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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30703/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP che aveva ratificato l'accordo di patteggiamento, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. per l'eccessiva quantificazione della pena. In particolare, si è lamentata la mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato e un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il giudice non ha un obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità e che non è consentito contestare la misura della pena una volta ratificato l'accordo, salvo il caso di pena illegale, qui escluso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in caso di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra le parti implica un riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato e non impone al giudice una motivazione specifica sulla colpevolezza; inoltre, dopo la ratifica dell'accordo, non sono censurabili i profili di mera quantificazione della sanzione, se non in presenza di pena illegale, circostanza non ravvisata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per censurare la quantificazione della pena, ma la Corte ritiene che nel patteggiamento non sia consentito contestare la pena concordata se non nei casi di illegalità della stessa.

  • art. 133 c.p.

    Invocato per dedurre l'eccessività della pena; la Corte esclude che, una volta ratificato il patto, sia possibile sindacare la mera determinazione quantitativa della sanzione salvo pena illegale.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Norma richiamata per evidenziare il quadro processuale del patteggiamento dopo la riforma del 2017.

  • art. 448 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della sentenza di applicazione della pena su richiesta e dei limiti del controllo di legittimità sul provvedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità, sicché non sussiste un ordinario obbligo del giudice di motivare in modo specifico sulla colpevolezza.
  • Nel patteggiamento il ricorso per cassazione non può essere fondato sulla sola deduzione di un'omessa valutazione dell'elemento soggettivo o sull'asserita carenza di prova del fatto, quando tali censure mirano in sostanza a rimettere in discussione l'accordo sulla pena.
  • Una volta ratificato dal giudice l'accordo di patteggiamento, non è ammesso censurare la quantificazione della pena, salvo che risulti applicata una pena illegale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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