Cassazione Civile, Sentenza n. 21946/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La contribuente impugna un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998 con il quale l'Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi e disconosciuto deduzioni di costi (IRES/IRAP/IVA). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR (dopo rinvio della Cassazione per insufficiente motivazione) ha accolto l'appello dell'Ufficio. La ricorrente ha denunciato (i) omissione di esame della domanda e vizio di omessa pronuncia (art.112 c.p.c.), (ii) errata e viziata utilizzazione di presunzioni (art.2727 c.c.), con trasposizione di accertamenti fatti sul 1999 al 1998 (presumptio de presumpto), (iii) mancato esame della sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" e invocazione del ne bis in idem (art.4 Prot. 7 CEDU), e (iv) omissione di esame dei singoli elementi di prova relativi ai costi ritenuti indeducibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto alcune censure (omessa pronuncia e l'efficacia automatica della sentenza penale in sede tributaria; il principio del ne bis in idem non opera automaticamente sugli atti impositivi salvo che la misura fiscale abbia natura punitiva) ma ha accolto i motivi connessi alla carenza motivazionale e all'omesso esame di elementi decisivi: in particolare la CTR, nel motivare l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, non ha svolto la dovuta disamina concreta dei rilievi fiscali e della documentazione offerta dalla contribuente e non ha spiegato in quali elementi oggettivi si fondasse l'estensione a carico del 1998 di fatti presunti per il 1999. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, con condanna dell'Amministrazione alle spese del presente grado.
Norme richiamate
Invocato in relazione all'omessa pronuncia; la Corte distingue tra omessa pronuncia (mancata statuizione su domanda decisiva) e mera insufficienza motivazionale, ritenendo qui assente il vizio di omessa pronuncia perché la CTR si è comunque pronunciata sulla domanda, seppure con motivazione ritenuta insufficiente.
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3,4,5)
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le doglianze (violazione di legge, omissione di pronuncia, omesso esame di fatto decisivo, ecc.).
Regola le presunzioni nel processo civile; la Corte censura l'estensione di presunzioni da un periodo ad un altro senza riscontri oggettivi, configurando una presumptio de presumpto non ammissibile come prova piena.
artt. 392 e ss. cod. proc. civ.
Disciplina del giudizio di rinvio/riassunzione; la Corte ricorda che la riassunzione può essere fatta da qualunque parte e che il giudice del rinvio deve esaminare le questioni nella nuova composizione, non essendovi preclusione per contumacia.
Principio che regola l'efficacia del giudicato penale; la Corte osserva che una sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario e costituisce al più un elemento di prova o indizio.
art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che regola rapporti fra processo penale e processo tributario (pregiudizialità); la Corte chiarisce la ratio della norma e rileva che, anche se non applicabile ratione temporis nel caso, essa non conferisce di per sé efficacia di giudicato alla sentenza penale in sede tributaria.
art. 4 Protocollo 7 CEDU (divieto di doppio processo)
Richiamato in relazione al ne bis in idem; la Corte ritiene che il divieto non sia automaticamente estensibile agli atti impositivi tributari salvo che l'azione fiscale abbia natura punitiva e che sussistano i requisiti di rilevanza penale.
Massime di principio
- Una sentenza penale di assoluzione, anche con formula 'perché il fatto non sussiste', non produce automaticamente efficacia di giudicato vincolante in sede tributaria: costituisce un elemento di prova che il giudice tributario deve valutare nel contesto complessivo.
- Il giudice del rinvio (o la nuova composizione della CTR) ha l'obbligo di affrontare concretamente e motivare specificamente i rilievi indicati dalla Cassazione; la semplice riproduzione di argomentazioni generiche o l'omessa disamina della documentazione offerta a discarico legittima la cassazione per insufficienza di motivazione.
- Non è ammesso fondare un accertamento tributario relativo a un anno soltanto sull'estensione meccanica di presunzioni formulate per un anno diverso, senza riscontri oggettivi: la 'presumptio de presumpto' è inadeguata a formare prova piena.
- La mancata decisione su fatti o prove decisive (omesso esame) integra motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. se il giudice non ha considerato specifici elementi che potevano incidere sulla decisione.
- La contumacia di una parte nel giudizio di rinvio non impedisce al giudice di esaminare le domande riproposte; la riassunzione può essere promossa da qualunque parte e il giudice del rinvio deve pronunciarsi conformemente al dictum della Cassazione.
- Difetti di notifica al fine di impugnare in Cassazione (ad es. notifica presso l'Avvocatura dello Stato quando questa non era costituita nel merito) possono essere sanati dalla costituzione volontaria in giudizio dell'Amministrazione, salvo eccezioni tempestive.
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