normalmente destinate al pasto, ma dalla presenza di una pausa/intervallo lavorativo connesso alla particolare articolazione dell'orario. La ASL ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del CCNL comparto Sanità, dell'accordo aziendale del 16.12.2008 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale rimettesse alla contrattazione aziendale la determinazione dei destinatari del beneficio e che, fino all'1.1.2009, il diritto fosse stato escluso per i lavoratori turnisti notturni; ha anche sostenuto l'irrilevanza dell'art. 8 d.lgs. 66/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico della ASL. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto è un'agevolazione assistenziale collegata alla fruizione di una pausa non lavorata, dovuta quando l'orario giornaliero consenta un intervallo ai fini del pasto, e non richiede che il turno ricada nelle ordinarie fasce orarie dei pasti. Ha quindi confermato che la sentenza impugnata si era conformata a tali principi, riconoscendo la rilevanza della particolare articolazione dell'orario e dell'accordo aziendale che prevedeva il beneficio anche per il turno 20.00-8.00. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e ordine di distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29 CCNL comparto Sanità del 20 settembre 2000
La disposizione va letta nel senso che il diritto alla mensa è collegato alla particolare articolazione dell'orario di lavoro e alla fruizione di una pausa/intervallo non lavorato, non a una generica prestazione notturna o alla presenza del turno in fasce orarie normalmente destinate al pasto.
art. 29 CCNL comparto Sanità del 20.9.2001, integrativo del CCNL del 7.4.1999
La clausola non consente all'azienda di restringere unilateralmente i destinatari del buono pasto oltre i limiti risultanti dalla stessa e dalla sua interpretazione conforme alla giurisprudenza di legittimità.
L'intervallo per la pausa pasto è previsto quando l'orario giornaliero ecceda le sei ore; tale disciplina conferma il collegamento tra buono pasto e pausa lavorativa non lavorata.
È richiamato come parametro di ermeneutica contrattuale, ma la Corte ritiene corretta l'interpretazione della clausola collettiva data dal giudice di merito alla luce del tenore complessivo dell'accordo e della giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva: esso è finalizzato a conciliare esigenze di servizio ed esigenze quotidiane del dipendente, garantendo il recupero delle energie psicofisiche per la prosecuzione della prestazione.
- Il diritto al buono pasto nasce, di regola, quando l'orario di lavoro giornaliero comporti una pausa obbligatoria non lavorata destinata alla consumazione del pasto e non richiede che il turno si svolga nelle fasce orarie ordinariamente riservate ai pasti.
- L'interpretazione di una clausola collettiva che disciplina la mensa deve essere ricostruita dal suo tenore complessivo e non può essere restrittivamente riscritta dal datore di lavoro in assenza di una chiara previsione delle fasce orarie o delle categorie escluse.
- La disciplina legale della pausa di cui all'art. 8 d.lgs. 66/2003 costituisce un criterio coerente di lettura delle previsioni contrattuali sul servizio mensa e sul buono pasto.
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