Cassazione Penale, Sentenza n. 7972/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugnava la conferma della condanna per i reati di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, deducendo: (1) violazione delle garanzie difensive e dell'obbligo di trattazione orale dell'appello (art. 23-bis, D.L. n.137/2020 e norme costituzionali/Cedu), poiché aveva richiesto discussione orale nell'atto di appello ma la Corte aveva adottato il rito cartolare; (2) violazione dell'art.521 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta discordanza fra imputazione (introduzione nel territorio di merci contraffatte) e titolo di condanna (detenzione per la vendita ai sensi del secondo comma dell'art.474 c.p.), cioè condanna per una fattispecie non formalmente contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, pur essendo condivisibile il principio che la richiesta di trattazione orale formulata con l'atto di appello non possa essere disattesa, nel caso concreto il difensore era stato informato della fissazione dell'udienza e della necessità di reiterare la richiesta entro termini (15 giorni), non ha tempestivamente eccepito la mancata fissazione dell'udienza orale e anzi ha svolto atti difensivi nel rito cartolare; dunque la nullità del rito è di carattere "intermedio" e doveva essere tempestivamente eccepita. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non sussiste mutamento del fatto: l'istruttoria e il dibattimento avevano riguardato la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art.474 c.p. e l'imputato si è difeso compiutamente rispetto a quella condotta, per cui non è stato leso il diritto di difesa. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola la possibilità di trattazione dell'appello con contraddittorio scritto; la Corte ha riconosciuto il principio che la richiesta di udienza orale formulata con l'atto di appello non debba essere disattesa, ma ha precisato che la mancata riproposizione dell'istanza o la mancata tempestiva eccezione comporta perdita della ragione e decadenza dalla contestazione della scelta del rito.
art. 23, D.L. citato
Riferimento al rito cartolare; la Corte ha ritenuto legittima l'adozione del rito cartolare quando non sia stata tempestivamente eccepita la scelta del rito orale.
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo e del diritto a un equo contraddittorio; valutato dalla Corte nel quadro del bilanciamento fra garanzie difensive e obblighi processuali di tempestiva eccezione.
art. 24 Cost.
Diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto non sia stato pregiudicato perché l'imputato ha potuto difendersi nel merito della fattispecie effettivamente istruita.
art. 11 Cost.
Riferimento generale ai limiti della sovranità in tema di collaborazione processuale internazionale; citato in ricorso ma non decisivo nella motivazione della Cassazione.
art. 117 Cost.
Richiamata dal ricorrente per conflitto con norme Cedu; la Corte ha applicato i principi europei ma ha ritenuto assente violazione sostanziale dei diritti invocati.
Norma che impone motivazione sull'imputazione e correlazione con la sentenza; la Corte ha stabilito che non c'è stata trasformazione radicale del fatto e che l'imputato ha potuto difendersi sulla condotta effettivamente dibattuta.
Precisa le ipotesi di reato relative ai marchi contraffatti; la Cassazione ha confermato che il processo e la difesa hanno riguardato il secondo comma (detenzione per la vendita), anche se la formulazione dell'imputazione poteva risultare non perfettamente coincidente.
Richiamato per la disciplina delle nullità; la Corte ha qualificato la nullità per mancata trattazione orale come "intermedia" che deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti si considera sanata.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale formulata con l'atto di appello ha rilievo, ma eventuali atti successivi e l'inerzia rispetto a un avviso di udienza possono essere valutati come accettazione del rito cartolare: per tutelarsi è necessario rinnovare o eccepire tempestivamente la pretesa all'udienza orale.
- Le nullità processuali di natura non assoluta (cd. intermedie) devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti si considera che la parte abbia accettato il rito adottato e la nullità è inefficace.
- La correlazione fra imputazione e sentenza va valutata in termini sostanziali: non è necessario che la formulazione testuale coincida perfettamente se l'oggetto materiale del procedimento è stato chiaro nel dibattimento e la difesa ha potuto esercitarsi rispetto alla condotta effettivamente contestata.
- Per evitare il rigetto di impugnazioni per vizi formali, il difensore deve tempestivamente sollevare eccezioni procedurali e conservare traccia documentale delle richieste (es. reiterazione istanza di udienza orale o formale eccezione alla fissazione cartolare).
- La presentazione di un ricorso infondato o inammissibile può comportare condanne al pagamento delle spese e somme a titolo di ammenda; valutare sempre la fondatezza delle questioni prima dell'impugnazione.
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