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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1899/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione. Le censure contestavano: 1) la mancanza di gravità indiziaria, atteso che l'indagato aveva fornito spiegazioni plausibili sulla provenienza degli oggetti trovati in suo possesso (ritrovamento fortuito in contenitore rifiuti, recupero di una parte solo degli oggetti denunciati); 2) la errata valutazione dell'elemento soggettivo e la possibile configurabilità della ipotesi meno grave di cui all'art. 712 c.p.; 3) la sproporzione e la non necessità della misura cautelare, con richiamo all'assenza di pericolosità attuale alla luce dei precedenti risalenti nel tempo e della mancanza di parametri che giustificassero la custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto coerente e non viziata la motivazione del Tribunale del riesame che aveva escluso la verosimiglianza della ricostruzione difensiva alla luce di elementi obiettivi (disponibilità di più oggetti, presenza in abitazione e in uno zaino riconosciuto dall'indagato, assenza di indici di volontà di denunciare il ritrovamento dei documenti della persona offesa). Sull'adeguatezza delle esigenze cautelari la Corte ha inoltre osservato che il ricorso non ha affrontato il punto decisivo relativo all'indisponibilità di un'abitazione idonea per gli arresti domiciliari (art. 275, comma 2‑bis c.p.p.), motivazione che giustificava il rifiuto di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 712 c.p.

    La difesa aveva invocato la fattispecie meno grave prevista dall'art. 712 c.p.; la Corte non ha ritenuto provata la sussistenza di elementi tali da escludere la fattispecie più grave, basandosi sulla motivazione del giudice di merito.

  • art. 275, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Principale parametro considerato per escludere gli arresti domiciliari: il provvedimento del riesame ha rilevato l'indisponibilità di un'abitazione idonea, circostanza che escludeva la possibilità di adottare misure detentive domiciliari meno afflittive.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando anche profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale rispetto agli adempimenti da eseguire presso l'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)

    Norme procedurali richiamate per la modalità di esame del ricorso in Cassazione (norme emergenziali/di snellimento procedurale); la Corte dichiara di aver esaminato il ricorso secondo le forme previste.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata a supporto della valutazione della responsabilità per l'uso improprio del rimedio processuale ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso decisioni di merito che valutano le esigenze cautelari e le prove, la Corte non riesamina liberamente i fatti: le difese che ripropongono una ricostruzione alternativa dei fatti senza dimostrare vizi logici nella motivazione del giudice di merito sono inammissibili.
  • La mera formulazione di spiegazioni plausibili da parte dell'indagato (es. "ritrovamento fortuito") non è sufficiente a escludere la gravità indiziaria se sussistono elementi oggettivi contrari (possesso di più oggetti, conservazione in abitazione o in zaino, assenza di denuncia del ritrovamento).
  • Nel valutare la scelta della misura cautelare, il giudice deve motivare anche in relazione alla proporzionalità e all'idoneità delle misure meno afflittive: l'assenza di un'abitazione idonea per gli arresti domiciliari è un elemento decisivo che può giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
  • Censure generiche sulla sproporzione della misura, senza il confronto puntuale con le specifiche ragioni addotte dal giudice di merito, non superano il vaglio in Cassazione.
  • Il ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare non solo la condanna alle spese, ma anche l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella presentazione del ricorso.

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