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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46081/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in relazione all'art. 589 c.p.p. Non è stata disposta condanna alle spese né il versamento alla Cassa delle ammende, dato che il ricorrente ha ottenuto il provvedimento favorevole (revoca della misura) dopo la proposizione del ricorso ma prima di una decisione favorevole della Corte.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo del 10/11/2021, poi confermata dal Tribunale in sede di riesame il 13/12/2021, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti del ricorrente con procedimento di controllo ex art. 275-bis c.p.p.; i provvedimenti erano stati adottati in relazione a ipotesi di reato indicate negli articoli citati (tra cui art. 110, 81 cpv c.p., disposizioni del d.lgs. n.74/2000 e norme della legge fallimentare e del codice penale). Successivamente alla proposizione del ricorso in Cassazione, il difensore ha dichiarato rinuncia all'impugnazione avendo la misura cautelare nel frattempo been revocata (8/7/2022), facendo venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    procedura di controllo sulla misura cautelare

    norma richiamata per la procedura con cui era stata chiesta la revoca della misura degli arresti domiciliari; il procedimento di riesame non è più motivo di impugnazione una volta venuto meno l'interesse

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

    la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso quando, dopo la proposizione dello stesso, è venuto meno l'interesse a che la stessa Corte si pronunciasse

  • art. 589 cod. proc. pen.

    principio generale richiamato in relazione all'art. 591

    articolo richiamato per definire i casi di inammissibilità e per collegare la perdita di interesse all'improcedibilità della decisione

  • art. 110, 81 c.p.; d.lgs. n.74/2000 artt. 2 e 11; legge fall. artt. 216, comma 1, n.1 e 223, comma 2, n.2; art. 648-ter, comma 1 c.p.

    riferimenti ai reati per cui era applicata la misura cautelare

    le norme sostanziali sono menzionate per qualificare i reati a carico dell'indagato e giustificare l'applicazione della misura cautelare; la decisione di inammissibilità è procedurale e non entra nel merito delle imputazioni sostanziali

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736-01

    principio sul mancato addebito delle spese quando la parte ottiene il favorevole provvedimento dopo il ricorso

    utilizzata per motivare la mancata condanna alle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, dato che il ricorrente ha ottenuto la revoca della misura dopo aver proposto il ricorso

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, viene meno l'interesse alla decisione (ad esempio perché il provvedimento impugnato è stato successivamente revocato), il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità per perdita di interesse è di natura procedurale e non implica una valutazione sul merito della decisione impugnata
  • Quando il ricorrente ottiene il provvedimento favorevole dopo aver proposto l'impugnazione, la Corte può astenersi dal condannare il ricorrente al pagamento delle spese o alla Cassa delle ammende, alla luce della giurisprudenza richiamata
  • È opportuno per il difensore verificare tempestivamente l'effettiva utilità dell'impugnazione quando sopravvengano eventi sopravanzanti (es. revoca della misura), valutando la rinuncia o il ritiro per evitare inutili declaratorie di inammissibilità
  • La perdita di interesse riguarda specificamente la finalità pratica dell'impugnazione: se permangono profili di interesse autonomi (es. pronuncia sulla correttezza di una motivazione che produce effetti diversi), l'impugnazione potrebbe invece conservare efficacia

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