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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01178/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla determinazione della giusta indennità dovuta per l'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di due particelle di terreno, sulle quali era stata realizzata un'isola ecologica, nonché dal risarcimento/indennizzo per l'occupazione illegittima e dal deprezzamento dei terreni residui. La Corte d'appello aveva liquidato somme per il valore delle aree acquisite, per il danno non patrimoniale, per l'occupazione senza titolo e per il forte deprezzamento dei fondi rimasti, ritenendo applicabile il metodo sintetico-comparativo e valorizzando una delibera comunale IMU e alcuni confronti con terreni di comuni limitrofi. Il Comune ricorrente ha denunciato, con il primo e il terzo motivo, violazione degli artt. 33 d.P.R. 327/2001 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il criterio comparativo era stato usato senza indicare adeguati coefficienti, senza spiegare la selezione dei beni comparabili e senza considerare aree più vicine e più omogenee; ha inoltre contestato l'uso della delibera comunale riferita a zone urbanistiche diverse. Con il secondo motivo ha censurato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., l'omesso esame di fatti decisivi relativi al deprezzamento dei fondi residui, sostenendo che l'isola ecologica avesse inciso solo parzialmente sull'accessibilità, che l'effettiva edificabilità dei lotti fosse stata sovrastimata e che non vi fossero ragioni sanitarie tali da giustificare la riduzione del valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendo che la motivazione dell'ordinanza impugnata non rispettasse il minimo costituzionale ex art. 111 Cost. perché, pur adottando il metodo sintetico-comparativo, non spiegava adeguatamente la scelta dei beni comparabili né la loro omogeneità rispetto ai terreni da stimare, e faceva riferimento a una delibera comunale relativa a zone urbanistiche diverse senza chiarire la pertinenza dei dati utilizzati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché rientrante nella più ampia questione della nuova valutazione dei fondi demandata al giudice di rinvio. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza e il rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione per un nuovo esame della stima e del deprezzamento.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Nel caso concreto la maggiorazione percentuale del 20% per il terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati non è applicabile se manca tale destinazione specifica.

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato come norma violata in relazione alla stima del valore dei suoli e alla corretta determinazione dell'indennità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova nella determinazione dei valori e del deprezzamento dei fondi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo come parametro di corretta valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo come parametro di corretta valutazione delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato nella parte introduttiva in relazione alle comunicazioni al difensore, senza incidenza sulla decisione di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la definizione accelerata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione dell'ordinanza deve consentire il controllo sull'iter logico-argomentativo; qui tale standard non è rispettato perché la comparazione dei beni non è adeguatamente spiegata.

Massime di principio

  • Nel criterio di stima sintetico-comparativo, il bene da valutare deve essere confrontato con immobili omogenei non solo per caratteristiche materiali, ma anche per la condizione giuridico-urbanistica esistente al momento dell'ablazione.
  • Quando il giudice di merito recepisce una c.t.u. che applica il metodo comparativo, deve indicare i dati obiettivi e gli elementi di comparazione utilizzati, in modo da consentire il controllo sulla congruità della motivazione.
  • La motivazione è carente sotto il profilo costituzionalmente rilevante se si limita ad aderire alle conclusioni tecniche senza spiegare perché i beni utilizzati come comparazione siano effettivamente rappresentativi e omogenei rispetto a quelli oggetto di stima.
  • Nella valutazione del deprezzamento dei fondi residui occorre esaminare in modo puntuale le circostanze fattuali dedotte dalle parti; tuttavia, quando la stima complessiva viene cassata per vizio della motivazione sul valore, le ulteriori censure sulla quantificazione possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareEspropriazione forzataProveImpugnazioni
RamiImmobiliareEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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