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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02292/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiata; assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal ribaltamento, avvenuto il 3 giugno 2003 in Pescara, del rimorchio di un veicolo adibito ad attività di spettacolo viaggiante, di proprietà della danneggiata, causato dall’improvvisa apertura di una voragine in un piazzale comunale. La proprietaria del mezzo chiese il risarcimento dei danni al Comune, proprietario della strada; il Comune chiamò in causa la propria assicuratrice per la manleva e, per escludere la propria responsabilità, la società immobiliare indicata come custode dell’area, adibita a cantiere. Il Tribunale condannò in solido Comune e società immobiliare e rigettò la manleva. La Corte d’appello respinse entrambi gli appelli. In Cassazione la società immobiliare propose un unico motivo e il Comune quattro motivi, ma dall’ordinanza emerge che la Corte non esamina il merito perché entrambi i ricorsi risultano improcedibili: i ricorrenti avevano dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, con conseguente onere di depositarne copia autentica munita della relata di notifica (o della documentazione PEC), onere non adempiuto; la sentenza non è stata depositata con la relata e tale documentazione non è stata prodotta neppure dai controricorrenti. La Corte esclude anche che la mancata produzione possa essere sanata dal fatto che i ricorsi siano stati notificati entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perché tale termine risultava comunque superato. Viene inoltre affermato che l’eventuale apertura del fallimento della società ricorrente non interrompe il giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara improcedibili sia il ricorso della società immobiliare sia quello del Comune di Pescara, senza esaminare i motivi di merito. Compensa integralmente le spese tra i due ricorrenti per reciproca soccombenza interna, ma condanna ciascun ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle due controricorrenti, che avevano svolto difese autonome rispetto ai rispettivi ricorsi. Dà inoltre atto dell’obbligo per entrambi i ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.fall.

    l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo

    La disposizione non si applica al giudizio di legittimità, che è dominato dall’impulso d’ufficio e non è soggetto alle comuni cause di interruzione.

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di impugnazione

    La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 369 c.p.c.

    depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica

    Se il ricorrente dichiara di aver notificato la sentenza impugnata, deve depositarne copia autentica con relata di notifica o la documentazione della notifica PEC; il mancato deposito comporta improcedibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto da tale norma.

  • art. 91 c.p.c.

    principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ.

    Giustifica la condanna alle spese in favore delle parti vittoriose/controricorrenti rispetto a ciascun ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione del ricorrente di avvenuta notificazione della sentenza impugnata comporta l’onere di depositare la sentenza munita della relata di notifica, oppure la documentazione equivalente della notifica via PEC; la mancata osservanza di tale onere determina l’improcedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità per difetto di deposito della sentenza notificata non è evitata dal solo fatto che il ricorso sia stato notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della decisione, se il termine breve risulta comunque superato.
  • L’apertura del fallimento della parte ricorrente non interrompe il giudizio di cassazione, perché in sede di legittimità prevale l’impulso d’ufficio e non operano le comuni cause di interruzione del processo.
  • Quando più ricorrenti impugnano con ricorsi autonomi e le controparti svolgono difese distinte, le spese di legittimità possono essere regolate separatamente nei confronti di ciascun ricorso e di ciascuna parte controricorrente.
  • L’improcedibilità del ricorso comporta l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi della disciplina speciale sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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