Cassazione Penale, Sentenza n. 27940/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Luci impugnava la conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 392 c.p., sostenendo: (1) errore nella qualificazione della condotta come violenza sulle cose (art. 392 c.p.), perché non vi sarebbe stato danneggiamento né mutamento di destinazione dei beni né impedimento effettivo all'esercizio della proprietà; (2) carenza di motivazione in relazione alla esclusione della 'violenza reintegrativa' (auto-reintegrazione nel possesso) e alla mancata verifica dell'immediatezza rispetto allo spoglio subito; (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. perché la sentenza avrebbe ritenuto erroneamente sussistente una "abitualità ostativa" sulla base di precedenti fatti non accertati giudizialmente; (4) violazione dell'art. 110 c.p. contestando il riconoscimento del concorso morale senza indicare in cosa consistesse il contributo (istigazione o rafforzamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il motivo relativo alla errata esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per eccessiva considerazione dell'abitualità ostativa; ciò avrebbe imposto la rimessione della valutazione alla Corte di merito. Tuttavia, nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione (fatto consumato il 14/02/2014; prescrizione consolidata il 16/12/2021), per cui la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai soli fini penali. Per il resto i motivi del ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha confermato che la condotta integrava violenza sulle cose (piante recise, vasi rimossi e asportati, modificazione dello stato dei luoghi e pregiudizio al godimento comune), ha escluso la giustificazione per auto-reintegrazione per mancanza di immediatezza e ha condiviso la valutazione del concorso morale dell'imputato, fondato anche sulle precedenti analoghe condotte e sul rapporto di convivenza. Le statuizioni civili sono confermate: la responsabilità civile è mantenuta e il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese della parte civile. In sintesi: annullamento senza rinvio ai fini penali per prescrizione; conferma della responsabilità e degli obblighi civili.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la rimozione e l'asportazione di piante e vasi, e la recisione di alcune piante, costituiscano violenza sulle cose perché hanno determinato un intervento modificativo e apprezzabile sull'esercizio del diritto di comproprietà della vittima
Il concorso morale dell'imputato è stato ritenuto dimostrabile per inferenze tratte da condotte analoghe precedenti e dal rapporto di convivenza con la coimputata; non è richiesto che il contributo sia materialmente descritto se l'insieme delle circostanze lo rende logicamente plausibile
L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa dall'abitualità ostativa: questa richiede almeno due fatti della stessa indole e un loro potenziale riscontro (es. precedenti di polizia o elementi accertati), ma non può fondarsi su meri episodi non documentati; la Corte ha rilevato che la presenza di precedenti non denunciati impedisce di affermare l'abitualità senza ulteriore verifica
L'estinzione del reato per prescrizione annulla gli effetti penali ma non ostacola la conferma delle statuizioni civili e della responsabilità ai fini risarcitori; perciò, pur essendosi estinto il reato, la sentenza può mantenere l'accertamento della responsabilità ai fini civili
Massime di principio
- La prescrizione estingue gli effetti penali anche quando un profilo procedurale o sostanziale (es. possibile applicazione di art. 131-bis) richiederebbe ulteriore verifica: ciò può portare ad annullamento senza rinvio per motivi 'temporali'.
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario che il giudice verifichi l'assenza di una 'abitualità ostativa': quest'ultima richiede elementi concreti su fatti precedenti (denunce, verbali, precedenti di polizia o elementi accertati) e non può fondarsi su meri riferimenti a condotte non documentate.
- La giustificazione dell'auto-reintegrazione nel possesso vale solo se l'azione reattiva è immediata rispetto allo spoglio; senza prova di immediatezza la giustificazione non opera.
- La violenza sulle cose si configura quando l'intervento modifica lo stato dei luoghi o la destinazione d'uso di beni in modo apprezzabile e limita concretamente l'esercizio del diritto altrui (anche in contesti di comproprietà).
- Il concorso morale può essere argomentato per inferenze (ripetizione di condotte analoghe, rapporto di convivenza, contributi materiali pregressi) ma la difesa deve contrastare tali inferenze con elementi specifici per sfalsarle.
- L'estinzione del reato per prescrizione non esclude automaticamente le conseguenze civili: la parte civile può ottenere conferma del risarcimento anche se la pena è estinta.
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