Cassazione Civile, Ordinanza n. 31984/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture di prodotti alimentari rese in forza di più ordini di acquisto, per un importo rimasto insoluto. La controparte aveva proposto opposizione deducendo di vantare, in un diverso giudizio pendente tra le stesse parti, un maggior credito risarcitorio e chiedendo in compensazione tale credito fino a concorrenza dell'importo ingiunto; in subordine domandava la riunione o la sospensione del giudizio di opposizione. Il Tribunale aveva sospeso il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo che la causa risarcitoria avesse natura pregiudicante, anche perché le forniture sarebbero state parte di un unico rapporto contrattuale. Con ricorso per regolamento necessario di competenza la società ingiungente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che non esistesse alcun rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e il distinto giudizio risarcitorio e che fosse errata la qualificazione del rapporto come somministrazione unitaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una dipendenza in senso tecnico-giuridico tra i due giudizi, cioè un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità e la possibilità di un effettivo conflitto di giudicati, non essendo sufficiente un mero collegamento fattuale o la comunanza del rapporto contrattuale. Nel caso concreto, il giudizio di pagamento e il giudizio risarcitorio potevano coesistere anche con decisioni contrapposte sui rispettivi crediti, sicché mancava il presupposto della sospensione necessaria. Di conseguenza la Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Bolzano che aveva sospeso il processo e ha rimesso le parti davanti al Tribunale per la prosecuzione del giudizio e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa
La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tecnico-giuridica, intesa come vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tra le due decisioni, con potenziale conflitto di giudicati; non basta un semplice collegamento fattuale o contrattuale.
È il fondamento del regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione.
Richiamato per la scrittura difensiva della controricorrente nel giudizio di regolamento di competenza.
Richiamato per la trattazione camerale e le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che sussistano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. è ammissibile solo quando la definizione dell'altra causa costituisca un antecedente logico-giuridico indispensabile e il suo accertamento sia destinato a spiegare efficacia di giudicato, così da rendere concreto il rischio di conflitto tecnico di giudicati.
- Non è sufficiente, ai fini dell'art. 295 c.p.c., che i due giudizi derivino dallo stesso rapporto contrattuale o presentino fatti in parte sovrapponibili: occorre che la decisione dell'uno dipenda in senso giuridico dalla decisione dell'altro.
- Tra un giudizio di condanna al pagamento e un autonomo giudizio risarcitorio tra le stesse parti può non sussistere pregiudizialità necessaria, potendo coesistere decisioni anche contrapposte sui rispettivi crediti senza contrasto tecnico di giudicati.
- Nel regolamento di competenza avverso la sospensione ex art. 295 c.p.c., la Corte di cassazione può verificare direttamente la sussistenza dei presupposti della sospensione, senza essere vincolata alla sola qualificazione dei fatti operata dal giudice di merito.
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