Cassazione Penale, Sentenza n. 37220/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione a seguito di assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato previsto dall'art. 416 c.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice d'appello avrebbe fondato il rigetto sulla valenza probatoria di fatti e condotte per le quali l'imputato era stato assolto o che erano oggetto di procedimento separato (in particolare la questione di due chiavi sequestrate, con riferimento all'art. 707 c.p.), e perché avrebbe penalizzato l'imputato per essersi avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia svolto una motivazione puntuale e coerente basata su elementi concreti (numerosi mazzi di chiavi alterate/contraffatte, arnesi da scasso, calchi in plastilina, serrature, telecomandi, fogli con combinazioni, ecc.) la cui disponibilità non risultava spiegabile con l'attività lavorativa del ricorrente. Sulla base di tale quadro fattuale il giudice d'appello ha correttamente ravvisato condotte di macroscopica negligenza idonee a creare l'apparenza di partecipazione a condotte illecite e quindi la sussistenza della colpa grave rilevante ai fini della riparazione ex art. 314 c.p.p. La Corte di cassazione ha inoltre richiamato il proprio limite di sindacato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., avendo verificato la logicità e la coerenza dell'iter motivazionale senza rimettere in discussione la valutazione di merito.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato per il quale l'imputato era stato inizialmente accusato; nel provvedimento di merito è intervenuta l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ma tale assoluzione non ha automaticamente imposto la riparazione quando dalla complessiva valutazione emerge colpa grave dell'imputato ai fini dell'ingiusta detenzione
Norma richiamata rispetto alla contestazione relativa alle due chiavi; la Corte segnala che quella specifica imputazione era oggetto di procedimento separato e non valutata dal Tribunale nel giudizio principale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limite del sindacato della Corte di cassazione: il controllo riguarda la logicità, la coerenza e la tenuta strutturale della motivazione e non la rinnovata valutazione del merito o la diversa interpretazione delle risultanze processuali
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha ritenuto applicabile il criterio secondo cui la riparazione è esclusa quando la detenzione sia conseguenza di condotte del detenuto caratterizzate da colpa grave (macroscopica negligenza o imprudenza che hanno creato l'apparenza di attività illecita)
Massime di principio
- La mera assoluzione "perché il fatto non sussiste" non determina automaticamente il diritto alla riparazione se il giudice può mostrare che la detenzione è stata prodotta da una condotta del detenuto con colpa grave (macroscopica negligenza o imprudenza) che ha creato l'apparenza di illiceità.
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logico-argomentativa: la Corte non può riformulare il giudizio di merito ma può annullare la decisione se la motivazione è illogica, contraddittoria o carente.
- La facoltà di non rispondere all'interrogatorio è un diritto dell'imputato e non può essere automaticamente sanzionata, ma il rifiuto di fornire spiegazioni, se inserito in un quadro probatorio ampio e indicativo di condotte sospette, può contribuire (insieme ad altri elementi) alla valutazione di colpa grave.
- Il possesso di strumenti tipicamente idonei allo scasso, calchi, molteplici chiavi alterate, appunti con combinazioni ecc., quando non adeguatamente giustificato, può legittimamente essere valutato dal giudice come elemento che giustifica l'intervento dell'autorità e l'adozione di misure cautelari, rilevando ai fini della valutazione sulla riparazione.
- Questioni trattate in procedimenti separati (es. contestazioni diverse oggetto di distinti procedimenti) non impediscono al giudice che decide sulla riparazione di considerare il quadro fattuale complessivo, purché le conclusioni siano motivate sulla base di elementi concreti e non su mere supposizioni.
- Per chi si trovi in situazione analoga è importante documentare tempestivamente e in modo credibile le ragioni lecite del possesso di materiali potenzialmente sospetti (certificati di impiego, dichiarazioni del datore di lavoro, contratti, prove d'uso legittimo) e fornire tempestive spiegazioni ai magistrati per ridurre il rischio che la condotta sia qualificata come colpa grave.
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