Cassazione Penale, Sentenza n. 11141/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicosia: deduceva errore di diritto e vizio di motivazione per omesso riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), omissione delle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 c.p., mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e doglianze sulla determinazione della pena e sulle statuizioni civili. Giannone: censurava l'acquisizione probatoria post-termine (art. 441, comma 5 c.p.p.), motivazione illogica sull'attribuzione del fatto, errata qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che si dovesse applicare l'art. 481 c.p. e non l'art. 476 c.p.), nonché contestava la natura fidefacente del "green pass" e la qualificazione dei medici come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Nicosia e lo ha condannato alle spese processuali, al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa della parte civile D.P.L. Group s.r.l. (€ 3.686,00 oltre accessori). Il ricorso di Giannone è stato rigettato e questi è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Con ciò sono confermate in radice le pronunce di merito che avevano già condannato Nicosia per concorso in rapina aggravata e Giannone per concorso in falso in atto pubblico fidefaciente mediante induzione relativo al rilascio del cosiddetto "green pass".
Norme richiamate
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'attenuante della minima partecipazione richiede un contributo marginale, trascurabile nell'iter criminoso; mera fornitura del mezzo o attesa non esclude il concorso rilevante.
Il giudice di merito ha ritenuto non applicabile l'attenuante della particolare tenuità del fatto ove il profitto illecito o la condotta siano incompatibili con tale diminuzione di responsabilità.
La Corte ha condiviso la valutazione che il risarcimento proposto non integrava le condizioni richieste per l'attenuante speciale dell'avvenuto risarcimento (art. 62 n.6).
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione: lett. b) e e) per vizio di motivazione/erronea applicazione di legge, lett. c) per l'asserita acquisizione illegittima di attività di indagine; la Corte ritiene infondati o inammissibili i rilievi che impongono accertamenti di fatto o valutazioni di merito.
art. 441 comma 5 cod. proc. pen.
La Corte conferma che, in giudizio abbreviato (anche non condizionato), il giudice può disporre d'ufficio integrazioni probatorie in ogni fase, anche durante o dopo la discussione, se indispensabili per l'accertamento; ciò non viola i termini delle indagini che gravano sul P.M.
La sentenza applica la disciplina del falso in atto pubblico e riconosce che la falsificazione/alterazione di documentazione sanitaria o di referti medici aventi fede privilegiata integra il reato di falso in atto pubblico; il rilascio del "green pass" è qualificato come atto portatore di fede privilegiata.
Richiamata nella discussione difensiva come possibile qualificazione alternativa (falso in certificato), la Corte esclude tale ricostruzione ritenendo che il documento in questione (certificazione di vaccinazione) documenti un atto pubblico compiuto dal medico e abbia natura di atto pubblico/fidefacente.
Applicata la norma che impone conseguenze per ricorsi inammissibili manifestamente infondati: condanna alle spese processuali e comminazione di sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) richiede un ruolo concretamente marginale, non limitato a mera differenza di efficacia causale: accompagnare, fornire il mezzo o attendere la fuga raramente consente il riconoscimento dell'attenuante.
- In giudizio abbreviato il giudice può disporre d'ufficio integrazioni probatorie in ogni fase, anche tardivamente, se ritenute indispensabili per l'accertamento dei fatti; tale potere non è vincolato ai termini delle indagini del P.M.
- Le questioni di fatto e le valutazioni delle intercettazioni o dell'interpretazione del linguaggio sono di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La natura del rapporto di lavoro del medico con la pubblica amministrazione non è decisiva: se la prestazione e la certificazione rientrano nella funzione pubblicistica, il medico può qualificarsi come pubblico ufficiale e l'atto come fedefacente; la certificazione di somministrazione vaccinale può assumere carattere di fede privilegiata.
- La falsificazione di documenti che attestano fatti avvenuti sotto la diretta percezione del redigente medico integra tipicamente il falso in atto pubblico (art. 476 e ss.) e non necessariamente il più lieve falso in certificato (art. 481).
- In Cassazione non è possibile riproporre una diversa lettura dei fatti che richieda nuovi accertamenti o una rivalutazione delle prove già valutate dal giudice di merito; i ricorsi basati su tale linea sono spesso inammissibili o infondati.
- Ricorsi manifestamente infondati o reiterativi possono comportare sanzioni pecuniarie e condanne alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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