Cassazione Civile, Sentenza n. 21882/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti chiedevano il rimborso delle ritenute operate nel 2003 sui dividendi percepiti da società italiane e versati al fondo tedesco MEAG KAPITAL 3 (ritenuta del 15% applicata in base all'art.10 Convenzione Italia-Germania e alla normativa interna). Sostenevano che tale ritenuta discriminava il fondo non residente rispetto a un omologo fondo residente italiano, che, se sottoscritto esclusivamente da soggetti non residenti provenienti da Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni ("white list"), era esente dall'imposta sostitutiva sul risultato di gestione ai sensi dell'art.9 comma 4 d.lgs. n.461/1997 e pertanto i dividendi non sarebbero stati gravati, determinando una disparità di trattamento in violazione dell'art.63 T.F.U.E. (libera circolazione dei capitali). In subordine le ricorrenti chiedevano rimborso parziale nella differenza tra il 15% e il 12,5%.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'applicazione della ritenuta (fino al 15%) sui dividendi pagati a un fondo tedesco non residente che si trovi nelle medesime condizioni oggettive previste dall'art.9, comma 4, d.lgs. n.461/1997 per i fondi residenti (quote sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Paesi white list; fondo aperto, soggetto a vigilanza) integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall'art.63 T.F.U.E. La Corte ha interpretato, secondo il principio di buona fede (art.31 Convenzione di Vienna) e conformemente al diritto UE, l'art.10 par.2 della Convenzione Italia-Germania in modo da evitare la violazione del principio comunitario, riconoscendo l'esenzione anche al fondo non residente che soddisfi le stesse condizioni; perciò ha cassato la sentenza della CTR e accolto nel merito la domanda principale, disponendo il rimborso integrale delle ritenute applicate sui dividendi del 2003. La richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia è risultata assorbita; le spese del merito si compensano.
Norme richiamate
art. 63 T.F.U.E.
"Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo [Capo 4 Capitali e pagamenti, n.d.r.] sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi."
Principio applicato per valutare se la diversa imposizione dei dividendi verso fondi residenti e non residenti costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali; la Corte lo ha ritenuto violato se sussiste disparità di trattamento ingiustificata.
art. 10 Convenzione Italia - Germania (Dividendi), par. 2
"Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi."
La Corte interpreta la disposizione in senso conforme al diritto UE: il limite pattizio al prelievo non autorizza automaticamente un trattamento nazionale che determini discriminazioni rispetto ai fondi residenti; l'art.10 va interpretato in modo da non violare l'art.63 T.F.U.E., consentendo l'esenzione al fondo non residente che soddisfi condizioni equivalenti.
art. 27 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comma 3
"La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti... L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio..."
Norma nazionale sugli obblighi di ritenuta sui dividendi pagati a non residenti; la sua applicazione può essere mitigata dalla convenzione internazionale e va confrontata con le esenzioni previste per i fondi residenti ai fini della verifica di eventuale discriminazione.
art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 77 (commi 1 e 2)
"1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 ... non sono soggetti alle imposte sui redditi... 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva."
Disciplina del regime fiscale dei fondi comuni residenti: i rendimenti confluiscono nel risultato di gestione e sono soggetti a imposta sostitutiva (12,5%), con esenzione da ritenuta su determinati redditi di capitale; parametro di confronto per valutare la disparità di trattamento.
art. 9, comma 4, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461
"Nel caso di organismi d’investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall’imposta sostitutiva sul risultato della gestione ..."
Prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i fondi residenti le cui quote sono detenute esclusivamente da investitori non residenti provenienti da Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni; la Corte ha considerato che un fondo non residente nelle stesse condizioni debba ricevere trattamento equivalente.
art. 31 Convenzione di Vienna (buona fede nelle interpretazioni)
Richiamato come criterio interpretativo: la clausola di buona fede impone un'interpretazione adeguatrice delle norme convenzionali per evitare conflitti con il diritto comunitario, nei limiti del possibile.
d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (art. 6 richiamato)
Rimanda ai criteri per individuare i soggetti non residenti ammessi ai regimi agevolativi (white list); usato nella verifica della comparabilità soggettiva del fondo e degli investitori.
Massime di principio
- Se un fondo non residente è, quanto a natura giuridica e controllo (fondo aperto, patrimonio separato, soggetto a vigilanza), comparabile a un fondo residente che, alle stesse condizioni di investitori (es. quote sottoscritte esclusivamente da non residenti in Paesi white list), gode di un'esenzione, l'imposizione più gravosa verso il fondo non residente può violare l'art.63 T.F.U.E.
- La comparazione per verificare discriminazioni deve limitarsi ai criteri distintivi stabiliti dalla normativa nazionale contestata (es. requisito della residenza del fondo, della composizione degli investitori, regime di vigilanza); non è necessario né rilevante estendere il confronto alla tassazione applicata nello Stato di residenza dell'investitore.
- La presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni non esclude il sindacato di conformità al diritto UE: il giudice nazionale deve adottare un'interpretazione conforme (interpretazione adeguatrice) della norma interna e, se possibile, della norma convenzionale; in mancanza di possibile interpretazione conforme, può rendersi necessaria la disapplicazione della norma interna incompatibile.
- Le giustificazioni addotte dallo Stato (ad es. coerenza del sistema fiscale o necessità di efficacia dei controlli) sono valutate restrittivamente: devono essere adeguatamente documentate e dimostrare un nesso diretto e proporzionato rispetto allo scopo perseguito; il mero interesse al gettito non è sufficiente a legittimare una restrizione.
- Per ottenere rimborso o trattamento equivalente è necessario provare gli elementi di fatto che stabiliscono la comparabilità: natura del fondo (aperto, patrimonio separato), vigilanza dell'autorità estera, composizione degli investitori (esclusività e residenza in Paesi white list) e l'applicabilità in concreto dell'esenzione prevista per i fondi residenti.
- Quando esistono strumenti di scambio di informazioni e la residenza dell'investitore è in uno Stato che consente adeguato scambio di informazioni (white list), l'argomento della mancata efficacia dei controlli fiscali perde forza come giustificazione per il trattamento differenziato.
Testo integrale
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