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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18531/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per il delitto di bancarotta semplice, in particolare per omesso deposito delle scritture contabili ex art. 217 l. fall. Avverso tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con i primi due deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che dalla sentenza non emergesse un'omessa tenuta delle scritture contabili, ma soltanto la mancata consegna delle stesse al curatore; con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assumendo che la motivazione avesse trascurato elementi rilevanti e valorizzato solo la presunta volontà trasgressiva; con il quarto motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, in modo ritenuto generico. La difesa depositava anche memoria, reputata non rilevante perché priva di elementi nuovi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici i primi due motivi perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale non aveva fatto riferimento alla mancata consegna delle scritture al curatore, bensì al loro omesso deposito da parte dell'imputato. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, evidenziando che la Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla gravità della condotta e sull'atteggiamento dell'imputato, che aveva inizialmente assicurato la consegna della documentazione, nonché sui numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena, rilevando che la decisione impugnata aveva già valorizzato i precedenti penali e che la censura era del tutto generica; in particolare, i precedenti penali precludevano ex lege la sospensione condizionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 l. fall.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la censura difensiva non scalfisce la qualificazione della condotta come omesso deposito delle scritture contabili.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta è stata ritenuta grave, connotata da un atteggiamento dell'imputato incompatibile con la lieve offensività.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione dei precedenti penali e dell'assenza di concreti elementi favorevoli all'imputato.

  • art. 163 c.p.

    la sospensione condizionale della pena è stata ritenuta preclusa ex lege dai numerosi precedenti penali dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e che si risolva in una contestazione generica della ricostruzione dei fatti.
  • In materia di bancarotta documentale, la distinzione tra mancata consegna e omesso deposito delle scritture deve essere misurata sulla base dell'effettiva ratio decidendi: se la sentenza fonda la responsabilità sull'omesso deposito, la doglianza che insista sulla sola mancata consegna non coglie il decisum.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta, per gravità oggettiva e atteggiamento soggettivo dell'agente, risulti espressiva di un'apprezzabile offensività; la presenza di precedenti penali può concorrere a escluderne l'applicazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi precedenti penali e mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato; la censura è inammissibile se meramente assertiva.
  • La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando ricorrano preclusioni legali derivanti dalla storia criminale dell'imputato, che il giudice di merito abbia correttamente evidenziato.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati fallimentariParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reatoOnere della prova

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