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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36379/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia origina da un’espropriazione immobiliare promossa, nelle forme speciali del d.P.R. n. 602 del 1973, dall’agente della riscossione per il recupero di un credito dell’Agenzia delle Entrate, con intervento di un istituto bancario quale altro creditore. Nel giudizio a quo il tribunale, accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’agente della riscossione, aveva dichiarato nulla l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva pronunciato l’improcedibilità della procedura. Il debitore esecutato ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma dal testo non emergono nel dettaglio i contenuti sostanziali dei motivi, perché la Corte definisce il giudizio in rito. La controricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito, ma la sua costituzione è stata ritenuta inammissibile sia per invalidità della procura conferita a difensore del libero foro senza i presupposti richiesti, sia per difetto di valida sottoscrizione e di allegazione del titolo di rappresentanza del procuratore speciale. La Corte ha poi rilevato l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata munita dell’attestazione di pubblicazione, con data e numero identificativi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e, soprattutto, ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione del debitore. La decisione si fonda sulla mancanza, nella copia della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente, dell’attestazione di avvenuta pubblicazione, della data e del numero identificativo del provvedimento, requisiti necessari per soddisfare l’onere di cui all’art. 369 c.p.c. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, perché la costituzione della resistente è stata reputata invalida. La Corte ha inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola il procedimento camerale in cassazione e il termine per il deposito dell’ordinanza

  • art. 43, quarto comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    richiamato quale base della delibera motivata che può legittimare il patrocinio dell’Agenzia da parte di avvocato del libero foro

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita dell’attestazione di pubblicazione con data e numero

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2010, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

    consente l’equiparazione all’originale di copie informatiche del provvedimento, ma non sostituisce l’attestazione di pubblicazione della cancelleria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la determinazione dell’importo ulteriore del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia autentica della decisione impugnata, completa dell’attestazione di pubblicazione con data e numero identificativi, costituisce condizione di procedibilità del ricorso; la mancanza di tali elementi determina improcedibilità.
  • Per le sentenze telematiche, la pubblicazione si perfeziona solo con l’attribuzione del numero e della data da parte del sistema informatico tramite la cancelleria; una copia priva di questi estremi non consente alla Corte di verificare tempestività dell’impugnazione e identità del provvedimento.
  • L’equivalenza probatoria delle copie informatiche estratte dal fascicolo telematico non elimina l’onere di produrre un documento che rechi anche l’attestazione di pubblicazione della cancelleria.
  • La costituzione in cassazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione tramite avvocato del libero foro è invalida se non sono allegati i presupposti che consentono il patrocinio esterno o una motivata delibera autorizzativa; in tal caso il controricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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