Cassazione Civile, Ordinanza n. 15138/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da due atti di disposizione immobiliare compiuti da debitori, che alcune banche hanno impugnato con azione revocatoria ordinaria chiedendone la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. I debitori hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione, sostenendo che sugli immobili gravavano ipoteche anteriori di importo tale da assorbire integralmente il valore dei beni e che, quindi, mancavano sia l'eventus damni sia l'interesse ad agire delle banche, anche alla luce dell'avvio di una procedura esecutiva immobiliare da parte di altri creditori. In appello, nelle more, i beni erano stati venduti nell'ambito dell'esecuzione e il ricavato era stato assorbito integralmente dai creditori ipotecari di grado anteriore; la Corte d'appello ha dichiarato cessata la materia del contendere ma ha condannato gli appellanti alle spese per soccombenza virtuale. In cassazione i debitori hanno proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti l'eventus damni e l'interesse ad agire senza verificare concretamente la capienza del patrimonio residuo e senza distinguere tra creditore ipotecario posteriore e chirografario; (2) violazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c., per avere ritenuto ancora sussistenti eventus damni e interesse ad agire nonostante l'introduzione e l'esperimento dell'esecuzione diretta ex art. 2929-bis c.c., che secondo i ricorrenti avrebbe reso inutile la revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la totale compromissione della garanzia patrimoniale né un danno attuale ed effettivo, essendo sufficiente un pregiudizio anche solo potenziale che renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito. Ha ribadito che, una volta allegata l'incidenza dell'atto sulla garanzia patrimoniale, non grava sul creditore né sul giudice l'onere di accertare la concreta capienza del patrimonio residuo, spettando al debitore provare l'ampiezza sufficiente dei beni residui. Ha inoltre precisato che la presenza di ipoteche anteriori non esclude di per sé il pregiudizio e che il rimedio esecutivo speciale ex art. 2929-bis c.p.c. non è alternativo ed esclusivo rispetto alla revocatoria, ma concorre con essa, sicché la sua mera possibilità o il suo effettivo esperimento non fanno venir meno l'interesse ad agire in revocatoria. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese di legittimità in favore delle due società controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede un pregiudizio anche solo potenziale per la garanzia patrimoniale; l'eventus damni può consistere anche in una modifica qualitativa del patrimonio che renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito, senza necessità di un danno attuale o della totale insufficienza del patrimonio residuo.
L'interesse ad agire sussiste quando il rimedio è astrattamente idoneo a tutelare la posizione creditoria; la sua verifica concreta attiene al merito e la mera disponibilità di altri strumenti di tutela non esclude l'interesse alla revocatoria.
Il pignoramento diretto sui beni vincolati non è rimedio alternativo ed esclusivo rispetto all'azione revocatoria ordinaria, ma vi concorre; la sua esperibilità o il suo esercizio non precludono la revocatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria il requisito dell'eventus damni è integrato quando l'atto dispositivo renda anche solo più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito; non occorre dimostrare che il patrimonio residuo sia già incapiente in senso assoluto.
- La valutazione del pregiudizio va compiuta in chiave prognostica e non meramente statica: conta l'idoneità dell'atto a compromettere la garanzia patrimoniale nel futuro, anche in presenza di beni gravati da ipoteca o di possibili vicende successive della garanzia reale.
- Una volta allegata l'incidenza dell'atto sulla garanzia patrimoniale, spetta al debitore dimostrare che i beni residui sono ampiamente sufficienti a soddisfare i crediti; in difetto, il pregiudizio si presume integrato.
- La presenza di ipoteche anteriori non esclude automaticamente l'eventus damni nei confronti del creditore chirografario, poiché la garanzia reale può venir meno, ridursi o rivelarsi incapiente al momento dell'esecuzione.
- L'azione revocatoria ordinaria e l'esecuzione speciale ex art. 2929-bis c.p.c. sono rimedi concorrenti e non esclusivi; la scelta dell'uno o dell'altro appartiene alla strategia processuale del creditore e la sola possibilità di agire esecutivamente non fa venir meno l'interesse alla revocatoria.
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