Cassazione Penale, Sentenza n. 9919/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/04/2023 con cinque motivi: 1) vizio per mancata prescrizione del reato di tentata estorsione contestando che non fosse stata validamente contestata l'aggravante della "minaccia commessa da più persone riunite"; 2) nullità per mancanza di motivazione (art.125, comma 3, c.p.p.), anche in relazione alla non convergenza delle dichiarazioni di due testi; 3) errata riclassificazione del fatto (si sarebbe dovuto ritenere violenza privata ex art.610 c.p. e non tentata estorsione); 4) errata valutazione dell'aggravante numerica (art.112, primo comma, n.1, c.p.) dopo l'assoluzione di una coimputata che avrebbe ridotto il numero dei partecipanti sotto la soglia di cinque; 5) errata applicazione dell'art.63, quarto comma, c.p. nella cumulazione delle aggravanti (effetto speciale e recidiva specifica), con contestazione dell'entità dell'aumento di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di un "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia della sentenza d'appello e depositato con l'atto d'impugnazione, come previsto dal comma 1-quater dell'art.581 c.p.p. (norma applicabile alle sentenze successive al 30/12/2022). Non essendo il mandato presente negli atti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art.616, comma 1 c.p.p.). La Corte non ha esaminato nel merito i motivi sostanziali del ricorso.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1-quater
«[N]el caso di imputato rispetto al quale siè proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza»
La Corte interpreta la norma come causa di inammissibilità anche del ricorso per cassazione se la sentenza impugnata è successiva al 30/12/2022 e il mandato specifico non è stato rilasciato dopo la sentenza e depositato con l'impugnazione
art. 89, comma 3, d.lgs. (disposizione transitoria)
Stabilisce l'applicazione temporale della nuova disciplina (comma 1-quater dell'art.581 c.p.p.) alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore (30/12/2022)
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del gravame
art. 629 c.p. e art. 628 c.p. (aggravanti e tentata estorsione)
Nella sentenza d'appello citata, la Corte d'appello aveva ritenuto che la contestazione della circostanza aggravante fosse implicitamente contenuta nella indicazione letterale dell'art.629 c.p. e nella contestazione del fatto "in concorso e riunione tra loro"; tale questione è stata sollevata dal ricorrente ma non esaminata in Cassazione per inammissibilità
art. 112, primo comma, n.1 c.p.
"di aver commesso il reato in numero di cinque"
Riferimento all'aggravante numerica contestata nell'imputazione; la questione della sussistenza di tale aggravante dopo l'assoluzione di una coimputata è stata dedotta ma non decidibile in Cassazione per motivi di inammissibilità
Richiamata dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione; non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 610 c.p. (violenza privata)
Norma evocata dal ricorrente per una diversa qualificazione del fatto; la questione non è stata valutata dalla Corte di Cassazione a causa dell'inammissibilità
Norma relativa al cumulo delle aggravanti e al limite dell'aumento per la recidiva; il ricorrente sosteneva un errato calcolo della misura dell'aumento ma la Corte non ha esaminato il merito
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo il 30/12/2022 e il procedimento di appello si è svolto in assenza dell'imputato, il difensore deve depositare con l'atto di impugnazione un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza: la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione (anche in Cassazione).
- La nuova causa di inammissibilità prevista dall'art.581, comma 1-quater, si applica alle impugnazioni successive alla data di entrata in vigore della riforma e, salvo diversa indicazione normativa, il suo ambito comprende anche il ricorso per cassazione.
- Grida procedurali (mancanza di mandato, errori formali, depositi incompleti) possono impedire la trattazione nel merito di questioni sostanziali (prescrizione, vizio di motivazione, riqualificazione del reato, aggravanti): curare con attenzione i requisiti formali dell'impugnazione prima di sviluppare ragionamenti meramente sostanziali.
- Se si contesta la mancata o viziata contestazione di aggravanti numeriche o speciali, occorre che la questione sia chiaramente dedotta e che il relativo elemento probatorio sia acquisito nel processo di merito; in assenza di esame in Cassazione è preferibile aver fatto valere il punto in sede d'appello con adeguata istruttoria.
- In presenza di concorso di aggravanti "a effetto speciale" e recidiva, occorre verificare la corretta applicazione dell'art.63 c.p. (limiti percentuali sull'aumento): tuttavia la verifica del calcolo pò essere fatta solo se l'impugnazione è ammissibile e la Corte può entrare nel merito
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