Cassazione Civile, Sentenza n. 21944/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 881030500544/2004 per l'anno 1999 con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi e ha disconosciuto deduzioni di costi, con ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e corretto svolgimento del giudizio di rinvio (contestando la costituzione e le difese dell'Ufficio in sede di rinvio); 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. relativa all'uso di presunzioni da accertamenti a campione, alla esiguità del campione e all'irrigidimento dell'accertamento su tutto l'esercizio; 3) violazione dell'art. 4 Prot. 7 CEDU (presunto effetto estintivo dell'assoluzione penale con formula "perché il fatto non sussiste" rispetto al processo tributario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) sul piano procedurale, il giudice del rinvio poteva esaminare l'appello originario anche se l'Agenzia si era costituita con atti relativi ad altra controversia e la costituzione in sede di rinvio ha sanato eventuali vizi di notifica; 2) sul piano probatorio, la CTR ha adeguatamente motivato l'estensione degli esiti degli accertamenti a campione all'intero esercizio sulla base della coerenza interna ed esterna dei riscontri e ha correttamente utilizzato le presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c.; 3) sul piano del rapporto con il processo penale, la sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" non opera automaticamente da titolo di giudicato vincolante nel processo tributario e il divieto del bis in idem non impedisce l'irrogazione di atti impositivi volti al recupero dell'imposta. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (compenso liquidato in euro 8.500,00 oltre spese) e ad ulteriori contributi unificati previsti.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Riferita alla disciplina del giudizio di rinvio: non impedisce che il giudice del rinvio esamini le domande riproposte e che l'appello originario sia valutato anche in presenza di costituzione dell'Ufficio nel nuovo grado.
artt. 392 e ss. cod. proc. civ.
artt. 392 e ss. cod. proc. civ.
Disciplina del giudizio di rinvio (riassunzione o estinzione); la Corte richiama che il rinvio non determina rinuncia automatica alle domande e consente la riassunzione ad opera di qualunque parte.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto i profili dedotti (violazione di legge e vizio motivazionale) non fondati.
art. 2727 cod. civ.
Regola sull'uso delle presunzioni nel processo: la Corte ha ritenuto che le presunzioni tratte dagli accertamenti a campione fossero fondate su riscontri multipli e coerenti, giustificando l'estensione dell'accertamento.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Invocato in relazione al divieto del doppio processo (ne bis in idem); la Corte ha chiarito che tale principio non si applica automaticamente agli atti impositivi tributari, salvo che la misura contestata abbia natura punitiva di tipo penale.
art. 654 cod. proc. pen.
Riferito all'efficacia vincolante del giudicato penale; la Corte osserva che la sentenza penale costituisce elemento di prova ma non determina automaticamente efficacia preclusiva nel processo tributario.
art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 20 d.lgs. n. 74/2000
Norma che regola i rapporti tra processo penale e processo tributario (prescrive limiti di pregiudizialità); la Corte la evoca a supporto del principio che il giudicato penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ed ha rilevato che non era applicabile ratione temporis al caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma che prevede il versamento di un contributo unificato aggiuntivo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo.
Massime di principio
- La sentenza penale di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" non produce automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario: costituisce elemento di prova ma il giudice tributario può autonomamente valutare gli elementi contabili e presuntivi.
- Gli accertamenti a campione possono giustificare un'estensione dell'accertamento all'intero periodo fiscale se i riscontri sono ripetuti, coerenti internamente ed esternamente e il campione è ritenuto significativo; il giudice deve motivare il collegamento logico tra i riscontri e la generalizzazione.
- Nel giudizio di rinvio le domande e le difese riproposte nel nuovo grado possono essere esaminate anche se una parte era tecnicamente contumace o aveva depositato atti relativi ad altra controversia; la costituzione successiva può sanare vizi di notifica.
- Le presunzioni probatorie vanno valutate nel loro complesso: la loro ammissibilità presuppone pluralità di riscontri e una motivazione che spieghi il procedimento logico seguito per giungere alla conclusione.
- Il divieto di ne bis in idem non impedisce in automatico l'esercizio dell'azione impositiva tributaria: perché operi come limite occorre che la sanzione o misura contestata presenti natura punitiva effettiva assimilabile alla sfera penale.
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