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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26306/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di stupefacente destinato allo spaccio. Nel ricorso per cassazione ha dedotto due motivi: da un lato l'illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme processuali sanzionate da nullità; dall'altro la violazione di legge in relazione all'art. 75 d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, perché non confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, poiché sostanzialmente reiterativo delle censure già svolte in appello e già disattese, senza attaccare la congrua e logica motivazione della Corte territoriale sulla destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta, frazionata in dosi e occultata durante la perquisizione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato quale norma incriminatrice per la condotta di detenzione di stupefacente ritenuta destinata allo spaccio, sulla base del frazionamento in dosi e del tentativo di occultamento

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    invocato dal ricorrente, ma la censura è stata reputata non consentita in cassazione perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata; censure generiche o assertive sono inammissibili.
  • Non è consentito in cassazione riproporre pedissequamente le stesse doglianze già formulate nei gradi di merito senza indicare vizi effettivi della motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può desumersi da indici fattuali quali il frazionamento in dosi e il tentativo di occultamento durante la perquisizione, se logicamente valorizzati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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