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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21944/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 881030500544/2004 per l'anno 1999 con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi e ha disconosciuto deduzioni di costi, con ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e corretto svolgimento del giudizio di rinvio (contestando la costituzione e le difese dell'Ufficio in sede di rinvio); 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. relativa all'uso di presunzioni da accertamenti a campione, alla esiguità del campione e all'irrigidimento dell'accertamento su tutto l'esercizio; 3) violazione dell'art. 4 Prot. 7 CEDU (presunto effetto estintivo dell'assoluzione penale con formula "perché il fatto non sussiste" rispetto al processo tributario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) sul piano procedurale, il giudice del rinvio poteva esaminare l'appello originario anche se l'Agenzia si era costituita con atti relativi ad altra controversia e la costituzione in sede di rinvio ha sanato eventuali vizi di notifica; 2) sul piano probatorio, la CTR ha adeguatamente motivato l'estensione degli esiti degli accertamenti a campione all'intero esercizio sulla base della coerenza interna ed esterna dei riscontri e ha correttamente utilizzato le presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c.; 3) sul piano del rapporto con il processo penale, la sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" non opera automaticamente da titolo di giudicato vincolante nel processo tributario e il divieto del bis in idem non impedisce l'irrogazione di atti impositivi volti al recupero dell'imposta. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (compenso liquidato in euro 8.500,00 oltre spese) e ad ulteriori contributi unificati previsti.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Riferita alla disciplina del giudizio di rinvio: non impedisce che il giudice del rinvio esamini le domande riproposte e che l'appello originario sia valutato anche in presenza di costituzione dell'Ufficio nel nuovo grado.

  • artt. 392 e ss. cod. proc. civ.

    artt. 392 e ss. cod. proc. civ.

    Disciplina del giudizio di rinvio (riassunzione o estinzione); la Corte richiama che il rinvio non determina rinuncia automatica alle domande e consente la riassunzione ad opera di qualunque parte.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto i profili dedotti (violazione di legge e vizio motivazionale) non fondati.

  • art. 2727 cod. civ.

    Regola sull'uso delle presunzioni nel processo: la Corte ha ritenuto che le presunzioni tratte dagli accertamenti a campione fossero fondate su riscontri multipli e coerenti, giustificando l'estensione dell'accertamento.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Invocato in relazione al divieto del doppio processo (ne bis in idem); la Corte ha chiarito che tale principio non si applica automaticamente agli atti impositivi tributari, salvo che la misura contestata abbia natura punitiva di tipo penale.

  • art. 654 cod. proc. pen.

    Riferito all'efficacia vincolante del giudicato penale; la Corte osserva che la sentenza penale costituisce elemento di prova ma non determina automaticamente efficacia preclusiva nel processo tributario.

  • art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 20 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che regola i rapporti tra processo penale e processo tributario (prescrive limiti di pregiudizialità); la Corte la evoca a supporto del principio che il giudicato penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ed ha rilevato che non era applicabile ratione temporis al caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma che prevede il versamento di un contributo unificato aggiuntivo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo.

Massime di principio

  • La sentenza penale di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" non produce automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario: costituisce elemento di prova ma il giudice tributario può autonomamente valutare gli elementi contabili e presuntivi.
  • Gli accertamenti a campione possono giustificare un'estensione dell'accertamento all'intero periodo fiscale se i riscontri sono ripetuti, coerenti internamente ed esternamente e il campione è ritenuto significativo; il giudice deve motivare il collegamento logico tra i riscontri e la generalizzazione.
  • Nel giudizio di rinvio le domande e le difese riproposte nel nuovo grado possono essere esaminate anche se una parte era tecnicamente contumace o aveva depositato atti relativi ad altra controversia; la costituzione successiva può sanare vizi di notifica.
  • Le presunzioni probatorie vanno valutate nel loro complesso: la loro ammissibilità presuppone pluralità di riscontri e una motivazione che spieghi il procedimento logico seguito per giungere alla conclusione.
  • Il divieto di ne bis in idem non impedisce in automatico l'esercizio dell'azione impositiva tributaria: perché operi come limite occorre che la sanzione o misura contestata presenti natura punitiva effettiva assimilabile alla sfera penale.

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