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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32970/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello, pronunciata in sede di rinvio, che aveva ritenuto unitario il reato di ricettazione concernente plurimi parti e componenti meccaniche di autovetture di provenienza illecita, acquistati nell'ambito di un'attività di demolizione e vendita di ricambi. La contestazione originaria di riciclaggio era stata riqualificata in ricettazione ex artt. 110 e 648 c.p. La Corte di appello aveva escluso la continuazione, ritenendo non dimostrabile che le ricezioni fossero avvenute in tempi diversi, e aveva rideterminato la pena in tre anni, otto mesi di reclusione ed euro 2.400 di multa per il primo imputato e in tre anni, due mesi di reclusione ed euro 1.800 di multa per il secondo imputato. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p., sostenendo che, una volta esclusa la continuazione, la pena dell'unico reato avrebbe dovuto essere ancorata alle pene-base determinate nella precedente sentenza annullata, senza superarle. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 157 c.p., sostenendo che il reato, commesso il 10 ottobre 2014, fosse prescritto: dopo otto anni per il secondo imputato e dopo dieci anni per il primo, cui era stata applicata la recidiva semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendo i motivi non consentiti o manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha affermato che, una volta esclusa la continuazione e ritenuto unitario il reato, il riferimento per il divieto di reformatio in peius è la pena finale stabilita dalla precedente sentenza, non la singola pena-base o il singolo aumento relativo ai reati precedentemente unificati. Poiché le pene complessive irrogate dalla Corte di appello erano inferiori a quelle finali stabilite dal Tribunale, non vi era violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che il termine massimo per la ricettazione era di dieci anni, tenuto conto degli atti interruttivi, e di quindici anni per l'imputato cui era stata applicata la recidiva specifica, oltre alle sospensioni maturate nei giudizi di merito. La prescrizione non era quindi maturata prima della sentenza impugnata; quella eventualmente maturata dopo tale decisione non poteva essere rilevata d'ufficio a fronte dell'inammissibilità dei ricorsi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base della contestazione concorsuale riferita ai due imputati.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione può configurarsi come reato unitario anche in presenza di una pluralità di beni di provenienza delittuosa, quando non emergano plurime autonome condotte di acquisto o ricezione.

  • art. 81 c.p.

    La disciplina della continuazione era stata applicata nei precedenti giudizi e successivamente esclusa dal giudice del rinvio per mancanza di prova di distinti episodi di ricezione.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    La recidiva specifica comporta, ai fini indicati nella sentenza, l'estensione del termine massimo di prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Il termine di prescrizione deve essere determinato considerando il termine massimo risultante dagli atti interruttivi e le sospensioni del procedimento, non soltanto il termine-base.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Nei confronti dell'imputato recidivo il termine massimo di prescrizione è stato ritenuto pari a quindici anni.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Quando viene modificata la struttura del reato continuato, l'esclusione della continuazione non impone di mantenere le singole pene-base o i singoli aumenti precedenti; il limite è costituito dalla pena complessiva finale stabilita dalla precedente sentenza.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso impedisce il rilievo d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    Il potere officioso di rilevare cause di non punibilità non opera quando il ricorso per cassazione è inammissibile, secondo il principio richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'impugnazione esclude la continuazione e qualifica come unitario il reato precedentemente considerato continuato, il divieto di reformatio in peius va verificato confrontando la pena complessiva finale con quella stabilita dalla precedente sentenza, non confrontando le singole pene-base o i singoli aumenti riferiti ai reati unificati.
  • La pluralità dei beni di provenienza delittuosa non determina di per sé una pluralità di reati di ricettazione; occorre accertare l'esistenza di autonome e distinte condotte di acquisto, ricezione od occultamento.
  • Ai fini della prescrizione non è sufficiente applicare il termine-base previsto dall'art. 157 c.p.; devono essere considerati il termine massimo conseguente agli atti interruttivi, le sospensioni del procedimento e, quando ricorrono i presupposti, l'aumento previsto per la recidiva.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo d'ufficio della prescrizione eventualmente maturata dopo la pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneElemento soggettivoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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