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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27940/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Luci impugnava la conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 392 c.p., sostenendo: (1) errore nella qualificazione della condotta come violenza sulle cose (art. 392 c.p.), perché non vi sarebbe stato danneggiamento né mutamento di destinazione dei beni né impedimento effettivo all'esercizio della proprietà; (2) carenza di motivazione in relazione alla esclusione della 'violenza reintegrativa' (auto-reintegrazione nel possesso) e alla mancata verifica dell'immediatezza rispetto allo spoglio subito; (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. perché la sentenza avrebbe ritenuto erroneamente sussistente una "abitualità ostativa" sulla base di precedenti fatti non accertati giudizialmente; (4) violazione dell'art. 110 c.p. contestando il riconoscimento del concorso morale senza indicare in cosa consistesse il contributo (istigazione o rafforzamento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il motivo relativo alla errata esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per eccessiva considerazione dell'abitualità ostativa; ciò avrebbe imposto la rimessione della valutazione alla Corte di merito. Tuttavia, nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione (fatto consumato il 14/02/2014; prescrizione consolidata il 16/12/2021), per cui la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai soli fini penali. Per il resto i motivi del ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha confermato che la condotta integrava violenza sulle cose (piante recise, vasi rimossi e asportati, modificazione dello stato dei luoghi e pregiudizio al godimento comune), ha escluso la giustificazione per auto-reintegrazione per mancanza di immediatezza e ha condiviso la valutazione del concorso morale dell'imputato, fondato anche sulle precedenti analoghe condotte e sul rapporto di convivenza. Le statuizioni civili sono confermate: la responsabilità civile è mantenuta e il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese della parte civile. In sintesi: annullamento senza rinvio ai fini penali per prescrizione; conferma della responsabilità e degli obblighi civili.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la rimozione e l'asportazione di piante e vasi, e la recisione di alcune piante, costituiscano violenza sulle cose perché hanno determinato un intervento modificativo e apprezzabile sull'esercizio del diritto di comproprietà della vittima

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso morale dell'imputato è stato ritenuto dimostrabile per inferenze tratte da condotte analoghe precedenti e dal rapporto di convivenza con la coimputata; non è richiesto che il contributo sia materialmente descritto se l'insieme delle circostanze lo rende logicamente plausibile

  • art. 131-bis cod. pen.

    L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa dall'abitualità ostativa: questa richiede almeno due fatti della stessa indole e un loro potenziale riscontro (es. precedenti di polizia o elementi accertati), ma non può fondarsi su meri episodi non documentati; la Corte ha rilevato che la presenza di precedenti non denunciati impedisce di affermare l'abitualità senza ulteriore verifica

  • art. 578 cod. proc. pen.

    L'estinzione del reato per prescrizione annulla gli effetti penali ma non ostacola la conferma delle statuizioni civili e della responsabilità ai fini risarcitori; perciò, pur essendosi estinto il reato, la sentenza può mantenere l'accertamento della responsabilità ai fini civili

Massime di principio

  • La prescrizione estingue gli effetti penali anche quando un profilo procedurale o sostanziale (es. possibile applicazione di art. 131-bis) richiederebbe ulteriore verifica: ciò può portare ad annullamento senza rinvio per motivi 'temporali'.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario che il giudice verifichi l'assenza di una 'abitualità ostativa': quest'ultima richiede elementi concreti su fatti precedenti (denunce, verbali, precedenti di polizia o elementi accertati) e non può fondarsi su meri riferimenti a condotte non documentate.
  • La giustificazione dell'auto-reintegrazione nel possesso vale solo se l'azione reattiva è immediata rispetto allo spoglio; senza prova di immediatezza la giustificazione non opera.
  • La violenza sulle cose si configura quando l'intervento modifica lo stato dei luoghi o la destinazione d'uso di beni in modo apprezzabile e limita concretamente l'esercizio del diritto altrui (anche in contesti di comproprietà).
  • Il concorso morale può essere argomentato per inferenze (ripetizione di condotte analoghe, rapporto di convivenza, contributi materiali pregressi) ma la difesa deve contrastare tali inferenze con elementi specifici per sfalsarle.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non esclude automaticamente le conseguenze civili: la parte civile può ottenere conferma del risarcimento anche se la pena è estinta.

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