Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21884/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva ritenuto legittimo il silenzio–diniego del Comune di Napoli rispetto all’istanza di rimborso del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità (versato ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997 per gli anni 2009-2013). Il punto centrale dedotto in cassazione riguardava la validità della notificazione della sentenza di primo grado: la ricorrente aveva notificato la sentenza al Comune tramite raccomandata ricevuta il 22/04/2016 presso il Servizio di Polizia Amministrativa (Via Oronzo Massa n. 6), mentre il Comune aveva proposto appello il 20/09/2016. La Commissione regionale aveva dichiarato nullità di tale notifica perché non effettuata presso il domicilio eletto del Comune (Servizio Gestione IMU e altri Tributi), con conseguente ammissibilità tardiva dell’appello. La questione giuridica decisiva è se la notificazione diretta, via servizio postale, della sentenza al diverso ufficio comunale che aveva trattato l’istanza (anche se non corrispondente all’ufficio in cui il Comune si era costituito) sia valida e faccia decorrere il termine breve di 60 giorni per l’impugnazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato. La Corte ha affermato il principio secondo cui la notifica effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, della sentenza di primo grado all’ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi ma presso altro ufficio comunale, che abbia emesso o sia competente sull’istanza oggetto del contendere, è valida e idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per l’impugnazione (art. 38, comma 2 e art. 51, comma 2, d.lgs. n. 546/1992). Ne è conseguito che la notificazione del 22/04/2016 è stata ritenuta valida e l’appello del Comune (20/09/2016) è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, assorbendo l’esame degli altri motivi.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16

    "Comunicazioni e notificazioni" (commi 2 e 3: richiamo alle norme del c.p.c. e previsione delle notificazioni dirette, tra cui la spedizione per posta con avviso di ricevimento e la consegna all'impiegato addetto)

    L’art. 16, comma 3, autorizza la notificazione diretta tramite servizio postale da parte del contribuente; tale forma è distinta dalla notificazione mediante ufficiale giudiziario e produce effetti idonei a far decorrere i termini processuali se svolta nei modi previsti.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    "Le notificazioni ... sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio."

    L’art. 17 indica il luogo ordinario delle notificazioni nel processo tributario ma ammette la consegna in mani proprie; al contempo, la disciplina speciale del processo tributario (art.16) permette notificazioni dirette che integrano questa regola, con efficacia se rivolte a uffici dell’ente funzionalmente competenti.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 38

    "Decorrenza del termine breve d'impugnazione" (comma 2: onere di provvedere alla notificazione della sentenza e richiami alle forme previste dall'art.16)

    La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 16, comma 3, consente la decorrenza del termine breve di 60 giorni per l’appello ai sensi dell’art. 51; la Corte ha collegato la validità della notifica con l’effetto di far decorrere il termine breve.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 51

    "Termine di sessanta giorni per l'impugnazione" (rilevanza della notificazione ai fini della decorrenza)

    L’art. 51 disciplina il termine breve per l’appello; la Corte ha stabilito che la notificazione valida al competente ufficio comunale fa decorrere tale termine.

  • d.lgs. n. 446 del 1997, art. 62

    Norma sostanziale oggetto della controversia (canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari/CIMP); benché citata nel processo, la decisione della Corte di cassazione si è risolta sul profilo processuale delle notificazioni, assorbendo le questioni di merito.

  • legge n. 890 del 1982

    Riferimento alle regole tecniche della notificazione postale richiamate dall’art. 149 c.p.c.; la Corte ha distinto la notificazione con ufficiale giudiziario (disciplina legge 890/1982) dalla notificazione diretta prevista dall’art.16 proc. trib.

  • codice di procedura civile, art. 327

    Norma sul termine 'lungo' di impugnazione; rilevante per il confronto con il termine breve (art. 51 proc. trib.) e per stabilire l’eventuale tempestività dell’appello in assenza di notifica valida.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione diretta tramite servizio postale (art.16, comma 3, d.lgs. 546/1992) effettuata dal contribuente a un ufficio dell’ente locale che abbia trattato l’istanza o comunque sia funzionalmente competente può essere considerata valida e fa decorrere il termine breve di 60 giorni per l’impugnazione.
  • Per valutare la validità di una notificazione a uffici periferici dell’ente è decisivo il 'fatto processuale': va considerata la funzione dell’ufficio destinatario (se ha ricevuto l’istanza o è funzionalmente coinvolto nella materia), la prova di ricezione (avviso di ricevimento, timbri di protocollo) e l’effettiva possibilità dell’amministrazione di prendere tempestivi provvedimenti.
  • La forma di notifica conta: la spedizione postale con avviso di ricevimento e la consegna all’impiegato addetto sono forme diverse; entrambe, se eseguite secondo i requisiti dell’art.16, producono effetti rilevanti sulla decorrenza dei termini processuali, ma la presenza di prova certa (AR, protocollo, ricevuta) è essenziale.
  • Per l’amministrazione resistente, se la notifica arriva a un ufficio diverso da quello in cui si è costituita, l’onere di dimostrare la mancata competenza o che la ricezione non poteva in alcun modo produrre efficaci ricadute organizzative grava sull’ente: devono essere contestati tempestivamente i fatti posti a base della validità della notifica.
  • Per il contribuente, per massimizzare la certezza della notifica, è consigliabile inviare l’atto sia all’ufficio tributario/domicilio eletto sia all’ufficio che ha effettivamente trattato la pratica (con invii separati o copie), conservando avvisi di ricevimento e le evidenze di protocollazione.
  • In caso di contestazione della validità della notifica, il giudice valuterà pragmaticamente la funzione svolta dall’ufficio destinatario, i principi di tutela dell’affidamento e dell’effettività della tutela giurisdizionale, evitando formalismi che possano ingiustificatamente precludere l’accesso al rimedio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.