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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19902/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di diamanti provento di furto. Denuncia 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 90 e 233 c.p.p. per non aver dichiarato la nullità delle ordinanze che disposero l'esame di consulenti e per aver consentito al consulente della persona offesa (non costituita parte civile) di visionare i gioielli sequestrati; 2) vizio della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che il prezzo pagato (18.000 euro) fosse congruo, che il pagamento in contanti, il luogo della compravendita e l'assenza di domande sulla provenienza non dimostrassero la consapevolezza dell'origine illecita; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca ex art. 240-bis c.p., contestando la sproporzione e sostenendo che le pietre rinvenute fossero detenute in conto vendita (documentate tramite due lettere d'incarico) e che, per alcune pietre, fosse intervenuta assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere del giudice di integrare la prova ex art. 507 c.p.p. e ha rilevato che l'audizione del consulente della persona offesa è avvenuta in contraddittorio senza ledere il diritto alla controprova; l'intervento della persona offesa rientra nelle facoltà previste dall'art. 90 c.p.p. Sul secondo punto la Corte ha confermato la valutazione di merito della Corte territoriale, ritenendo congruenti e convergenti gli indizi della consapevolezza dell'origine illecita (prezzo molto inferiore al mercato, smontaggio della collana, pagamento in contanti senza fattura, caratteristiche delle pietre, luogo della cessione, contraddizioni nel racconto). Sul terzo punto ha ritenuto legittima la confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., dato che il ricorrente risultava privo di reddito e non ha fornito una giustificazione credibile e provata della provenienza dei beni di valore (le lettere prodotte erano ritenute non attendibili). Nessuna inversione dell'onere della prova; condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 90 c.p.p.

    La persona offesa ha la facoltà di presentare memorie e indicare elementi di prova; tale potere può legittimamente tradursi nella proposta o nell'utilizzo di consulenti tecnici per visionare i beni e contribuire alla formazione del compendio probatorio, purché il contraddittorio sia garantito.

  • art. 233 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione alla disciplina della consulenza tecnica, ma la Corte non ha ravvisato violazioni formali tali da rendere nulle le ordinanze che hanno disposto o consentito l'esame dei consulenti.

  • art. 507 c.p.p.

    Il giudice può disporre d'ufficio l'integrazione probatoria anche con riferimento a prove non richieste dalle parti; tale potere è finalizzato a garantire la completezza del compendio probatorio e non contrasta con il principio del contraddittorio se l'assunzione della prova avviene garantendo la partecipazione delle parti.

  • art. 240-bis c.p.

    Consente la confisca per sproporzione quando i beni sono manifestamente sproporzionati rispetto al reddito o all'attività economica e non sia fornita una giustificazione credibile della loro provenienza; non richiede che ogni bene sia collegato a uno specifico reato, ma una valutazione di sproporzione e di mancanza di giustificazione attendibile.

  • d.l. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies (richiamato)

    Fonte normativa storicamente collegata all'istituto della confisca allargata/di sproporzione, richiamata per i principi interpretativi applicati all'art. 240-bis c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019 (Lanza)

    Richiama il principio secondo cui il potere del giudice di integrare d'ufficio il compendio probatorio è compatibile con le garanzie costituzionali ed europee purché sia rispettato il contraddittorio.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 920 del 17/12/2003 (Montella)

    Stabilisce i criteri applicativi della confisca per sproporzione: la valutazione della sproporzione va fatta rispetto ai redditi/attività al tempo degli acquisti e la giustificazione richiesta è positiva circa la liceità della provenienza, non la mera esclusione della provenienza dal reato per cui si è condannati.

Massime di principio

  • Il giudice può ordinare d'ufficio prove o l'esame di consulenti (art. 507 c.p.p.) per garantire la completezza del compendio probatorio; ciò è compatibile con il diritto al contraddittorio se le parti sono messe in condizione di partecipare e contraddire le prove.
  • La persona offesa può legittimamente indicare elementi di prova e far partecipare propri consulenti (art. 90 c.p.p.); la partecipazione del consulente della persona offesa a verifiche sui beni sequestrati non è di per sé nulla se avviene in contraddittorio e senza pregiudizio per la difesa.
  • Nelle valutazioni sulla provenienza illecita di beni, il giudice può fondarsi su un insieme di indizi convergenti (prezzo molto inferiore al mercato, smontaggio/alterazione del bene, pagamento in contanti senza documentazione, luogo e modalità della cessione, caratteristiche oggettive dei beni, contraddizioni dichiarative): la singola circostanza può non essere decisiva, ma la loro coesione può fondare la responsabilità.
  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.) è applicabile quando esiste una sproporzione tra patrimonio e reddito dichiarato e non è fornita una giustificazione credibile e provata della provenienza; non è necessario collegare ogni singolo bene a uno specifico reato.
  • La produzione di documenti giustificativi (es. lettere d'incarico, fatture, contratti) richiede credibilità e elementi di riscontro: documenti su carta semplice con firma illeggibile e senza riscontri probanti possono risultare insufficienti a smentire la sproporzione patrimoniale.
  • L'onere della prova non si inverte formalmente: grava sul giudice l'accertamento della sproporzione e della inesistenza di una giustificazione credibile; il condannato può fornire elementi di prova positivi sulla liceità della provenienza, che, se credibili, impediscono la confisca.

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