Cassazione Civile, Ordinanza n. 08122/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione contro un decreto di espulsione emesso dal prefetto. Nel corso del giudizio di legittimità era già stato disposto il rinnovo della notificazione del ricorso, perché la precedente notifica era stata eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato anziché presso il Prefetto in proprio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Tuttavia, alla nuova trattazione, risultava omesso il deposito dell'atto di rinnovo della notifica; da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che l'ordine non era stato ottemperato e che la notificazione nulla non era stata sanata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovo della notificazione, impartito ex art. 291 c.p.c. per sanare la nullità derivante dalla notifica effettuata al soggetto sbagliato, comportasse l'inammissibilità quando il rinnovo sia del tutto omesso. Non ha pronunciato sulle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di processo esente dal contributo unificato.
Norme richiamate
la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione nulla, quando il rinnovo sia del tutto omesso, determina l'inammissibilità del ricorso; il vizio della notifica va sanato mediante rinnovo nel termine assegnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica quando il processo è esente dall'obbligo di pagamento del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per sanare una notifica nulla, l'inosservanza dell'ordine, se il rinnovo è del tutto omesso, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La notificazione del ricorso al soggetto processualmente corretto è requisito essenziale: la notifica eseguita presso un destinatario diverso da quello dovuto integra un vizio che richiede sanatoria mediante rinnovo.
- In assenza di attività difensiva dell'intimato, non si provvede alla liquidazione delle spese di lite.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei processi esenti dall'obbligo di pagamento del contributo.
Come è indicizzato
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